Legge gioco Trento, avvocato Cardia: 'CdS conferma sospensiva, focus su calcolo distanze'
L'avvocato Geronimo Cardia commenta le due ordinanze del Consiglio di Stato che confermano la sospensiva dei provvedimenti di chiusura delle sale gioco di Trento, focus su ragionevolezza del criterio 'a compasso' di calcolo della distanza.
“Importante l’esito delle ordinanze del Consiglio di Stato che confermano la sospensiva dei provvedimenti di chiusura delle sale. Il comparto potrà operare nelle mode delle valutazioni di merito che verranno affrontate al Tar Trento che ha già fissato l’udienza nella seconda metà del mese di marzo 2023. Va detto poi che le ordinanze nella valutazione del merito hanno entrambe puntato il dito sulla proporzionalità e ragionevolezza del criterio 'a compasso' di calcolo della distanza individuato dall’amministrazione”.
Così l'avvocato Geronimo Cardia commenta le due ordinanze con il Consiglio di Stato ha accolto le istanze di due operatoridi gioco da lui difesi contro i provvedimenti con cui il Comune di Trento aveva chiuso le loro sale, in applicazione della legge provinciale n. 13/2015.
In una delle due ordinanze, in riferimento all'ordinanza del Trga Trento che a fine ottobre 2022 ha disposto una verificazione affidata al Politecnico di Milano per appurare se la legge provinciale di Trento determini una “sostanziale preclusione alla localizzazione di sale gioco”, il Consiglio di Stato evidenzia: “Nelle more della decisione di merito della controversia in primo grado, già fissata dal Trga per la udienza pubblica del 9 febbraio 2023, si rende opportuno accogliere l’appello cautelare con conseguente sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, in considerazione del grave danno economico conseguente alla chiusura dell’attività imprenditoriale della appellante disposta dal Comune di Trento e ciò anche al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, all’esito della verificazione già disposta dal Trga, sulla cui scorta potrà essere valutata la ragionevolezza e la proporzionalità del criterio 'a compasso' adottato per la misurazione delle distanze dai luoghi sensibili che, ad un primo sommario esame, suscita perplessità”.
Inoltre, "le spese della fase cautelare devono essere compensate in considerazione del fatto che, allo stato, sono ancora in corso gli approfondimenti istruttori necessari a valutare la fondatezza della domanda".
L'altra ordinanza accoglie l'istanza cautelare in primo grado presentata da un altro operatore, che ha impugnato l’ordinanza con la quale Trga di Trento “ha respinto l’istanza cautelare formulata avverso il provvedimento dirigenziale del Comune di Trento, che, in dichiarata applicazione dell’art. 5 della legge provinciale n. 13/2015, ha ordinato la rimozione di alcuni apparecchi da gioco, in quanto allocati in una sala da gioco (asseritamente) sita ad una distanza dai punti sensibili inferiore a quella minima prevista dalla legge provinciale (300 metri); Rilevato che nella ordinanza impugnata il giudice di prime cure ha ordinato al Comune di Trento di depositare gli atti di una verificazione disposta in un giudizio avente analogo petitum e di provvedere nel contempo ad alcuni ulteriori adempimenti istruttori, chiedendo altresì alla giunta provinciale di Trento di depositare una relazione contenente alcune informazioni ritenute rilevanti al fine di decidere”, vale a dire “la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente; le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti; le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931; i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate”.
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