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Consiglio Veneto, Lega presenta Pdl: 'Promuovere cultura del cavallo'

30 agosto 2024 - 10:47

I consiglieri veneti Francesca Scatto e Filippo Rigo (Lega – Lv) presentano progetto di legge: 'Una corsa nella storia del nostro popolo per promuovere la conoscenza del cavallo'.

Scritto da Redazione
 © Violeta Pencheva / Unsplash

 © Violeta Pencheva / Unsplash

Nel mondo antico il popolo dei veneti, lungo le terre dell’alto Adriatico, era noto a tutti per gli allevamenti di cavalli da corsa. Persino nelle Olimpiadi greche di allora i cavalli più forti venivano dalla nostra terra. Le città di Jesolo o Cavallino, non a caso, portano nel loro nome questo legame antichissimo tra il nostro popolo e il cavallo. Il connubio tra questo meraviglioso animale e la nostra storia, ai giorni d’oggi, passa però anche per città come Verona, dove si svolge la fiera italiana più importante per celebrare il cavallo. Con questo progetto di legge, noi vogliamo valorizzare tutte le attività, culturali, sociali e didattiche finalizzate a promuovere l’importanza storica del cavallo per i veneti”.

È con queste parole che i consiglieri regionali del Veneto Francesca Scatto, presidente della sesta commissione, e Filippo Rigo, entrambi leghisti, presentano il loro ultimo progetto di legge, denominato “Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo”.

 

La nostra Regione si è dotata già alcuni anni fa di una norma per sostenere il turismo equestre (correva il 2018, Ndr). Quello che noi, però, abbiamo voluto fare con questa proposta, è stato di integrare la già ottima base per mettere in luce alcuni aspetti strategici del cavallo in Veneto. Primo fra tutti, la valenza storica del cavallo per i veneti antichi. Molti scrittori illustri, greci e latini, quali, Alcmane, Esiodo, Plinio, Strabone associano il popolo dei Veneti alla fama dei cavalli da corsa che allevavano, usati nelle corse delle principali competizioni sportive del mondo greco. Sappiamo che nel 440 a.C. Leonte di Sparta vinse la ottantacinquesima edizione delle Olimpiadi proprio con dei cavalli veneti; così pure il geografo Strabone racconta che il tiranno di Siracusa, Dionigi il Vecchio, per il suo allevamento di cavalli da corsa volle i famosi puledri veneti.

Da qui, abbiamo quindi deciso di valorizzare tutte le attività, - spiegano i consiglieri - come le promozioni audiovisive o cinematografiche, piuttosto che culturali in genere, magari proprio in collaborazione con enti fieristici, per sostenere la promozione della cultura del cavallo.

Senza dimenticare le numerose ed importantissime attività, come le cure terapiche o ai percorsi di rieducazione volti al reinserimento sociale, che potranno essere attivate nel contesto di un dettagliato programma regionale che vedrà al centro proprio la figura del cavallo. Per tutto il mondo, un meraviglioso destriero da corsa. Ma per noi Veneti, più di un simbolo”, concludono Scatto e Rigo.

 

 

IL TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE – Ecco, di seguito, cosa prevede il progetto di legge.

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.

1. Dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 9 bis - Programma di iniziative per la promozione ed attualizzazione della cultura del cavallo. 1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 8 comma 2 e all’articolo 9 comma 3 della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro il termine di trenta giorni decorsi i quali si prescinde, un programma annuale di iniziative per riconoscere e promuovere la figura del cavallo nella storia, tradizioni e cultura del Veneto e per valorizzare l’attualità del suo contributo, anche quale strumento finalizzato alla cura ed al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovarsi dell’impiego e del contatto con i cavalli nonché allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita. 2. Il programma annuale prevede iniziative finalizzate: a) alla ideazione, promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore, anche del mondo dei media, con associazioni di categoria ed enti fieristici, per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto; b) alla diffusione della conoscenza delle patologie che possono trovare giovamento dagli “Interventi assistiti con gli animali”, secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente legge, con specifico riferimento al cavallo e agli interventi a valenza terapeutica legati all’utilizzo del cavallo, con particolare riguardo alla realizzazione di iniziative di terapia assistita per studenti affetti da “Sindrome da deficit di attenzione” (Adhd), in collaborazione con gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale; c) al coinvolgimento, nell’ambito di percorsi di rieducazione volti al reinserimento sociale, e d’intesa con le competenti autorità statali del sistema penitenziario e degli uffici di sorveglianza, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse iniziative di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo; 3. Il programma annuale, corredato dal rendiconto, ovvero dallo stato di avanzamento delle iniziative realizzate a valere per l’esercizio precedente, viene definito, anche avvalendosi, e per gli aspetti di rispettiva competenza, di Veneto Agricoltura, delle Università degli Studi del Veneto e delle associazioni rappresentative del settore equestre.”.

Art. 2 - Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera a) quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, 3 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026; 2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera b) quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Servizi ausiliari all’istruzione”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026; 3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera c) quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

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