"Mi chiedo come mai (da Adm, ndr) abbiano emanato la determinazione del 18 maggio 2021 se non sono competenti sulla materia dei giochi senza vincita in denaro quali appunto gli apparecchi comma 7 del 110 Tulps. Forse avete finalmente recepito la direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno?" Questo il quesito posto da Eugenio Bernardi, consulente aziendale esperto del settore amusement, rivolto al Ministero dell’Economia e Finanze, e in particolare al sottosegretario Federico Freni, al Ministero dello Sviluppo Economico, e ai vertici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal direttore generale Marcello Minenna ai responsabili della direzione Giochi Stefano Saracchi e Antonio Giuliani.
Tutto ha origine da un consulto delle Faq pubblicate sul sito di Adm, nelle quali, alla precisa domanda "L’Agenzia è competente per i giochi con premi senza vincita in denaro?", la risposta, laconica, è "No l’Agenzia non è competente se non c’è vincita di premi in denaro".
Una risposta nella quale Bernardi vede un riferimento a quanto il Commissario europeo Thierry Breton ha risposto all'eurodeputata Rosanna Conte (Id), che chiedeva informazioni sul Progetto di regole tecniche per apparecchi da gioco senza vincite in denaro. Nell'interrogazione Conte ricorda che "il 16 febbraio 2021 l'Italia ha notificato alla Commissione europea un progetto di regole tecniche in relazione agli apparecchi da gioco senza vincite in denaro. Il provvedimento definirà le caratteristiche delle singole tipologie di apparecchio, indicandone le modalità di funzionamento, i requisiti minimi, la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, i meccanismi di gioco e le regole di certificazione".
"Il progetto di decreto", spiega Bernardi citando alcune parti dell'interrogazione, "una volta entrato in vigore, 'sottoporrebbe i giochi senza vincita in denaro al medesimo regime di monopolio cui sottostanno i giochi d'azzardo, equiparando di fatto le due tipologie di gioco. La direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno esclude dal proprio campo d'applicazione 'le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse', ricomprendendo invece il gioco senza vincita in denaro'. L'eurodeputata", continua Bernardi, "chiedeva dunque di confermare 'l'interpretazione secondo cui, a seguito dell'approvazione del progetto di decreto italiano, la direttiva 2006/123/Ce escluderebbe dal proprio campo d'applicazione il settore dei giochi da intrattenimento senza vincita in denaro' ".
La risposta di Thierry Breton, a nome della Commissione europea, pubblicata il 3 giugno 2021, spiega che "i giochi di abilità o da intrattenimento o gli apparecchi da gioco che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti non rientrano nell'esclusione delle attività di azzardo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2006/123/CE[1] (direttiva sui servizi). Pertanto, la direttiva sui servizi si applica pienamente ai suddetti giochi e apparecchi da gioco".
Cosa che sembrerebbe confermata, oggi, dalla Faq pubblicata sul sito dell'Agenzia delle dogane dei monopoli, e che porta quindi Bernardi a chiedersi come mai Adm, il 18 maggio 2021, abbiamo emesso una determinazione direttoriale (Prot.: 151294/RU) che, all'art. 1, riporta che "le disposizioni del presente provvedimento costituiscono regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi, ivi inclusi gli apparecchi multipostazione, da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del Tulps."