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Raccolta gioco, fiscalista Scardovi: 'Più chiarezza sui contratti di collaborazione'

20 aprile 2024 - 10:37

La mancata chiarezza sui contratti di collaborazione alla raccolta di gioco sul diritto all’esenzione dall'imposta rischia di rappresentare un delicato 'assist' alla riemersione di contenziosi tributari.

© Markus Winkler / Unsplash

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Nella rubrica "Fisco e Slot" pubblicata sul numero di aprile della rivista Gioco News (consultabile integralmente online a questo link), il commercialista e revisore contabile Francesco Scardovi torna a parlare di esenzione da Iva per i proventi della raccolta di giochi.

Come più volte approfondito in questa rubrica, il quadro normativo in materia di esenzione da Iva per i proventi della raccolta di giochi pubblici, dopo oltre venti anni di contenziosi, è ormai piuttosto chiaro: dal combinato disposto dell’art. 10 del Dpr 633/72 , comma 1, nn. 6) e 9) e dell’art. 1, comma 497, della Legge n. 311 del 2004, le operazioni relative alla raccolta di gioco sono esenti dall’imposta anche relativamente ai rapporti tra concessionari ed i terzi incaricati a condizione che: sussista un rapporto contrattuale diretto tra concessionario e terzo incaricato; Il terzo incaricato venga remunerato dal residuo della raccolta (somme giocate meno vincite erogate); le prestazioni rientrino nel novero delle attività previste ai nn. 6 e 9 del comma 1) dell’art. 10 della legge Iva o comunque siano ritenute, per il concessionario medesimo, necessarie ed indispensabili alla raccolta. E non interferisce, a danno dell’esenzione, la presenza di accordi commerciali tra gli stessi incaricati al fine di precisare le rispettive quote di compensi e responsabilità nell’ambito della collaborazione prestata ai concessionari.

I TERZI INCARICATI - Il novero dei terzi incaricati, inizialmente individuati dalla circolare 21/E nei gestori di apparecchi e negli esercenti, si è via via ampliato anche a seguito di circolari e chiarimenti forniti dall’Amministrazione, a tutta una rete di fornitori di beni e servizi ai concessionari di raccolta di gioco legale sia terrestre che online, comprendendo anche i procacciatori (tra cui i Pvr dei concessionari online), i mandatari, altre figure di collaboratori (c.d. “service” o “ir”) fino ai fornitori di tecnologia strategica, connessione e giochi. Tale pluralità di rapporti ha determinato confronti e dibattiti interpretativi tra gli stessi uffici legali dei concessionari, che hanno adottato, nel tempo, modelli contrattuali diversi volti a separare le tipologie delle prestazioni rese dai collaboratori, in taluni casi differenziando, all’interno dei contratti, specie per i servizi di raccolta telematica, le prestazioni esenti da Iva da quelle imponibili, non rientranti tra le attività necessarie e indispensabili.

 

MAI “COMPRENSIVO DI IVA SE DOVUTA” - È dunque il concessionario, sostenuto da pareri, circolari e risoluzioni, a definire il perimetro dell’esenzione nei rapporti con i propri incaricati: il contratto deve richiamare i riferimenti normativi sopracitati, definire in maniera approfondita la tipologia di prestazioni richieste oltre che le quote di remunerazione (che potrà essere fissa o percentuale ma sempre dal “cassetto” della raccolta). Purtroppo però mi capita ancora di analizzare, in ambito contenzioso, contratti in cui la conferente precisa che, in caso di contestazioni in merito all’applicazione dell’Iva, i compensi riconosciuti ai collaboratori saranno da intendersi comprensivi di Iva, senza assunzione di ulteriori oneri o responsabilità. Pur comprendendo la ratio di una tale precisazione, volta a scongiurare il rischio di corrispondere una fetta ulteriore di compensi (con un aggravio significativo del 22 percento oltre alle sanzioni) è evidente come tale clausola rappresenti un forte incentivo al possibile avvio di una contestazione tributaria, non assumendo il concessionario un posizione chiara ma lasciando aperto il campo all’arbitraria interpretazione degli uffici. Tutta la prima ondata di contenziosi esplosa nel primo decennio di vita delle slot, nasce proprio da tale presupposto, come emerge da svariate decine di accertamenti per i quali ho curato la difesa.

 

CONCLUSIONI - L’invito pertanto agli operatori e ai consulenti incaricati di redigere i contratti di collaborazione alla raccolta è quindi quello di prevedere con estrema chiarezza, nell’articolo riferito al trattamento fiscale dei compensi erogati, l’indicazione della sussistenza del presupposto dell’esenzione, con i correlati riferimenti normativi. Eventualmente separando, con la medesima chiarezza, le altre prestazioni da ritenersi imponibili ove non ritenute accessorie e non significative così da essere assorbite nella prestazione principale. Precisando magari in un accordo a latere, l’assunzione degli eventuali oneri dell’eventuale contenzioso che dovesse instaurarsi. In caso contrario, il “comprensivo di Iva se dovuta” o analoghe indicazioni, renderanno molto più ardua la difesa, pur sussistendo le ragioni del diritto all’esenzione.

 

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