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Verifica età, schema Agcom inviato all'Ue (e si parla anche di gioco)

17 ottobre 2024 - 09:53

Inviato in Commissione Ue lo schema di regolamento dell'Agcom per accertare l'età degli utenti nell'accesso a siti 'lesivi della salute fisica e psichica'.

Scritto da Fm
© Thomas Martinsen / Unsplash

© Thomas Martinsen / Unsplash

È fissata per il 17 gennaio 2025 la scadenza dello stand still trimestrale alla Commissione europea per lo schema di regolamento per l'accertamento della maggiore età degli utenti, in attuazione del decreto legge Caivano, recentemente approvato dall'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Come si ricorderà il “decreto Caivano” nel 2023 è stato emanato dal Governo Meloni per porre un freno al degrado e alla criminalità giovanile nel comune di Caivano, alle porte di Napoli, dopo lo stupro delle due cugine di 10 e 12 anni da parte di un gruppo di minorenni.

Da quel decreto, ecco quindi scaturire lo schema di regolamento “Modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età” che incide soprattutto sui “servizi della società dell’informazione che si occupano della diffusione e/o la pubblicazione, in Italia,di immagini e video a carattere pornografico tramite siti web e fornitori di piattaforme di condivisione video soggette all’obbligo di verifica dell'età”, ma non solo.

Nel testo del progetto infatti vengono riportate le osservazioni di soggetti istituzionali, operatori e associazioni sugli obblighi e l'ambito soggettivo e oggettivo delle linee guida e si fa cenno anche al gioco.

Se il Garante per l'infanzia auspica che “si possa consentire di estendere tale protezione anche ad altri contenuti gravemente lesivi della salute fisica e psichica di bambini e adolescenti, come quelli di istigazione all'odio, alla violenza ed altre pratiche scorrette e dannose, anche se non ricompresi nelle finalità della consultazione”, Altroconsumo “ritiene che i sistemi di garanzia delineati possano trovare applicazione con riferimento ai contenuti soggetti a parental control di cui alla delibera 9/23/Cons e cioè, a titolo non esaustivo: contenuti per adulti, gioco d’azzardo, scommesse, contenuti relativi ad armi, droga, violenza, odio e discriminazione, promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche, sette”.

A titolo di esempio poi vengono ricordate alcune normative europee, come quella francese, che “subordinano la fornitura di determinati servizi o beni a condizioni di età, che impongono ai siti in questione di verificare l'età del cliente: acquisto di alcolici, giochi d'azzardo e scommesse online, alcuni servizi bancari, ecc”.

Punti che fanno pensare a un possibile ampliamento dell'obbligo di verifica della maggiore età dalla pornografia al gioco, appunto.

Nella messaggio di notifica pubblicato sul sito della Comissione europea si ricorda che “il decreto legge Caivano stabilisce che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto e che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui sopra sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

Il sistema proposto prevede l’intervento, per la fornitura della prova della maggiore età, di soggetti terzi indipendenti certificati, attraverso un processo di verifica dell'età che prevede due passaggi logicamente separati: identificazione e autenticazione della persona identificata, per ciascuna sessione di utilizzo del servizio regolamentato.

Lo schema di regolamento definisce il processo che deve essere implementato dai soggetti regolamentati e prevede la fornitura di una 'prova dell’età' (ad esempio mediante App e/o mediante un servizio via web) da parte di un soggetto terzo indipendente.
Le specifiche dell’Autorità prevedono un sistema di verifica dell'età che utilizzi il modello del 'doppio anonimato', in cui non si deve consentire ai fornitori di prova dell’età di sapere per quale servizio viene eseguita la verifica dell'età, che due prove di maggiore età provengono dalla stessa fonte di prova dell’età, che un utente ha già utilizzato il sistema di verifica”.
 

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