Dl Sostegni, la guida dell'Agenzia delle entrate per chiedere contributi
L'Agenzia delle entrate pubblica una guida per facilitare la presentazione delle domande per i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni per imprese, autonomi e professionisti.
"Una platea più ampia di beneficiari, nuovi criteri di calcolo con percentuali di contributo più elevate, possibilità di scegliere la modalità di erogazione, un modello snello e semplice da compilare: sono queste le principali novità del nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsto dal decreto Sostegni, la misura varata dal Governo che contiene una serie di interventi di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19".
Così il direttore Ernesto Maria Ruffini presenta la guida redatta dall’Agenzia delle entrate per rendere più agevole la presentazione delle domande per i contributi a fondo perduto previsti dal decreto appena pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore, includendo anche le attività di gioco.
Il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione sono consultabili e scaricabili nell’area tematica dedicata ai contributi a fondo perduto presente nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Le percentuali previste sono le seguenti: 60 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 50 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro; 40 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; 30 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro; 20 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante: mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica); mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.
Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministero dell'Interno, il ministero dell'Economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.
Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 percento e massima del 200 percento. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente: la reclusione da 6 mesi a 3 anni; nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).