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Mancati versamenti Inail e Inps, Tar: 'Sì a revoca licenza scommesse'

11 marzo 2021 - 14:31

Il Tar Puglia conferma revoca della licenza Tulps per la gestione di un centro scommesse, i cui titolari avevano omesso il pagamento di versamenti Inps ed Inail.

Scritto da Fm


"L’articolo 30 primo comma del Dl 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge n. 157/2019, prescrive che non possono 'essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco al pubblico, operatori economici che abbiano commesso violazioni accertate in via definitiva agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o del pagamento dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50'".

Lo ricordano i giudici del Tar Puglia, nell'ordinanza con cui respingono l’istanza cautelare presentata dai legali rappresentanti di due società per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto dal questore della Provincia di Taranto, con cui è stata revocata l'autorizzazione rilasciata nel 2019 ex art.88 Tulps per la gestione di un centro di raccolta delle scommesse sportive, nonché della nota,con cui il dirigente della divisione Polizia amministrativa, Sociale - Ufficio licenze della Questura di Taranto ha comunicato l'avvio del relativo procedimento amministrativo.


A carico dei ricorrenti, secondo quanto si legge nell'ordinanza, "risultano esservi numerose situazioni debitorie per l’omesso pagamento di cartelle esattoriali relative ad imposte tributarie, tasse e un Durc irregolare (per in importo di 45.287,99 euro nei confronti dell’Inps e 919,71 euro nei confronti dell’Inail) che rappresentano obiettive cause ostative al mantenimento dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps ( R.D. n. 331 de 18/06/1931)".
Tale posizione debitoria, "in quanto incidente sull’affidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia per l'esercizio delle scommesse – di carattere personale ex art. 8 Tulps citato – secondo i giudici rende "del tutto irrilevante la circostanza che i debiti tributari e previdenziali riguardino una società (dante causa) di cui è comunque titolare lo stesso ricorrente - operatore economico persona fisica - in qualità di legale rappresentante anche della società ricorrente (avente causa), destinataria dell’impugnato decreto di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della raccolta delle scommesse".
Infine, "i ricorrenti non forniscono alcun principio di prova circa la non definitività delle violazioni tributarie e previdenziali accertate (risalenti nel tempo)".

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