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Lockdown sale bingo in pandemia, Tar Lazio: 'No a risarcimento dei danni'

23 settembre 2022 - 11:55

Il Tar Lazio, come già fatto le per sale gioco, respinge le domande avanzate da alcuni bingo per il risarcimento dei danni derivanti dai lockdown imposti dalla pandemia.

“Può affermarsi che i decreti impugnati abbiano compiuto un equo bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti: essi non appaiono viziati da illogicità o incongruità, essendo stati adottati all’esito di puntuale istruttoria, risultando idonei (almeno in astratto) a contenere quanto più possibile i contagi, in un quadro emergenziale straordinario, imprevedibile ed in continua evoluzione”.

 

Così recita la sentenza con cui il Tar Lazio respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata da alcune società titolari di concessioni per la gestione del gioco del bingo che hanno impugnato i Dpcm varati nel 2021 dal Governo Conte per il contenimento della pandemia di Covid-19 con cui è stata disposta anche la sospensione delle “attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”.

 

“A sostegno dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati le ricorrenti – ricorda il Tar - hanno dedotto, con il primo motivo, la disparità di trattamento subita dalle attività di gioco lecito rispetto alle attività di ristorazione nei locali e alle altre attività commerciali e, con la seconda doglianza, il difetto d’istruttoria”.

 

Motivi ritenuti infondati, secondo i giudici amministativi: “va osservato come i decreti impugnati costituivano due dei tanti provvedimenti governativi adottati per fronteggiare l’emergenza pandemica a cavallo tra la c.d. seconda (da ottobre 2020 a gennaio 2021) e la terza ondata (febbraio-luglio 2021), durante la quale la strategia per affrontare la malattia era ancora basata – in assenza di vaccini – sul contenimento delle infezioni. All’uopo, venivano sospese un gran numero di attività economiche (es. quelle della ristorazione): nessun eccezione era prevista per gli esercenti del gioco lecito, in relazione ai quali l’art. 1, comma 10, lett. l) d.p.c.m. 14 gennaio 2021 disponeva la sospensione delle «attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente» (si tratta di una disposizione che ribadiva quanto già deciso con il Dpcm 24 ottobre 2020, decreto con il quale per la prima volta si era prevista la possibilità di misure differenziate – i ben noti colori – nelle varie regioni in conseguenza dell’incidenza pandemica riscontrata)”.

 

Il Collegio quindi ricorda che “i documenti versati in atti dalla parte resistente dimostrano in maniera chiara come la decisione, certamente dolorosa, di inibire l’esercizio delle attività delle sale da gioco appare sicuramente legittima, frutto di un’attenta ponderazione degli interessi in campo: come si è anticipato, la strategia politica di contenimento del virus mirava a ridurre le occasioni di infezione, impedendo alla cittadinanza di partecipare ad attività rischiose reputate non essenziali. Tale scelta risponde a protocolli elaborati in sede internazionale e compendiati nel documento redatto dalle autorità tecniche italiane intitolato 'Prevenzione e risposta a Covid-19. Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione autunno-invernale'”.

In aggiunta, “va osservato che il Cts (organo consulenziale del Governo istituito proprio per affrontare l’emergenza pandemica) con verbale del 18 ottobre 2020, n. 119, chiariva come la scelta di sospendere le attività non essenziali fosse coerente con le finalità di contenimento del virus, rilevando, al contempo, come non fossero state ricomprese in tale elenco le attività di sale scommesse e bingo, suggerendo di correggere tale antinomia (il parere era reso sullo schema di quello che sarà poi il Dpcm 26 ottobre 2020). Appare quindi evidente che, nell’amplissima discrezionalità di cui gode il Governo nel perseguire gli obiettivi di politica sanitaria prefissati – data la straordinaria situazione pandemica (v. Tar Lazio, sez. I, 19 febbraio 2021, n. 2102) – l’inibizione di attività quali quella della società ricorrente si rivela legittima”. 

 

 

 

 

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