È diventato ufficialmente una legge dello Stato il Ddl Milleproroghe, dopo l'approvazione da parte del'Aula della Camera - con 142 voti favorevoli – nella seduta di ieri, 23 febbraio.
Il decreto Milleproroghe, come noto, comprende anche una misura riguardante l'ippica: la "proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale il Ministero dell’agricoltura modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica", per "potenziare le strutture e le articolazioni dello stesso dicastero, in considerazione della grave crisi del settore ippico".
In materia di premi dell'ippica, invece, ci sono finalmente notizie sula norma atta ad abrogare "l'articolo 44 della legge n. 342 del 2000", che ha introdotto l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui premi relativi alle corse di cavalli da applicarsi ai soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate e iscritti in apposito elenco, proposta originariamente come emendamento dei deputati di Fratelli d'Italia De Carlo, Lisei, Liris, e quindi scomparsa dai radar.
Secondo quanto apprende GiocoNews.it da fonti del ministero dell'Agricoltura, tale norma verrà inserita in un altro decreto, visto che nel Milleproroghe, per regolamento, devono trovare posto, appunto, le proroghe di provvedimenti già in essere, mentre in questo caso di tratta di un provvedimento di abolizione della norma.
PUBBLICATO IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'AGENZIA IPPICA - In parallelo, al Senato è stato pubblicato il testo del disegno di legge "Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico", d’iniziativa dei senatori La Pietra Malan e Liris, comunicato alla Presidenza lo scorso ottobre, e ripresentato, dopo quello della scorsa legislatura,
in risposta alla necessità, manifestato dagli operatori della filiera ippica, “di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di gestire e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo”. Di seguito, ecco il testo integrale del disegno di legge.
Art. 1. (Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale) 1. È istituita l’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ip pica nazionale (AgenIppica), di seguito de nominata « Agenzia ». 2. All’Agenzia sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in qualità di rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici, le società di gestione degli ippodromi che soddisfino i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e le figure professionali degli allenatori e dei driver e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. Tutte le categorie ippiche iscritte concorrono alla nomina dei rispettivi compo nenti nella consulta nazionale dell’ippica (CNIp) di cui all’articolo 4. Art. 2. (Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e riordino della disciplina delle scommesse ippiche) 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto: a) definisce lo statuto dell’Agenzia e il relativo regolamento di amministrazione e contabilità, con i relativi criteri di formazione; b) assegna all’Agenzia le risorse già destinate all’Unione nazionale incremento razze equine (Unire), all’Agenzia per il settore ippico (Assi) e al Ministero medesimo dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari o da altri atti amministrativi a favore del comparto ippico, volte a garantire continuità di funzionamento della filiera. La dotazione economica dell’Agenzia è altresì garantita dalle quote rivenienti dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 percento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, nonché dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici; c) prevede la possibilità per l’Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse la cui diffusione è da affidare, di concerto con il Ministro competente, in regime di concessione one rosa a soggetti terzi qualificati che pongano in risalto le manifestazioni del settore ippico nazionale. Tali flussi finanziari concorrono, nel loro insieme, ad alimentare ulteriormente la dotazione economica propria dell’Agenzia di cui alla lettera b), al fine di garantirne il raggiungimento dei propri scopi operativi, relativamente alla promozione e all’attuazione dei piani di marketing mediatico. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, al riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l’autonomia finanziaria e gestionale dell’Agenzia. Con il medesimo decreto stabilisce: a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l’80 percento, da destinare al pagamento delle vincite (payout); b) l’unificazione dei totalizzatori nel to talizzatore unico, al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l’ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari; c) l’estensione dell’applicazione della «quota fissa» nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse «Quartè» e «Quintè», l’introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, di premi di consolazione anche mediante un’adeguata e nuova programmazione settimanale combinata con le scommesse «Tris»; d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse offerte anche online sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche all’intera filiera. Art. 3. (Vigilanza e controllo) 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede: a) alla vigilanza e al controllo dell’attività amministrativa, gestionale e contabile dell’Agenzia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; b) alla costituzione e alla vigilanza dell’albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, delle figure professionali degli allenatori e dei driver e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, definendo i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva necessari per l’iscrizione all’Agenzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2; c) all’approvazione dei piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell’allevamento ippico nazionale, adeguatamente predisposti dagli organi competenti dell’Agenzia; d) all’approvazione della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, in accordo con i calendari internazionali approvati con le di verse Autorità ippiche paritetiche continentali; e) alla definizione della convenzione pluriennale con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi, definendone i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici; f) all’approvazione, all’applicazione e alla corretta vigilanza dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, nonché del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping), in conformità agli accordi internazionali sottoscritti con le Autorità ippiche paritetiche continentali e nel rispetto degli accordi medesimi; g) in accordo con l’Agenzia, alla definizione e alla redazione del codice etico dell’ippica nazionale (CEtIN) e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore; h) alla vigilanza sulla corretta gestione, nel rispetto delle vigenti norme che regolano l’anagrafe degli equidi nella banca dati nazionale (Bdn), dei libri genealogici di razza, come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, nonché sull’emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l’identificazione dei cavalli sportivi di concerto con il Ministero della salute; i) all’istituzione dell’albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell’Agenzia, dei componenti delle giurie e degli ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping; l) a verificare che l’Agenzia collabori con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (Fnovi) per l’individuazione, l’aggiornamento e l’applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto e per la salvaguardia dei princìpi di bioetica e di sanità animale; m) al trasferimento del laboratorio anti doping e di genetica (UnireLab), attualmente costituito presso il Ministero medesimo, e delle relative funzioni presso l’A genzia. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura e avoca a sé l’esercizio della giustizia sportiva di terzo grado. Art. 4. (Organi e funzionamento) 1. L’Agenzia ha sede legale a Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300. Per quanto concerne l’organizzazione, essa si conforma ai princìpi di separazione tra funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e funzioni di gestione delle risorse economiche e finanziarie, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, correttezza e imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione e sotto il controllo della Corte dei conti. L’Agenzia, per la tutela dei propri interessi legali, si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Sono organi dell’Agenzia: a) la consulta nazionale dell’ippica (CNIp); b) il comitato direttivo; c) il presidente; d) il collegio sindacale. 2. La CNIp è, per la pluralità di rappre sentanza degli operatori del comparto ippico che la compongono, l’organo primario di governo dell’Agenzia. La CNIp definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi necessari per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nell’ambito della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l’intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse necessarie all’autonomia e alla conseguente salvaguardia occupazionale del l’intera filiera. Quale sintesi istituzionale dei diversi interessi in essa rappresentati, la CNIp è l’organo che esprime la volontà del l’Agenzia tramite proprie deliberazioni. La CNIp è composta da quindici consiglieri che rimangono in carica quattro anni, dodici dei quali sono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del set tore ippico di cui alla sezione a) dell’Elenco dei portatori di interessi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto del Mini stro delle politiche agricole alimentari e fo restali n. 5528 del 27 maggio 2015. I consiglieri non possono essere in nessun modo revocati dalle associazioni che li hanno designati e svolgono le loro funzioni con piena libertà d’espressione e di autonomia nell’interesse generale del comparto ippico. La CNIp si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di ottobre per l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l’aggiornamento del preventivo eco nomico ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del preventivo economico. La CNIp si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente o il comitato di rettivo o almeno un quarto dei componenti della CNIp stessa, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Per l’espletamento dei compiti dei consiglieri è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate. 3. La CNIp è composta dal presidente dell’Agenzia, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La nomina dei componenti della CNIp deve avvenire entro trenta giorni dalla costituzione dell’Agenzia. I dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico sono individuati come segue: due componenti in rappresentanza degli allevatori dei settori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza dei proprietari dei settori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza del settore della sella, di cui un allevatore e un rappresentante designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE); due componenti in rappresentanza della categoria professionale degli allenatori dei settori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza della categoria professionale dei driver del trotto e dei fantini del galoppo; un componente in rappresentanza degli ippodromi e delle società di corse e un componente designato dall’Anci in rappresentanza degli enti locali proprietari degli impianti ippici. La designazione dei dodici componenti è effettuata dalle singole categorie di appartenenza fra le figure più rappresentative del settore ippico a livello nazionale. 4. La CNIp, entro due mesi dall’insediamento, provvede alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica antidoping e benessere animale di cui al comma 5. Il comitato di esperti del trotto (Cet) è composto da cin que esperti designati dalle categorie degli al levatori, dei proprietari, degli allenatori e dei driver e gentleman nonché dalle società di corse. Il comitato di esperti del galoppo (Crg) è composto da cinque esperti desi gnati dalle categorie degli allevatori, dei pro prietari, degli allenatori e dei fantini e dalle società di corse. Il comitato di esperti della sella (Ces) è composto da tre esperti designati dalle categorie degli allevatori e dei proprietari e dalla Fise. I comitati di esperti svolgono funzioni propositive e di consu lenza per il comitato direttivo su ogni materia e problematica di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sulle materie dei regolamenti tecnici e sulla programmazione delle attività agonistiche. I comitati di esperti e la commissione scientifica antidoping e benessere animale hanno altresì il compito di supportare il comitato direttivo nella redazione del CEtIN, affinché le attività agonistiche equestri si svolgano nel pieno rispetto del benessere del cavallo. Alle riunioni dei comitati di esperti partecipa il dirigente responsabile competente per specialità sportiva. 5. La commissione scientifica antidoping e benessere animale è composta da cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, di patologia medica e di farmacologia, un medico veterinario designato dalla CNIp, nonché il dirigente responsabile, o suo delegato, del dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell’anti doping, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche, di cui al l’articolo 5. Ai componenti dei comitati di cui al comma 4 e della commissione di cui al presente comma è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate. 6. Il presidente dell’Agenzia è nominato dal Ministero delle politiche agricole ali mentari e forestali su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di signi ficativa e comprovata esperienza nel settore dell’ippicoltura, nonché di elevati doti manageriali, di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale. Il presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. 7. Il comitato direttivo è nominato dalla CNIp ed è composto dal presidente dell’Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dalla categoria degli alle vatori del settore del trotto, uno in rappresentanza della categoria degli allevatori dei settori del galoppo e della sella, uno in rappresentanza della categoria dei proprietari dei settori del trotto e del galoppo, uno in rappresentanza delle categorie professionali degli allenatori e dei driver del trotto, degli allenatori e dei fantini del galoppo, uno in rappresentanza degli ippodromi e delle società di corse e uno designato dall’Anci. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate. 8. Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti regolarmente iscritti all’albo dei revisori contabili. Dei cinque revisori effettivi, due sono designati dalla CNIp, uno, che presiede il collegio, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze. Art. 5. (Articolazione interna) 1. L’Agenzia nomina un direttore generale e i dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. L’Agenzia è organizzata nei seguenti dipartimenti: a) dipartimento nazionale delle corse al trotto; b) dipartimento nazionale del galoppo e della sella; c) dipartimento nazionale delle società da corsa e dei centri ippici, del marketing e della gestione del segnale televisivo; d) dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell’antidoping, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche; e) dipartimento centrale dell’amministrazione dell’Agenzia; f) dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse; g) laboratorio antidoping e genetica. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone la designazione del dirigente re sponsabile del dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse. 3. Il direttore generale dell’Agenzia è no minato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo dell’Agenzia. Il direttore generale ha competenze e responsabilità nella gestione tecnico amministrativa ed economico-finanziaria dell’Agenzia. Art. 6. (Status e funzioni) 1. L’Agenzia è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale. L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: supporto tecnico-amministrativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizoo tecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competi zione, ovvero da sella, purosangue inglese e trottatore italiano, nonché delle altre razze di equidi autoctone; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Agenzia svolge inoltre i seguenti compiti: a) provvede a svolgere ogni servizio tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento delle corse e delle manifestazioni ippiche sportive, incluse la raccolta delle scommesse e la gestione del segnale televisivo, esclusi i servizi di competenza degli ippodromi in base a quanto stabilito nelle convenzioni; b) gestisce, d’intesa con il Ministero della salute, l’anagrafe degli equidi, la relativa banca dati nazionale (Bdn) e i libri genealogici di razza come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e provvede all’emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l’identificazione dei cavalli sportivi e delle relative operazioni di determinazione del patrimonio genetico eseguite da UnireLab; c) redige i piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell’allevamento ippico nazionale che devono essere presentati e approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno; d) redige la programmazione annuale del calendario delle corse, delle manifestazioni agonistiche e del conseguente palinsesto televisivo determinandone i relativi diritti di trasmissione, che devono essere presentati e sottoposti all’approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 dicembre di ogni anno. Tiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni paritetiche internazionali del settore ippico sportivo; e) provvede alla gestione e al controllo delle banche di dati relative a iscrizioni, prestazioni ed eventuali penalty dei cavalli sportivi nelle corse e nelle manifestazioni agonistiche; f) provvede all’erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 percento delle entrate totali agli aventi diritto, nonché alla remunerazione degli ippodromi e delle società di corse secondo quanto pattuito nelle convenzioni pluriennali; g) con il proprio dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, con corre alla gestione e al monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse e provvede al controllo della raccolta delle scommesse medesime, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia finanziaria dell’ippicoltura nazionale e di conseguire elevati standard qualitativi per la necessaria salvaguardia e tutela occupazionale dell’intera filiera ippica. Insieme all’Agenzia delle dogane e dei monopoli controlla il corretto operato dei concessionari e il rispetto dei termini previsti dalle clausole di concessione nei versamenti delle scommesse ippiche, pena la revoca delle concessioni stesse; h) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a definire e redigere le convenzioni pluriennali con gli ippodromi, determinando i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi e delle società di gestione degli stessi. Provvede altresì a gestire l’albo nazionale degli allevatori e dei proprietari dei cavalli da trotto, galoppo e sella, delle figure professionali degli allenatori e dei driver e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi; i) redige, di concerto con le Autorità ippiche paritetiche internazionali, i regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche nonché il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping) e provvede alla loro corretta applicazione; l) provvede al corretto funzionamento e alla vigilanza dell’attività degli addetti agli organi di controllo antidoping e della disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche; m) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla definizione e redazione del CEtIN e delle regole per il funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore; n) provvede a garantire il regolare funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello e alla gestione della relativa banca di dati in materia di in frazioni compiute dagli operatori professionali, ovvero driver, fantini e allenatori, e dalle società da corsa, nonché alla revisione, al rilascio e al controllo delle licenze professionali; o) provvede a gestire l’albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell’Agenzia, dei componenti delle giurie e degli ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping; p) promuove, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e in accordo con gli operatori pro fessionali e le organizzazioni sindacali del settore, ogni iniziativa per il sostegno previdenziale e assistenziale degli operatori del settore; q) intrattiene i necessari rapporti con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Fnovi, per l’individuazione, l’aggiornamento e l’applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto e per la salvaguardia dei princìpi di bioetica e di sanità animale. Mantiene altresì rapporti di fattiva partecipazione con gli organismi internazionali relativamente al settore antidoping e del benessere del cavallo sportivo; r) provvede alla gestione, al controllo e alla vigilanza sull’attività di UnireLab. Art. 7. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già destinate all’Agenzia per il settore ippico (Assi) soppressa ai sensi dell’ar ticolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. L’Agenzia dispone del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, costituito dalle seguenti risorse: a) le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, il gettito della quota del 4 percento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche; b) i proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi, internet, mobile, audiovideo, relativi alle immagini di competizioni ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e a ogni altro sfruttamento di immagine, disciplinate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori; c) un contributo, stabilito con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 percento del prelievo erariale unico maturato nell’anno precedente, relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento; d) un contributo mensile pari al 65 percento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche, versato all’Agenzia entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce il contributo. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone che le scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche possano essere giocate solo al di fuori dell’orario del palinsesto delle reali corse ippiche effettuate sui campi nazionali; e) sponsorizzazioni economiche provenienti dal settore pubblico o privato che mettano in risalto l’immagine del settore ippico nazionale; f) un contributo annuale a quota fissa attribuito al bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.