Canoni bingo, Tar Lazio: 'Versamenti sospesi fino al 7 giugno'
Il Tar Lazio sospende fino alla discussione in camera di consiglio l'efficacia dei provvedimenti con cui Adm ha chiesto ad una società il versamento di quanto dovuto a titolo di canone di proroga tecnica per il bingo.
“Alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, quale soggetto già inciso dalla reiterata richiesta di pagamento del canone di 'proroga tecnica' nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’ultima delle due note gravate, si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del Codice del processo amministrativo, stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato, nella comparazione con gli opposti interessi pubblici legati alla persistenza delle garanzie per esazione del credito erariale”.
A dirlo sono i giudici del Tar Lazio, in un decreto con cui si pronunciano in merito al ricorso presentato da una società per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con i quali, “con riferimento al periodo di totale chiusura dell'attività del gioco nelle sale Bingo, in dipendenza della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, è stato chiesto alla ricorrente, sotto comminatoria dell'escussione della garanzia prestata e dell'applicazione delle sanzioni a titolo di penale, previste nella convenzione di concessione, l'assolvimento, entro quindici giorni, del versamento di quanto dovuto a titolo di canone di proroga tecnica, in relazione alla convenzione di concessione” e anche della nota con cui “è stato diffidato il pagamento dei canoni di concessione relativi al c.d. secondo periodo di chiusura delle sale bingo”.
Secondo il tribunale amministrativo capitolino, “si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi sospendendo, nelle more, l’escussione delle fidejussioni all’uopo depositate, tenendo presente, nel caso di specie, la documentata sussistenza della concreta rinnovazione delle garanzie fideiussorie per il soddisfacimento della pretesa da ultimo esercitata”, pertanto, “sorge l’esigenza di disporre il seguente onere e/o condizione a carico della parte istante che, nelle more, dovrà provvedere, nel caso di assenza, a rinnovare le già citate garanzie - per tutto il 2023 - entro e non oltre la medesima data di discussione della domanda cautelare in sede collegiale, di cui verrà data contezza attraverso il deposito in giudizio del documento formale di rinnovo; tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta, sempre rispettando l’onere sopra descritto, con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 7 giugno 2023, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.
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