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CdS annulla provvedimento Adm: 'Efficace il subingresso tra due società'

26 gennaio 2024 - 17:33

Il Consiglio di Stato trova fondato l'appello di una società subentrata ad una precedentemente già inserita nell'elenco operatori apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro.

Scritto da Redazione
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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di una società per la quale l’Agenzia dogane e monopoli aveva disposto la cancellazione dell’iscrizione dall’elenco Ries, relativo agli operatori apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro.

La vicenda, piuttosto complessa in quanto relativa ad un cambio di tipologia di società (da Sas a Srl) e a una serie di documentazioni presentate al comune di Luco dei Marsi (Aq), dove l'esercizio opera, per il subingresso della seconda società dopo la cessazione della prima, ha preso avvio il 19 settembre 2022 quanto nel corso di un sopralluogo svolto da Adm, quando "gli ispettori hanno rilevato che all’interno dell’esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande, sito in Luco dei Marsi (Aq), non risultavano installati apparecchi da gioco con vincita in denaro e che i suddetti apparecchi, presenti nella banca dati dell’Agenzia, risultavano invece installati presso altro esercizio pubblico sito sempre in Luco dei Marsi", ma in una via differente.

L'irregolarità aveva portato Adm a revocare l'iscrizione nel registro, e nonostante le precisazioni della società, la seconda sezione del Tar del Lazio, aveva negato una prima richiesta di annullamento presentata dalla società.

Il Cds, tuttavia, considerando anche che in data 04 maggio 2016 la prima società, la Sas, comunicava la cessazione dell’attività e, nella medesima data, veniva depositata presso il Comune di Luco Dei Marsi, la Scia di inizio attività della seconda ditta, Srl, e considerando che in data 06 maggio 2016, la seconda società presentava una richiesta di subingresso all'autorizzazione della precedente ditta, ritiene fondato il ricorso.

Evidenzia, il CdS, un "mero errore materiale" del comune nell'associare richieste e licenze, ritenendo quindi "efficace l’avvenuto subingresso" e, di conseguenza, "accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato in primo grado, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione".

Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.

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