Schema Dlgs tributi erariali minori, focus su Isi e case da gioco
Lo schema di decreto legislativo sui tributi erariali minori dedica un capitolo all'imposta sugli intrattenimenti che fa capo anche alle case da gioco.
Camera e Senato chiamati a esprimere il loro parere al governo sullo schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri.
Come già noto, lo schema di decreto si occupa anche dell'imposta sugli intrattenimenti, cui sono soggetti "chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all'allegato 2 (tra essi Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati) al presente testo unico ovvero esercita case da gioco".
Ecco il testo delle norme:
TITOLO II
Imposta sugli intrattenimenti
Capo I
Disposizioni generali
ART. 24
Presupposto dell’imposta
(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui
all’allegato 2 al presente testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.
ART. 25
Soggetti d’imposta
(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. È soggetto d’imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l’esercizio di case da gioco è riservato per legge a un ente pubblico, questi è soggetto d’imposta anche se ne delega ad altri la gestione.
ART. 26
Base imponibile
(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attività elencati nella tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono, altresì, base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l’imposta si applica:
a) sull’intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attività;
b) sulla parte dell’ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all’attività soggetta all’imposta, qualora l’ente svolga anche altre attività;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell’ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l’esercizio delle case da gioco.
ART. 27
Aliquote
(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all’allegato 2 in vigore al momento iniziale dell’intrattenimento
ART. 28
Finalità di beneficenza
(articolo 5, commi da 1 a 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. In caso di intrattenimenti e altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per
cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell’anno dodici giornate di attività.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario.
3. L’agevolazione spetta a condizione che l’organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all’ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l’imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
ART. 29
Agevolazioni
(articolo 5, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento previsto dalla tariffa di cui all’allegato 2 del presente testo unico svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.
Capo II
Riduzioni ed esenzioni
ART. 30
Biglietti a riduzione
(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Per i biglietti d’ingresso agli spettacoli e alle altre attività previste dal presente titolo venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché agli iscritti agli enti
a carattere nazionale di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, l’imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall’organizzatore, l’imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
ART. 31
Biglietti gratuiti per i grandi invalidi
(articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. L’imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra e ai loro accompagnatori per l’ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.
2. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell’accompagnatore mediante il libretto
ferroviario emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze.
ART. 32
Titoli di accesso gratuiti
(articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Per le attività previste dal presente titolo che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti e i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all’imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.
2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all’imposta i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai commi 1 e 2 vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 l’imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi da 1 a 4 non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.
ART. 33
Tessere Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (M.A.S.A.F.), Automobile club d’Italia (A.C.I.)
(articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dall’Automobile club d’Italia (A.C.I.) e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti e associazioni sono preposti non sono soggette all’imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto, per ciascun
settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell’anno.
ART. 34
Vidimazione delle tessere gratuite
(articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all’imposta è subordinata all’apposizione del timbro dell’ufficio accertatore.
2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, né quelli previsti dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640.
ART. 35
Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza
(articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall’articolo 30 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui all’articolo 32 l’imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.
ART. 36
Divieto di applicare soprapprezzi
(articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Non è consentito richiedere sui biglietti d’ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.
ART. 37
Disposizioni che restano abrogate
(articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Restano abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.
2. Restano altresì abrogate le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.
Allegato 2
Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti
(ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituta dall’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)
1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. 16 per cento
2 Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a
scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,
sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart. 8 per cento
3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse. 60 per cento
4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. 10 per cento
NOTE:
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 l'aliquota è fissata al 6 per cento.