Tar dà ragione alla Fit: 'Niente limiti orari per Lotto e gratta e vinci'
Il Tar Lombardia accoglie ricorsi dei tabaccai contro fasce orarie per Lotto e gratta e vinci e divieto di installazione di distributori automatici di lotterie in due comuni bergamaschi.
"Rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto, ma sono annullate, con effetti limitati al 10 e Lotto e al Gratta e vinci, in relazione all’interesse fatto valere in giudizio, le norme del regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie (art. 5) e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi".
Questo il principio che accomuna le due sentenze con cui il Tar Lombardia accoglie parzialmente i ricorsi presentati dalla Federazione italiana tabaccai per l'annullamento delle deliberazioni consiliari con le quali è stato approvato il “Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito”, nel testo a sua volta approvato dall'assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale di Treviglio in data 5 novembre 2018.
LE NORME ANNULLATE - Le sentenze quindi ricordano gli articoli del regolamento oggetto di annullamento per quanto riguarda le lotterie. "Il regolamento fissa delle limitazioni relativamente agli spazi dedicati all’attività di gioco. In particolare, è previsto (v. art. 4 comma 4) che '[n]on è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all’esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati”.
Viene inoltre utilizzato lo strumento della limitazione degli orari dell’attività di gioco. In proposito, il regolamento (v. art. 5) rinvia a un’ordinanza del sindaco ex art. 50 comma 7 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, fissando i seguenti indirizzi: gli orari non dovranno penalizzare determinate tipologie di gioco (e conseguentemente determinate attività commerciali) a vantaggio di altre; dovranno essere individuate specifiche fasce orarie di chiusura 'che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari'; in via indicativa, le fasce orarie di chiusura si collocano dalle 12.30 alle 14.30, e dalle 23.00 alle 10.00".