Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata l'attesissima "procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41", vale a dire quelli online.
Committente è evidentemente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è fissato per il 31 maggio del 2025.
Il valore stimato della gara, al netto dell'Iva, è di 37.137.464,54 euro e ciascun gruppo societario potrà chiedere fino a un massimo di cinque concessioni.
La documentazione di gara è disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed è consultabile a questo link. Come noto, i futuri concessionari saranno chiamati a pagare una una tantum di 7 milioni di euro e lo Stato conta di incassare dall'intera procedura 350 milioni di euro (stimando dunque una partecipazione di 50 operatori).
Per ora, tutte le concessioni di gioco vigenti sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e ci sarà sicuramente una proroga tecnica delle stesse.
LA DETERMINA
Come annunciato, maggiori indicazioni rispetto all'avviso arrivano dalla determina del direttore dei Giochi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida.
ARTICOLO 1
1. È indetta, ai sensi degli articoli 71 e 176 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, una procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto l’affidamento delle concessioni per le attività e le funzioni per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il concessionario ha un rapporto commerciale o di collaborazione.
ARTICOLO 2
1. Il valore della gara, per ogni singola concessione affidata, è pari ad € 37.137.464,54 (trentasettemilionicenotrentasettequattrocentosessantaquattro/54). Possono essere assegnate un numero di concessioni variabile, in funzione del numero dei candidati che abbiano i requisiti previsti dal bando di gara.
ARTICOLO 3
1. Sono approvati i seguenti atti di gara:
a) bando di gara;
b) regole amministrative e i documenti ad esse allegati:
- allegato 1 - schema di domanda di partecipazione;
- allegato 2 -principali riferimenti normativi;
- allegato 3 - “Request.xml” del documento di gara unico europeo (Dgue);
- allegato 4 - Atto d’obbligo;
- allegato 5 – Clausola di pantouflage;
- allegato 6 - Schema del contratto di conto di gioco;
- allegato 7 – Dichiarazione dei dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento;
- allegato 8 – Dichiarazione dei dati identificativi dei soggetti di cui al punto 6.1.2. delle presenti regole amministrative, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente;
- allegato 9 - attestazione resa dal singolo soggetto obbligato, della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- allegato 10 - attestazione resa in conto terzi dal rappresentante legale della società aggiudicataria per ogni soggetto obbligato, della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- allegato 11 – dichiarazione per l’informazione antimafia resa dalla società aggiudicataria dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- allegato 12 - dichiarazione per l’informazione antimafia resa dalla società di capitale i cui soci detengono una quota superiore a 2 per cento del capitale o del patrimonio della società aggiudicataria;
- allegato 13 - dichiarazione per l’informazione antimafia resa dalla società di persone i cui soci detengono una quota superiore a 2 per cento del capitale o del patrimonio della società aggiudicataria;
- allegato 14 – dichiarazione dei dati identificativi dei familiari conviventi e del coniuge non separato di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- allegato 15 – dichiarazione resa dal singolo soggetto obbligato della insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- allegato 16 – dichiarazione resa in conto terzi dal rappresentante legale della società aggiudicataria per ogni soggetto obbligato della insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 985
- allegato 17 - dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti già concessionari per la raccolta dei giochi pubblici;
c) regole tecniche;
d) schema di convenzione e i seguenti allegati:
- allegato 1 – Livelli di servizio e penali;
- allegato 2 – Schema del contratto di conto di gioco;
- allegato 3 - Clausole vessatorie.
e) nomenclatore unico delle definizioni.
ARTICOLO 4
1. Le concessioni per la raccolta del gioco a distanza, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 sono aggiudicate:
- a tutti gli operatori economici che siano in possesso degli specifici requisiti e condizioni, previsti nel bando di gara e valevoli per l’intera durata della concessione;
- dietro pagamento, in sede di aggiudicazione, di un corrispettivo una tantum pari a 7 (sette) milioni di euro, da versarsi con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p) del citato decreto legislativo;
- con un limite numerico massimo di cinque concessioni richiedibili da un singolo gruppo societario.
ARTICOLO 5
1. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta.
ARTICOLO 6
1. Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP), di cui all’articolo 15, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il dott. Antonio Giuliani, dirigente dell’Ufficio gioco a distanza e scommesse della Direzione Giochi, il quale avrà cura di:
a) rendere la dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse nell’apposita sezione presente nel Portale Self-Service della Intranet, accessibile al seguente indirizzo:
https://selfservicepa.adm.gov.it/SSDogane/login.jsp, ai sensi dell’articolo 16,
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e conformemente a quanto disposto dalla direttiva “Prevenzione dei conflitti d’interesse” prot. n. 730924/RU del 7 dicembre 2023;
b) assicurare gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza in linea con le modalità operative della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (Pad) che verrà adoperata per finalizzare la procedura in oggetto;
c) garantire, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 2023 in combinato disposto con l’articolo 8, comma 5, dell’allegato I.2 del citato decreto legislativo, che tempi, modalità e qualità dei Servizi richiesti siano in linea con la documentazione, le regole tecniche di gara e il fabbisogno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
LA CONVENZIONE
Tra i numerosi atti pubblicati a corredo, c'è lo schema di convenzione nel quale si chiarisce che "La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio dei seguenti giochi pubblici attraverso l’attivazione e la conduzione della rete telematica, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il concessionario ha un rapporto commerciale o di collaborazione, con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.
2. Il concessionario deve esercitare la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1".
Inoltre "l concessionario, in relazione ai seguenti giochi pubblici:
a) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) giochi numerici a quota fissa;
c) lotterie ad estrazione istantanea o differita;
può effettuare la raccolta a distanza, previa autorizzazione di Adm e conclusione di un accordo negoziale con i titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi, con la previsione di un aggio non inferiore all’otto per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi".
Inoltre Adm "con riferimento agli andamenti della raccolta del gioco, può - in base alla riserva statale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 – valutare la necessità, per gravi ragioni, di sospendere, previo preavviso di 60 giorni, senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento nel periodo di validità ed efficacia della concessione, l’esercizio di uno o più giochi oggetto della concessione, per un periodo massimo di sei mesi finalizzato alle valutazioni in ordine all’eventuale interruzione definitiva. In tal caso, può procedersi alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell’originario equilibrio, come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41".