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Tar Lazio: 'Mancato versamento proventi Lotto, sì a revoca concessione'

17 ottobre 2024 - 15:16

Il titolare della ricevitoria del Lotto aveva giustificato il mancato versamento dicendosi vittima di un 'evento criminoso', non dimostrato.

Scritto da Redazione

"Il contratto regolante il rapporto concessorio prevede espressamente che il mancato versamento dei proventi del gioco del lotto ben può comportare la revoca della concessione, vieppiù se l’ammontare di tali proventi è assai elevato come nel caso di specie (quasi 300.000 euro)."

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda, respingendo il ricorso di un esercente contro la sospensione sine die dell’attività della ricevitoria del Lotto decisa dall'Agenzia dogane e monopoli dopo l’omesso versamento della somma di 273.897,52 euro a titolo di proventi del gioco del lotto.

Rivedendo i fatti nell'ordine temporale la sentenza riporta che "l’inadempimento sarebbe stato giustificato, secondo il ricorrente, da un evento criminoso di cui egli sarebbe stato vittima, presso la ricevitoria di cui egli era titolare", nel 2012, ad opera di due "soggetti ignoti che, sotto minaccia, lo avrebbero costretto a convalidare numerose giocate del '10 e Lotto'." Descrizione contenuta nella denuncia-querela presentata il giorno seguente e trasmessa a tre giorni dai fatti.

Rileva tuttavia il Tar Lazio che la responsabilità contabile del ricorrente (per mancato riversamento degli introiti del gioco del lotto della giornata in cui si sarebbe svolto l'evento criminoso) è stata confermata sia in 1° grado che in 2° grado (Corte dei conti, sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello." 

Secondo i giudici del Tar Lazio occorre osservare che "il titolare della ricevitorianon ha dato prova di aver fatto tutto il possibileper evitare l’evento così come descritto. Si fa riferimento al malfunzionamento dei sistemi di videosorveglianza, protrattosi da tre mesi ed al quale non aveva posto rimedio. Al contrario, il corretto funzionamento delle videocamere avrebbe tolto ogni dubbio sull’accadimento dei fatti, a maggior ragione considerando che si sono sviluppati in un arco di tempo considerevole che va da mezzogiorno di domenica sino alle ore 18, rendendo irrilevante, per quel che interessa nel caso di specie, l’identificazione dei rei. Mal si attaglia, poi, con la dichiarazione di essere in buona fede, la disponibilità, affermata per mezzo del proprio legale, in atti, a versare in forma rateale ad Adm l’importo residuo non coperto dalle polizze, che assume valenza di indiretta affermazione di responsabilità."

"Fermo quanto precede, l’odierno ricorso", spiega il Tar Lazio, "è infondato e va quindi respinto".

Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.

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