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CdS: 'Sì a revoca della licenza per violazione limiti orari e utilizzo slot irregolari'

11 giugno 2024 - 17:12

Nel valutare il ricorso di una sala scommesse che si è vista revocare la licenza il Consiglio di Stato considera che 'nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti può ritenersi prevalente quello alla tutela della salute pubblica e dell’ordine pubblico'.

Scritto da Dd

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Campania che aveva rigettato il ricorso di una sala scommesse contro la Questura di Napoli che gli aveva revocato la licenza per la raccolta di scommesse e gioco.

Il CdS, di fatto, conferma il ragionamento del tribunale regionale, che nel respingere il ricorso evidenziava come "nell’esercizio dell’attività di giochi e scommesse, la istante abbia reiteratamente violato in un consistente arco temporale le disposizioni di settore la cui scrupolosa osservanza, è finalizzata a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili"

Nella sentenza del CdS, che riporta le parole del Tar, engono citate "le ripetute violazioni alla disciplina degli orari e al divieto di esercizio in orari non consentiti, l’utilizzo di apparecchi irregolari e con nullaosta di messa in esercizio contraffatti, la costante presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia".

"L’amministrazione ha quindi fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa", riportava la sentenza del Tar, "secondo cui, nella materia delle autorizzazioni di polizia, l’affidabilità e la buona condotta dell’istante possono esser desunti da condotte comunque significative, collegate e coerenti con il tipo d’attività soggetta a tali titoli di polizia ed il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all’attività e, da qui, l’abuso del titolo stesso".

Oltre alla citazione delle parole del Tar sono pochi i termini necessari al Consiglio di Stato per respingere il ricordo confermando che "la sentenza e il provvedimento impugnato appaiono privi dei vizi lamentati ed adeguatamente motivati, tenendo conto, in particolare, della gravità delle condotte addebitate, anche in termini di omesso controllo, e di non episodicità delle medesime", considerato anche che, "nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti nella fattispecie, può ritenersi prevalente quello alla tutela della salute pubblica e dell’ordine pubblico".

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