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Monopolio gioco Austria, Cjue: 'Sanzioni rispettino articolo 56 Tfue'

13 dicembre 2021 - 12:27

Pronunciandosi su violazione monopolio gioco in Austria, la Corte di giustizia Ue evidenzia che il giudice nazionale deve valutare conformità sanzioni ad articolo 56 Tfue.

Scritto da Redazione

“L’articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che nei procedimenti relativi all’irrogazione di sanzioni per violazione di un monopolio nel settore del gioco, il giudice nazionale, investito del sindacato sulla legittimità di una sanzione irrogata per una violazione siffatta, deve valutare specificamente la conformità all’articolo 56 Tfue delle sanzioni previste dalla normativa applicabile, tenuto conto delle modalità concrete della loro determinazione”.

È quanto si legge nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue di oggi, 13 dicembre, in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo dell'Austria sull'interpretazione dell'articolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla libertà di circolazione dei servizi, al centro di una controversia fra un operatore di gioco e la Direzione regionale della Polizia della Stiria (Landespolizeidirektion Steiermark, Ndr).

 
Nella causa fra le questioni pregiudiziali emergeva la volontà di chiarire se “in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio, il giudice nazionale debba esaminare la norma sulla sanzione penale da applicarsi alla luce della libera prestazione dei servizi, se in precedenza ha già esaminato il regime di monopolio sulla base dei requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e da tale esame è emerso che il regime di monopolio è giustificato”.
Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea “l’articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che, per la messa a disposizione, in qualità di operatore, di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietate, preveda imperativamente quanto segue: la comminazione di una sanzione pecuniaria minima per ciascun apparecchio automatico per il gioco non autorizzato, senza un limite massimo per l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie inflitte, purché l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie inflitte non sia sproporzionato rispetto al vantaggio economico ricavabile dalle infrazioni sanzionate; la comminazione di una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico per il gioco non autorizzato, senza un limite massimo per la durata complessiva delle pene detentive sostitutive inflitte, purché la durata della pena detentiva sostitutiva effettivamente inflitta non sia eccessiva rispetto alla gravità delle infrazioni contestate, e un contributo alle spese del procedimento pari al 10 percento delle sanzioni pecuniarie irrogate, purché tale contributo non sia eccessivo rispetto al costo effettivo di un procedimento siffatto né violi il diritto di ricorso ad un giudice sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
 

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