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Ricevitoria Lotto truffata, Cga Sicilia: 'Sì a risarcimento danni, ma parziale'

26 aprile 2023 - 12:58

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana conferma risarcimento a ricevitoria del lotto vittima di truffa a cui Adm ha sospeso la concessione, ma minore di quanto chiesto.

Scritto da Fm

Sì al risarcimento danni, ma non nella misura richiesta dal ricorrente.

È questo il “succo” della sentenza com cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana respinge gli appelli proposti dal titolare di una ricevitoria del lotto in regola con gli adempimenti sino al 2012, ma poi rimasto vittima di una truffa, volti ad ottenere un maggiore risarcimento danni dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che aveva disposto la sospensione della concessione di raccolta e successivamente, la revoca, in considerazione dell’omesso versamento dei proventi delle giocate effettuate dai due ignoti. Ingiungendo poi al ricorrente il pagamento della somma di 126.311,86 euro, commisurata all’ammontare dei proventi derivanti dalla raccolta delle giocate del lotto relative alla settimana in cui aveva avuto luogo la truffa.

I provvedimenti di Adm sono stati impugnati al Tar, che li ha accolti, “ritenuto il comportamento colposo dell’Amministrazione, che non avrebbe dovuto revocare la concessione, non essendovi la condizione per il venire meno del rapporto fiduciario – e non idonea la tesi differente dell’Agenzia; infatti, la sola archiviazione del procedimento penale non sarebbe idonea a costituire prova della falsità dei fatti esposti nella denuncia; piuttosto, rileverebbe che il giudice civile chiamato a decidere sull’esistenza del credito relativo all’ammontare delle giocate del luglio 2012, previa escussione di un testimone dei fatti, aveva revocato l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

L’istante, nell'ambito dell'azione per il risarcimento del danno, ha richiesto un importo complessivo pari a 315.000 euro a titolo di minore reddito percepito negli anni 2012-2019, “per come sarebbe stato determinato dalla sospensione della concessione, prima, e dalla revoca della stessa, successivamente, e sarebbe dimostrato dal minore reddito indicato dal ricorrente in sede di dichiarazione annuale, al rigo Rg2 del quadro Rg (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) dei Modelli unici compilati nel detto periodo.

Tuttavia il primo giudice precisava che – ai fini risarcitori – poteva essere considerato unicamente il periodo intercorrente tra la detta revoca e la data di rilascio della nuova concessione del lotto (che parte ricorrente genericamente riferisce essere intervenuta nell’anno 2020), non essendo stata gravata la sospensione.

Precisava, poi, che, con riferimento a tale periodo, non poteva riconoscersi un danno pari alla complessiva riduzione media del reddito d’impresa subita dal ricorrente; infatti, il calo reddituale indicato in ricorso, sarebbe stato determinato anche e soprattutto dalla revoca di ulteriori licenze già rilasciate al ricorrente ('tabacchi, generi di monopolio, ricevitoria, lotterie etc.', così il ricorso). L’adozione di tali provvedimenti di revoca - sebbene, in alcuni casi, motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario conseguente ai fatti posti a base della revoca della concessione del lotto costituirebbe autonoma causa degli ulteriori danni patiti dall’istante (come sarebbe dimostrato anche dall’autonoma impugnazione della revoca della concessione dei tabacchi);

Ai fini della determinazione del danno, dunque, partendo dalla somma pari all’aggio medio derivante dal lotto conseguito nell’ultimo triennio antecedente al 2012 (anno della sospensione), ritenendo che non vi fossero elementi per consentire di individuare le entrate nette, il primo giudice quantificava il danno (comprensivo anche del pregiudizio derivante da un verosimile calo degli acquisti presso l’attività da parte dei giocatori), forfettariamente, in un importo pari al 50 percento dell’aggio medio dell’ultimo triennio (prendendo a riferimento i dati provenienti dall’Agenzia delle dogane, in assenza di prove difformi da parte del richiedente).

Disponeva, dunque che, ai sensi dell’art. 34, co. 4 Cpa – Codice procedura amministrativa, l’Agenzia proponesse alla parte ricorrente, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito, una somma pari al 50 percento dell’aggio medio annuo relativo al lotto, percepito dall’istante negli anni 2009-2010-2011, da moltiplicare per ciascuno degli anni intercorsi tra la data della revoca della concessione e quella del rilascio della successiva (indicando che per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, si sarebbe dovuto comutare un dodicesimo del detto importo).

Quanto ai danni relativi alla perdita della proprietà degli immobili pignorati, alla malattia psichiatrica, allo sfratto subito, al danno esistenziale ed all’immagine ed alla reputazione, non sarebbero pregiudizi riconducibili in via diretta al provvedimento di revoca che ha formato oggetto di annullamento”.

Il titolare della ricevitoria del lotto vittima della truffa però non há condiviso questa formula e ha chiesto, con l'appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di condannare Adm “al pagamento di tutti i danni– patrimoniali e non patrimoniali, danno biologico, danno morale, danno all’onore, danno all’immagine, danno alla reputazione, da quantificarsi nel complessivo importo di 1.495.000 euro o nella maggiore o minore somma da accertare, anche in via equitativa; ed in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e quantificare i danni patrimoniali subiti”.

Una richiesta che per l'Agenzia sarebbe “priva di fondamento”, ribadendo che “in ordine ai danni patrimoniali la sospensione ha interessato solo il gioco del lotto” e che “l’interessato avrebbe sempre avuto un reddito modesto sia dalla gestione della rivendita sia dalla concessione del lotto, notevolmente inferiore a quello indicato in ricorso”.

Per i giudici ai fini del decidere non è necessaria un' ulteriore attività istruttoria, come diversamente richiesto dall’interessato. “I danni non patrimoniali e gli altri danni patrimoniali sono smentiti dalla stessa documentazione in atti, che dimostra – come evidenziato nell’appello dell’Agenzia - il mantenimento della tabaccheria sino al 2018, anche contraddittoriamente a quanto allegato circa la prospettata situazione psichica, che sarebbe derivata dalla revoca nel della licenza per cui è causa”, si legge nella sentenza.

Viene quindi respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli volto a ribaltare la decisione del Tar, ma il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ritiene “condivisibile per il resto appare quanto dedotto dall’Amministrazione in relazione alla determinazione del danno derivante dalla revoca, con riferimento alla documentazione allegata in primo grado, per quanto già sopra in motivazione esplicitato, e all’esclusione dei danni ulteriori, che tuttavia, già risultano non riconosciuti dal primo giudice.

Il richiamato concorso dell’interessato quanto alla causazione del danno – come dedotto nel primo motivo di appello dell’Agenzia - per mancata diligenza dello stesso e per non aver ottemperato alle prescrizioni del concessionario, non è idoneo – ai sensi della richiamata disposizione – a determinare l’esclusione della responsabilità dell’Amministrazione nell’adozione del provvedimento di revoca, alla, luce del chiaro disposto di cui all’art. 34 sopra citato.

L’Agenzia non contesta in modo specifico però quanto riconosciuto dal giudice di primo grado a titolo risarcitorio, la cui spettanza verrebbe meno solo nel caso di accoglimento delle prime doglianze, che come detto risultano, però, infondate”.

 

 

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