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Pubblicizzazione vincite casinò online, Tar: 'Video promozionali, sanzione corretta'

02 ottobre 2024 - 11:15

Il Tar del Lazio respinge l'appello proposto da un operatore sanzionato da Agcom per aver diffuso video che pubblicizzavano vincite ai casinò online.

Scritto da Amr
© Wesley Tingey / Unsplash

© Wesley Tingey / Unsplash

L'Autorità garante per le comunicazioni ha correttamente operato nel sanzionare Top Ads Ltd per 700mila euro, nel 2022, con una delibera con la quale si chiedeva pure di rimuovere da Youtube e dal sitospikeslot.com tutti i propri tutti i propri video aventi contenuti “in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96”, ossia il decreto Dignità. Queste le conclusioni alle quali giunge il Tar Lazio nel respingere con sentenza l'appello che era stato proposto e con il quale si chiedeva di annullare la delibera.

Agcom aveva infatti ricevuto una segnalazione “ella quale si rilevava la “presenza su YouTube di numerosi video, che potrebbero violare il DL Dignità, in quanto si pubblicizzano vincite fatte su casinò on line e, in generale, il gioco d'azzardo, senza regime di comparazione dei brand e delle offerte commerciali”” e, dopo una preistruttoria, aveva notificato l’atto di contestazione ai legali rappresentanti della società.
Top Ads aveva dunque presentato ricorso, osservando, tra l'altro, che “i video riprodotti nei canali YouTube sono da configurarsi come uno strumento di intrattenimento informativo di natura audiovisiva in cui i commentatori descrivono in chiave ironica le caratteristiche e il funzionamento dei prodotti e servizi di gioco per creare una maggiore consapevolezza sugli stessi”  e che “nei video presenti sulla piattaforma Youtube si descrivono le caratteristiche dei giochi online dedicando l’attenzione, in una fase iniziale, alla rappresentazione delle regole del gioco e, in una fase successiva, alla descrizione delle diverse dinamiche di gioco; in tutte le fasi del video sono inserite numerose e ricorrenti avvertenze – sia grafiche sia verbali – atte a disincentivare il gioco”.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Nel respingere in toto tutte le motivazioni addotte, i giudici sottolineano che “deve in primo luogo escludersi che il potere sanzionatorio dell’Agcom nella materia all’esame possa essere limitato dalle disposizioni della Direttiva 'e-commerce', poiché quest’ultima esclude testualmente dal proprio ambito di applicazione (art. 1, comma 5) 'i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna'”.

Quanto alla natura di “intrattenimento informativo” dei video, il Tar ricorda che “nelle Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del DL 87/2018, contenute nell’allegato A alla deliberazione n. 132/19/Cons del 18.4.2019, sono state dettate all’art. 3 le definizioni di: comunicazioni a contenuto promozionale o commerciale, pubblicità, pubblicità indiretta e sponsorizzazioni.
Non è stata, invece, elaborata nelle 'definizioni' una nozione della comunicazione informativa consentita.

Cosicché, tale scelta del legislatore comporta che l’individuazione delle condotte sanzionabili avvenga, da un lato, mediante il richiamo alle definizioni espressamente disciplinate e, dall’altro, mediante il riferimento alle fattispecie che, invece, sono state altrettanto espressamente espunte dall’ambito di applicazione della disciplina attuativa (art. 5), e quindi implicitamente consentite”.
Secondo il Tar “l’attività svolta dalla ricorrente ha integrato la condotta sanzionata dal divieto e, a tutto concedere, tale violazione deve ritenersi ravvisabile anche nell’ipotesi in cui il fine pubblicitario fosse stato realizzato in modo indiretto, fattispecie anch’essa vietata e consistente in 'ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, a prescindere all’esplicita induzione del destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto'”.
La ricorrente, perciò, “è risultata esercitare un’attività di promozione, oltre che di commercializzazione”.

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