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Tar Lombardia: 'Il Gap esiste, giuste le limitazioni di orari del gioco'

16 marzo 2021 - 10:55

Le limitazioni dei tempi di gioco, spiega il Tar della Lombardia in una recente sentenza, rispettano sia pubblico interesse che iniziativa d'impresa.

Scritto da Redazione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di una sala giochi nei confronti del Comune di Borgarello (Pv), il quale aveva imposto delle limitazioni orarie alle attività di gioco. Secondo l'azienda privata l'ordinanza con la quale il Sindaco del comune di Borgarello ha disposto che il funzionamento degli apparecchi da gioco sia consentito per otto ore al giorno (dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, anche nei festivi) è sproporzionata e crea un danno all'impresa. Di diverso avviso il Tar, che respinge il ricorso.

"Il Regolamento comunale per la prevenzione del gioco d’azzardo - spiega il Tar lombardo nella sentenza -, individua con chiarezza, le finalità di pubblico interesse perseguite attraverso la regolamentazione del gioco e quindi degli orari di quest’ultimo, specificando peraltro che tali finalità di pubblico interesse devono contemperarsi con la salvaguardia dell’iniziativa delle imprese interessate. La fissazione di un limite massimo di utilizzo degli apparecchi pari ad otto ore giornaliere non appare sproporzionata, imponendo tale limite una pausa fra i tempi di gioco e consentendo comunque ai titolari degli esercizi dove sono collocati gli apparecchi la prosecuzione della loro normale attività di intrattenimento, attraverso non solo l’eventuale somministrazione di cibi o bevande, ma anche attraverso l’offerta al pubblico di altri tipi di gioco".

Secondo l'azienda il Comune non ha svolto alcuna indagine adeguata sulla diffusione della ludopatia sul proprio territorio, e non è quindi stata individuata chiaramente una diffusione tale da giustificare una restrizione degli orari giornalieri del gioco svolto attraverso gli apparecchi di cui è causa. Anche su questo punto il Tar sta dalla parte del Comune: "La doglianza è infondata - leggiamo ancora nella sentenza -. Appare ormai fatto notorio – ovverossia un fatto di «comune esperienza», – la sempre maggiore diffusione del gioco d’azzardo patologico (c.d. Gap), praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari distinzioni fra le città più grandi e quelle di minori dimensioni, come è il Comune di Borgarello". L'esistenza di forme illegali di gioco, continua il Tar lombardo, "non esime però gli Enti locali dalla regolazione del gioco lecito, per evitare gli eccessi patologici di quest’ultimo".

La sentenza è interessante anche per il punto che, nella parte finale, contrasta inizialmente con una pronunciamento analogo del Tar del Lazio. Quando infatti l'azienda che ha presentato ricorso ha sottolineato che "la limitazione massima giornaliera si porrebbe in contrasto con le risultanze della Conferenza Unificata fra Governo, Regioni ed Enti Locali, che nella seduta del 7.9.2017 avrebbe riconosciuto agli Enti Locali la facoltà di stabilire fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco, quindi una misura ben inferiore a quella prevista nel Comune di Borgarello", portando a sostegno della sua tesi due sentenze del Tar del Lazio, il Tar lombardo dichiara di non ignorare il lavoro dei colleghi laziali, né di ignorare "l’esistenza di un analogo precedente costituito dal parere della Sezione I del Consiglio di Stato n. 1418/2020", reputando tuttavia di "condividere un diverso e più diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa – anche del giudice d’appello – che attribuisce rilevanza diversa all’Intesa di cui sopra".

Una posizione, quella del Tar della Lombardia, motivata dal fatto che "l’Intesa stessa prevede che gli accordi raggiunti in sede di Conferenza Unificata siano recepiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti. Tale decreto (del Mef) non è mai intervenuto (su questo concordano anche le decisioni del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato) sicché, sulla base dell’indirizzo interpretativo maggioritario e condiviso dal Collegio, all’Intesa non può attribuirsi alcun valore vincolante, neppure nella forma minima dell’atto di indirizzo rivolto agli Enti Locali".

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