Proroga concessioni bingo, CdS conferma: 'Interesse transfrontaliero certo'
Il Consiglio di Stato conferma per le concessioni del bingo in proroga l'interesse transfrontaliero ai fini dell'esame delle questioni di pregiudizialità. Ecco l'ordinanza integrale.
Le concessioni per il bingo "presentano un interesse transfrontaliero certo ai sensi della giurisprudenza della Corte: ciò, in quanto troverebbero nel caso in esame applicazione puntuali disposizioni di una Direttiva Ue".
A ribadirlo è il Consiglio di Stato nell'ordinanza emessa in merito alla richiesta di chiarimenti della Corte di giustizia dell’Unione europea nel ricorso proposto da Ascob – Associazione concessionari bingo e da alcuni operatori rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe in relazione alla proroga onerosa delle concessioni in scadenza a fine 2024.
Il Consiglio di Stato rimette i chiarimenti indicati, dispone che, a cura della Segreteria, siano trasmessi gli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conferma la già disposta sospensione del processo fino alla definizione del giudizio sulle questioni pregiudiziali e con riserva, all’esito, di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.
Il Consiglio di Stato aveva chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 Tfue - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'interpretazione e l’applicazione degli artt. 49 e 56 Tfue relativi alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione dei servizi, nonché sui principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di effettività della tutela giurisdizionale, nonché sull’interpretazione di alcune disposizioni delle direttive 2014/23/UE e 89/665/Cee.
Nell'ordinanza quindi si legge: “Due sono le conseguenze suscettibili di avere una rilevanza transfrontaliera, come anche osservato dalla Commissione europea nella sua memoria: la prima conseguenza è rappresentata dal fatto che 'essa (Ndr la normativa nazionale) continua ad impedire, ininterrottamente dal 2013, l’indizione di una procedura di messa in concorrenza per l’affidamento delle concessioni, svantaggiando operatori stabiliti in altri Stati membri, ai quali la disciplina in questione impedisce di manifestare il proprio interesse a gestire delle sale Bingo nel territorio italiano, interesse che non può essere escluso'.
La seconda conseguenza è costituita dal fatto che 'la disciplina in questione obbliga i concessionari attuali a continuare a gestire le sale bingo in regime di proroga tecnica al fine di poter partecipare ad una nuova procedura per il riaffidamento delle concessioni', per cui poiché 'è verosimile che almeno alcuni degli attuali concessionari siano di proprietà di operatori stabiliti in altri Stati membri o abbiano comunque la possibilità di divenire tali, si può considerare che anche questo secondo tipo di effetti della disciplina nazionale in causa nel giudizio principale abbia una rilevanza transfrontaliera'.
Merita aggiungere, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia 'l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, […] può risultare, […] dall’importanza economica della convenzione di cui è prevista la conclusione, dal luogo della sua esecuzione (v. in questo senso, sentenza Asm Brescia, cit., punto 62 e giurisprudenza citata) oppure da caratteristiche tecniche (v., per analogia, sentenza del 15 maggio 2008, Secap e Santorso, C-147/06 e C-148/06, Racc. pag. I-3565, punto 24)'.
Sotto questo profilo, vanno considerati due aspetti: in primo luogo, il volume di affari generato dalla raccolta di gioco, che – come già evidenziato - si aggira su un fatturato di somme comunque superiori agli € 5.186.000,00 per tutta la durata del rapporto (si tratta di un elemento che di per sé rappresenta un indice serio, oggettivo e positivamente apprezzabile in termini di importanza e appetibilità dell’attività economica di impresa); in secondo luogo, le caratteristiche specifiche dell’esercizio della detta attività economica, che parrebbe premiare le imprese maggiori, spesso organizzate in gruppi imprenditoriali, soprattutto stranieri. Ciò risulta avvalorato dal fatto che anche la Commissione europea, nelle proprie osservazioni, ha rilevato che dal 2014 ad oggi, alcuni operatori hanno accresciuto il proprio numero di concessioni, a discapito di altri, verosimilmente proprio in ragione dell’oneroso regime di proroga, il cui canone colpisce in egual misura tutti i concessionari a prescindere dalla loro capacità di raccolta di gioco”.
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.