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Segnale tv corse ippiche italiane, Masaf: 'Fase sperimentale estesa al 31 dicembre'

22 giugno 2023 - 16:35

Il Masaf estende la durata della fase sperimentale di commercializzazione delle immagini delle corse ippiche italiane all'estero fino al 31 dicembre 2023.

Scritto da Redazione

“La commercializzazione costituisce un mezzo per valorizzare e promuovere l’immagine dell’ippica italiana e l’iniziativa, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce anche una fonte di ricavo per il settore ippico che risente di una crisi derivante da un progressivo calo di gettito erariale legato al calo della raccolta delle scommesse nazionali”.

Questo il motivo per cui il ministero dell'Agricoltura con un nuovo decreto direttoriale firmato dal direttore generale Oreste Gerini ha deciso di estendere la durata della fase sperimentale di commercializzazione delle immagini delle corse italiane a società che raccolgono scommesse fuori del territorio nazionale inaugurata alla fine di gennaio 2022.

Il periodo sperimentale, che originariamente si sarebbe dovuto concludere il 30 giugno, si protrarrà fino al 31 dicembre 2023.

IL TESTO DEL DECRETO 

Articolo 1 (Cessione del segnale televisivo e dei diritti di immagine)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e al solo fine di garantire la continuità della distribuzione del segnale televisivo e la connessa raccolta delle scommesse, in vista del consolidamento del modello distributivo, la durata del periodo sperimentale di cui al direttoriale n. 33612 del 25 gennaio 2022 recante misure per la cessione, in via provvisoria e sperimentale, del segnale televisivo e dei diritti di immagine delle corse di cavalli ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del Dpr 8 aprile 1998, n. 169, degli articoli 1, 3 e 4 del Decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 1999 e della delibera del Consiglio di Amministrazione Unire n. 195 del 5 marzo 2010, prevista fino al 30 giugno 2023, è estesa fino al 31 dicembre 2023. 2. Il Ministero, quale titolare esclusivo del diritto di utilizzo del segnale televisivo, cede – ai soli fini dell’eventuale vendita al di fuori del territorio nazionale - l’utilizzo del segnale televisivo, relativo alle corse che si svolgono negli ippodromi, alle Società di corse (di seguito Società) che avanzano specifica richiesta e sono in possesso della strumentazione e della capacità organizzativa idonea a consentire una efficace gestione. 3. I diritti di immagine delle corse italiane sono di esclusiva competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne consente l’utilizzo alle Società ai fini della loro commercializzazione al di fuori del territorio nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Articolo 2 (Commercializzazione delle immagini delle riprese delle corse a società estere)

1. La Società può effettuare, in nome e per conto del Ministero, direttamente o tramite terzi, la commercializzazione delle immagini delle corse che si svolgono nell’ippodromo in favore di società che raccolgono le scommesse al di fuori del territorio italiano e in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per la raccolta negli Stati in cui avviene. 2. La Società garantisce che l’utilizzo del segnale televisivo delle corse che si svolgono nell’ippodromo avverrà esclusivamente ai fini della raccolta delle scommesse – in qualunque modalità effettuata - al di fuori del territorio nazionale. 3. La Società garantisce che l’offerta di scommesse da parte delle società cessionarie escluderà i consumatori residenti in Italia. 4. La Società potrà cedere l’utilizzazione delle immagini delle corse a società i cui rappresentanti non abbiano subito condanne, anche non definitive, in Italia per i reati previsti dall’art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401. 5. Il valore complessivo di ciascun contratto di commercializzazione stipulato dalla Società non può essere superiore a € 150.000, al netto dell’Iva. 6. I singoli contratti sono stipulati dalla Società in forma scritta secondo lo schema allegato al presente decreto. 7. Gli introiti derivanti dall’attività di commercializzazione delle immagini televisive presso Enti o società di betting estere confluiranno sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2537 al netto della remunerazione alla Società, per gli importi di spettanza, secondo quanto stabilito dall’articolo 3. 8. La Società, entro 10 giorni dal ricevimento dei pagamenti da parte delle società di betting, è tenuta ad inviare al Ministero, tutta la documentazione relativa al contratto cui il pagamento si riferisce, ivi compresa quella comprovante le spettanze dovute al Ministero e alla Società in base al movimento delle scommesse. Il legale rappresentante attesta, con apposita dichiarazione, che i dati trasmessi al Ministero sono coerenti con quelli della raccolta sulle corse italiane trasmesse, attraverso i distributori, da Enti o società di betting estere. A seguito della verifica della completezza della documentazione inviata, da parte degli uffici del Ministero, l’Amministrazione comunicherà alla Società l’importo da corrispondere. 9. La Società invia al Ministero la procedura di determinazione del corrispettivo dovuto alla Società stessa e al Ministero.

Articolo 3 (Remunerazione del servizio di commercializzazione delle corse)

1. Il servizio di commercializzazione all’estero delle immagini delle riprese delle corse è remunerato, alla Società, in una percentuale del 60 per cento del volume degli introiti della commercializzazione al lordo di tutte le spese inerenti al servizio. 2. L’attività di cui al comma 1 può essere svolta sino al termine del periodo sperimentale, e fino al conseguimento di una remunerazione complessiva, calcolata nella percentuale del volume degli introiti di commercializzazione ai sensi del predetto comma 1, non superiore a € 150.000, al netto dell’Iva. 3. La cessione del segnale e l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di commercializzazione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la remunerazione del servizio di commercializzazione prestato dalle società di corse sarà determinato in una percentuale del volume complessivo di commercializzazioni realizzato.

Articolo 4 (Trattamento dei dati personali)

I singoli contratti di commercializzazione sono stipulati in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento Ue 2016/679 (Gdper).

Articolo 5 (Entrata in vigore)

Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si applica a partire dal 1° luglio 2023.

 

 

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