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Quaderni Uif: Albo Pvr e operazioni sospette di una casa da gioco al centro

28 marzo 2025 - 10:57

Nel report secondo semestre 2024 dei Quaderni Antiriciclaggio Uif focus su Albo Pvr istituito da Adm e operazioni sospette di una casa da gioco.

Scritto da Redazione
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C’è spazio anche per il gioco all’interno del secondo volume dei “Quaderni Antiriciclaggio - Rassegna normativa” resi noti dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, che fanno riferimento al secondo semestre del 2024. In primis si legge che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) ha istituito nell’ottobre del 2024 “l’Albo unico nazionale dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco (Pvr) collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza”. 

Dopo aver evidenziato a chi spetta la possibilità di iscrizione nel testo si legge che questa si può effettuare “in via telematica tramite il sito istituzionale dell’Adm ed è presupposto e condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di Punto vendita ricariche. Questi ultimi sono abilitati all’esercizio dell’attività in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, che prevedono la corresponsione di un compenso”.

Inoltre i Pvr “effettuano operazioni di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, esclusivamente su richiesta del titolare del conto, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita, con esclusione espressa di qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco, nonché di pagamento delle vincite.

“L’articolo 6 precisa i contenuti minimi che lo schema di contratto adottato dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche deve prevedere. Gli articoli 8 e 9 del Provvedimento disciplinano infine le ipotesi di sospensione e di cancellazione dell’iscrizione all’Albo”.

Tra i contenuti minimi vengono evidenziati “il divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti vendita Rrcariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; il divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche;) il divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco; il divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; l’obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”

Inoltre il 12 febbraio 2025 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha disposto “l’annullamento dell’applicazione degli articoli 9 e 10 della determinazione nei confronti dei concessionari in regime di proroga tecnica e degli esercenti (titolari dei Punti Vendita Ricariche) collegati a tali concessionari”.

Il secondo punto che viene evidenziato nei Quaderni Antiriciclaggio è relativo alla Corte di Cassazione che ha confermato “la responsabilità di una casa da gioco per avere omesso di segnalare l’operatività sospetta di un cliente che, dal 2011 al marzo 2015, aveva utilizzato assegni circolari emessi da circa venti banche per l’acquisto di gettoni di gioco, nell’ambito dell’esame del ricorso dalla stessa proposto per ottenere l’annullamento del decreto sanzionatorio emesso dal Mef”.

“La Corte ha ribadito che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette sorge avendo riguardo all’operazione e non richiede che si abbia la certezza del compimento di un reato a monte ovvero della finalità di riciclaggio della stessa.”

Inoltre con riferimento alla rilevanza degli indici di anomalia “la Corte ha inoltre evidenziato che “tutti i provvedimenti amministrativi che individuano gli indici di anomalia” rappresentano “istruzioni volte ad agevolare gli operatori” ma non esauriscono le possibili ipotesi di operazioni sospette, né costituiscono il necessario presupposto perché l’operazione debba essere segnalata.”

 

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