Tar Lazio: 'No nuova rivendita Lotto a meno di 400 metri di una già attiva'
Il Tar Lazio boccia il ricorso contro il provvedimento con cui Adm ha negato il rilascio di una nuova concessione per il Lotto a rivendita di generi di monopolio distante meno di 400 metri da un'altra.
Niente da fare per il ricorso presentato al Tar Lazio da una società per l'annullamento della determina con la quale il direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania – Sede di Napoli ha respinto l’istanza di rilascio di una nuova concessione per il gioco del lotto nell’ambito della propria rivendita di generi di monopolio.
Un provvedimento motivato dal fatto che la rivendita richiedente è posta, rispetto alla rivendita attiva più vicina, a distanza inferiore a 400 metri, misura fissata dall’articolo 2 del decreto direttoriale 16.5.2007.
Tale articolo “prevede, per la competente Direzione dell’Agenzia, la possibilità di rilasciare nuove concessioni, 'pur in assenza dei requisiti di cui all’art.1' (ossia del requisito della redditività), con la condizione (in tale ipotesi evidentemente) che la rivendita richiedente sia posta a distanza non inferiore, rispetto alla ricevitoria più vicina, a 400 metri (per i Comuni che, come Acerra, superano i 10.000 abitanti). In altri termini, per i procedimenti ex art.2 d.d. 16 maggio 2007 il requisito della distanza opera in modo imprescindibile, ponendosi quale pre-condizione perché possa ulteriormente procedersi alla discrezionale valutazione sottesa al rilascio della concessione, ed al relativo seguito procedimentale ('La Direzione per i Giochi, Ufficio Lotto e Lotterie può autorizzare, su proposta degli Uffici regionali ed acquisito il parere di apposita commissione…')”.
Il Collegio rimarca che in merito alla modalità di effettuazione della misurazione della distanza, “parte ricorrente non ha in alcun modo puntualmente confutato le controdeduzioni difensive elaborate sul tema dagli uffici dell’Amministrazione”.
Inoltre, va respinto anche il motivo di ricorso “con il quale viene impugnato l’art. 2 del decreto direttoriale 16.5.2007 nella parte in cui, ai fini della misurazione della distanza, non distingue fra ricevitorie ordinarie e speciali e non considera, quindi, la particolarità dell’ubicazione dell’esercizio della ricorrente (stazione di servizio automobilistica per distribuzione carburanti), anche in funzione dell’interesse dell’utenza.
In proposito, giova rilevare che non è possibile assimilare l’istituzione delle rivendite dei generi di monopolio e delle ricevitorie del lotto, stante la diversità dei servizi offerti e della tipologia di utenza, talché rientra nella più ampia discrezionalità del regolatore fissare, nei procedimenti attivati in deroga al requisito della redditività, contemplato dalla normativa primaria, requisiti specifici atti a delimitare la platea di potenziali assegnatari”.
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