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Accordo ponte al Casinò St. Vincent, ecco l'ultima bozza con le modifiche chieste dalle Ooss

15 gennaio 2024 - 15:49

L'azienda presenta alle Ooss la nuova bozza di accordo ponte per dipendenti dell'Unità produttiva gioco del Casinò di St. Vincent.

Scritto da Amr
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Come concordato, la società di gestione del Casinò di Saint Vincent ha inviato alle organizzazioni sindacali una nuova bozza di accordo ponte, valido per il 2024 e che riguarda i dipendenti dell'Unità produttiva gioco. Si tratta, come noto, di un accordo che andrà a integrare il verbale di accordo dell'11 febbraio 2019, quello su cui si poggia il piano concordatario della Casa da gioco che andrà a concludere il suo iter a fine 2024. 
La nuova bozza tiene conto dei rilievi che erano stati mossi dai sindacati a quella precedente, per esempio sulle ferie tramutate in Rol (Riduzione orario di lavoro) e, considerato il buon andamento aziendale e visto che non si parla ancora della trattativa  contrattuale e in particolare della quattordicesima, sulla revisione della percentuale del premio sostitutivo al 60 percento proposto dall'azienda e che peraltro verrà corrisposto solo dopo che la società avrà soddisfatto interamente i creditori chirografari come previsto dal piano concordatario.

LA NUOVA BOZZA - Nella nuova bozza "a precisazione di quanto previsto già nel V.A. 11 febbraio 2019 si specifica che la normale durata del
lavoro settimanale effettivo è fissata in 36 ore per Quadri e Impiegati Amministrativi non turnisti e fino a un massimo di 36 ore per gli Impiegati Tecnici e gli Impiegati Amministrativi turnisti, il cui orario di lavoro sarà programmato in relazione agli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco".

Inoltre, "a integrazione del punto 2 dell’Allegato A) del V.A. 11 febbraio 2019, che prevede la maturazione di 24 giorni di ferie l’anno, al solo personale in forza al 15 dicembre 2022 e per il solo 2024, è prevista la concessione di 6 giorni di riposo aggiuntivi denominati Rol (Riduzione orario di lavoro) per i quali è previsto il solo godimento ed è esclusa qualsivoglia possibilità di monetizzazione. Nel 2025 è previsto l’inserimento nella programmazione dei turni di lavoro dei Rol non goduti".
Quanto al regime dei riposi settimanali regolato al punto 5) dell’allegato A) del V.A. 11 febbraio 2019, non applicato, esso "cessa anche sul piano formale a partire dal 1° gennaio 2024".

Ancora, "ferme restando le attuali quote di destinazione al Fondo di Previdenza pari a euro 14,97 per dodici mensilità e alla Cassa Assistenza pari a euro 33,00 per dodici mensilità, le Parti ritengono di dover sostenere per il futuro gli strumenti di welfare aziendale e a tal fine dal 1° luglio 2024 sarà avviato un tavolo di studio e di confronto con lo scopo di identificare strumenti di sostegno ai lavoratori nel quadro delle agevolazioni fiscali esistenti. Per il 2024, quale regime transitorio, anche alla luce del persistere di stringenti vincoli di costo, la quota di destinazione al Fondo di Previdenza è elevata a euro 59,88 (cinquantanove/88) e la quota di destinazione alla Cassa Assistenza a euro 44,00 (quarantaquattro/00)".
Quanto poi al minimo retributivo previsto al punto 8) del V.A. 11 febbraio 2019 per i Quadri B "è valevole unicamente per i lavoratori assunti prima del 15 gennaio 2022 e promossi Quadri B entro il 31 dicembre 2024".

Infine, "con riferimento all’istituto della quattordicesima, alla luce della prevista chiusura del concordato, le Parti concordano di  osticipare al 31 dicembre 2024 la scadenza prevista dal punto 10) allegato A) del V.A. 11 febbraio 2019. In attesa del confronto ivi previsto, e alla luce dell’andamento economico dell’azienda viene previsto per il solo anno 2024 un premio sostitutivo di importo pari al valore della paga base liquidato come una tantum senza alcun trascinamento su Tfr e altri istituti retributivi diretti o indiretti. L’importo sostituivo della Quattordicesima sarà erogato solo ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2024 e ancora in forza al 31 dicembre 2024. In ogni caso, detto importo sarà riconosciuto e pagato solo dopo che la società avrà soddisfatto interamente i creditori chirografari come previsto dal Piano Concordatario".

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