All'Assemblea regionale siciliana torna sotto i riflettori la legge sul gioco approvata nell'ottobre 2020. Per un motivo sostanziale: la modifica all'articolo 6 della normativa, approvata nella seduta di ieri, 12 luglio, e attesa alla votazione finale in quella di oggi, secondo quanto apprende GiocoNews.it da fonti dell'Ars.
Una modifica “in positivo” per il settore, visto che sono stati eliminati per le sale gioco e gli esercenti già autorizzati i limiti introdotti con la legge regionale.
Tali limiti, infatti, saranno ora validi solo per i nuovi esercenti e le nuove sale giochi mentre quelle esistenti potranno proseguire la propria attività anche se poste in prossimità di luoghi sensibili come scuole e parrocchie.
“SALVAGUARDARE INVESTIMENTI GIÀ FATTI” – Il disegno di legge approvato, presentato dai deputati Calderone, Savona, Mancuso, Caputo, “si prefigge la salvaguardia delle posizioni e delle aspettative giuridiche degli imprenditori, già autorizzati alla raccolta delle scommesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, nel caso di stipula di un nuovo contratto, anche con un nuovo concessionario, nel caso di risoluzione o rescissione di quello precedente e di voltura della licenza”, si legge nella relazione che accompagna il testo. “Appare, infatti, non confacente assimilare la superiore situazione giuridica, ai fini previsti dalla legge sopra citata, ad una nuova installazione, con pregiudizio delle posizioni giuridiche maturate e sancite da un'autorizzazione alla raccolta delle scommesse già rilasciata”.
COSA PREVEDE IL DDL – Di seguito, ecco il testo integrale del Ddl n. 953: “Modifica dell'articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 norme per la prevenzione ed il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo”.
Art. 1. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24
1. La lettera a), del comma 5, dell'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è abrogata.
2. All'articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma: 10 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
UN SOLO VOTO CONTRARIO - La decisione dell'Assemblea ha incontrato un unico voto contrario: quello di Marianna Caronia, deputata del Gruppo Misto con all'attivo una militanza nelle file della Lega prima e di Forza Italia poi. “Mi dispiace essere stata l’unica a votare contro la modifica della legge regionale contro la ludopatia. Una modifica che di fatto vanifica del tutto la normativa regionale e che rischia di aggravare la già tragica situazione di migliaia di famiglie rovinate dal gioco d’azzardo e dalla dipendenza dal gioco.Ormai da anni tutte le autorità sanitarie riconoscono nella dipendenza dai giochi una condizione patologica che è dovere delle istituzioni combattere per le sue conseguenze umane, sanitarie, economiche e sociali.Mi spiace, ma temo che l’Assemblea regionale abbia commesso un grave errore di cui pagheranno le conseguenze i soggetti più fragili".