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Divieto pubblicità gioco, Tar Lazio dà ragione a Google: 'Hosting provider non sono responsabili'

08 settembre 2023 - 17:51

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di Google Ireland Limited contro la sanzione da 750mila euro inflitta dall'Agcom per la presunta violazione del divieto di pubblicità al gioco. Le motivazioni.

Scritto da Fm

“Reputa il Collegio che, dovendosi il servizio offerto dalla piattaforma 'YouTube' qualificare in termini di 'hosting', la mera valorizzazione degli indici presenti nel provvedimento impugnato (strumentalità alla diffusione del messaggio ed elaborazione di quest’ultimo dal sistema utilizzato) non sia di per sé sufficiente, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, a fondare, nel caso di specie, la responsabilità del gestore della piattaforma per la violazione del decreto Dignità”.

Così si legge nella sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato da Google Ireland Limited contro l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'annullamento della delibera contenente l'ormai celebre sanzione di 750mila euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco introdotto dal decreto Dignità, all'articolo 9.

Una sanzione motivata dalla “presenza sulla piattaforma 'YouTube' gestita da Google di numerosi video contenuti nei canali 'Spike' della società 'Top Ads', atti a promuovere siti web di gioco d’azzardo che offrono vincite in denaro”.

Secondo quanto ricorda la stessa sentenza, per l'Agcom “la responsabilità della società ricorrente sarebbe riconducibile alla qualità di fornitore della piattaforma dove vengono trasmessi in streaming i video contestati, per la diffusione della pubblicità vietata ai sensi dell’art. 9 del decreto Dignità”.

Il Collegio invece ribadisce, accogliendo il ricorso di Google, che “va riconosciuta, anche nel caso di infrazione al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, l’esenzione da responsabilità degli hosting provider, quando questi si limitino alla messa a disposizione di uno spazio virtuale su cui gli utenti possono caricare i propri contenuti (ex art. 1, co. 5, lett. d) della Direttiva E-Commerce), non abbiano compartecipato effettivamente alla realizzazione dell’illecito e abbiano adottato tutti gli accorgimenti per rimuoverne con celerità le conseguenze pregiudizievoli all’interesse tutelato”.

Nella sentenza quindi si legge: "la responsabilità del prestatore deve quindi essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto e riconosciuta solo quando questo sia stata di natura attiva, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi; nel caso di specie dalla descrizione dell’illecito resta indimostrata una condotta consapevole e partecipativa di Google Ireland all’attività promozionale vietata, risultando invece la celere rimozione dalla piattaforma dei video contestati dall’Autorità resistente".

Per tutte queste ragioni il Tar Lazio quindi per l'effetto ha annullato l'ordinanza dell'Agcom.

Se già nel 2022 il Tar aveva accolto l’istanza di sospensiva ritenendo la posizione di Google riconducibile a quella di un mero “hosting provider”, e dunque non suscettibile di sanzione secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza italiana ed europea, lo scorso aprile lo stesso tribunale con un'ordinanza aveva invece respinto la domanda cautelare proposta da Meta-Facebook, contro un'analoga delibera dell'Agcom che l'aveva sanzionata sempre per la presunta violazione del decreto Dignità per 750mila euro.

Nelle prossime settimane poi bisognerà vedere come andrà a finire la vicenda relativa al verbale di contestazione inviato a un concessionario per l'utilizzo di skin e siti di affiliazione.

Il testo integrale della sentenza del Tar Lazio è consultabile in allegato.

 

 

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