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Giochi, Guardia Finanza emana linee indirizzo per attuazione Stabilità 2016

09 marzo 2016 - 15:00

La Guardia di Finanza stabilisce le linee di indirizzo per l'attuazione della Stabilità 2016 anche in materia di giochi e scommesse.

Scritto da Redazione

Anche la Guardia di Finanza si adegua alle disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016. Con una circolare inviata dal Comando generale a tutti i reparti, che Gioconews.it ha potuto visionare in anteprima, sono state diffuse le direttive operative relative alla sua attuazione, comprese le misure che interessano il comparto dei giochi, per uniformare le concrete modalità applicative dell’obbligo di comunicazione alla Guardia di Finanza dei fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie previsto dal menzionato art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, da parte delle altre forze di polizia.

La circolare ricorda le nuove misure nel settore del gioco pubblico (art. 1, commi dal 918 al 948)
riguardanti, tra l’altro: la riapertura dei termini della procedura di emersione introdotta dalla
legge n. 190/2014; le norme sull’offerta da parte di bookmaker non residenti tramite i centri di
trasmissione dati; la previsione che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi e operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, ai sensi del comma 1, lettera o), dell’art. 12 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la Legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi.


In proposito, recita la circolare, "si rimanda ai contenuti della circolare in allegato 2, con cui
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – Direzione Centrale Accertamento e Riscossione ha fornito ai propri Uffici territoriali istruzioni per l’applicazione delle sanzioni in argomento, facendo rinvio, per quanto non espressamente ivi indicato, alle disposizioni impartite con la circolare n. 19453, in data 6 marzo 2014, diramata con il foglio n. 147609 in data 23 maggio 2014 di questo Comando Generale – III Reparto".
 
TOTEM VIETATI -  Detta circolare dei Monopoli sottolinea che i totem "appaiono chiaramente in contrasto con le norme citate che regolano la materia del gioco e, in quanto tali, non sono ammissibili sul territorio nazionale. Infatti, l’utilizzo degli stessi per attività di gioco contrasta sia con le previsioni contenute nell’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n.88 che, come detto, non consente l’attività di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (anche da parte dei soggetti che abbiano ottenuto le concessioni) sia con l’art.2, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 2010, atteso il divieto, anche per i concessionari che offrono e raccolgono giochi presso sedi fisiche, di effettuare in tali sedi il gioco a distanza, anche attraverso apparecchiature che consentono la partecipazione telematica. L’attività svolta attraverso tali apparecchiature costituisce, altresì, violazione del disposto di cui all’art. 7, comma 3 – quater del decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, in quanto l’allocazione e l’utilizzo di tali apparecchiature presso esercizi pubblici costituisce una chiara forma di messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti – attraverso la connessione telematica – di giocare su piattaforme di gioco;la norma, peraltro, stabilisce tale limitazione a prescindere dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, da Adm o da altro Stato membro dell’Ue, regolare concessione o autorizzazione. La violazione compiuta da parte di chi mette a disposizione all’interno degli esercizi pubblici i totem risulta evidente in quanto gli stessi, a differenza di altri strumenti, sono apparecchiature che in base al complesso degli elementi esteriori che li caratterizzano appaiano chiaramente finalizzate ad essere utilizzate per connessioni telematiche verso siti di gioco". 
 

 per le istruzioni ai reparti fa propria la circolare emanata dai Monopoli a metà febbraio. In quell'occasione Aams si era soffermata soprattutto sull'estensione del divieto di utilizzo di qualunque apparecchiatura telematica per esercitare in esercizi pubblici qualunque forma di gioco anche a fine promozionale. Con la stabilità si punta a contrastare ogni forma illecita di gioco on line non autorizzato.

I Monopoli hanno precisato che nel corso dell'attività di controllo l'eventuale scoperta di una qualsiasi apparecchiatura messa a disposizione in un esercizio pubblico per poter partecipare a giochi promozionali (sia concorsi che operazioni a premio), rappresenta di fatto una violazione che legittima il sequestro delle stesse apparecchiature e l'applicazione delle sanzioni. Le rilevazioni dell'illecito dovranno essere notificate non solo al titolare dei locali, ma anche al proprietario dei macchinari e al titolare della piattaforma nei casi di giochi promozionale. Nei casi di apparecchi telematici utilizzati per il gioco illegale, fino a prova contraria, il proprietario sarà identificato nel soggetto che ha installato gli apparecchi telematici nei locali. Per individuare il titolare della piattaforma dei giuochi promozionali offerti via web sarà sufficiente al documentazione.

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