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Gioco, Tar Bolzano: 'Luoghi sensibili, manca istruttoria adeguata'

31 ottobre 2016 - 14:42

Il Tar Bolzano annulla delibera della Provincia che individua i luoghi sensibili per gli apparecchi da gioco, per mancanza di un'istruttoria adeguata.

Scritto da Fm

"Posto che l’individuazione di altri siti sensibili deve essere fatta tenendo conto dell'impatto che le eventuali autorizzazioni possono avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché sui problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, appare chiaro che una simile attività istruttoria non può prescindere dalla collaborazione dei Comuni, i quali sono i primi a dover verificare l’effettiva incidenza delle ludopatie sul territorio e valutare se, in relazione al numero dei luoghi sensibili individuati per legge e tenendo conto della distanza fissata in 300 metri stabilita anch’essa per legge, l’individuazione di ulteriori siti sensibili sia proporzionata e sostenibile, tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti di esercizi in attività. Ciò vale soprattutto per i grandi comuni come p.es. il Comune di Bolzano, posto che il numero dei luoghi sensibili aumenta proporzionalmente con il numero degli abitanti. Orbene, nella fattispecie, è mancata ogni attività istruttoria che possa essere qualificata adeguata, approfondita e ragionevole".

 


Questo il principio ribadito dal Tar Bolzano nell’accoglimento del ricorso presentato dal titolare di un bar, rappresentato dall'avvocato Geronimo Cardia, contro il Comune di Bolzano per la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco e contro la Provincia di Bolzano per le deliberazioni della Giunta n. 341 del 12.03.2012 e n. 1570 del 29.10.2012 che hanno impedito sull'intero territorio la distribuzione dei giochi leciti. L'accoglimento del ricorso dispone il conseguente annullamento delle deliberazioni impugnate nn. 431 e 1570 del 2012 della Giunta provinciale e del provvedimento di decadenza emesso in applicazione delle stesse.

"Come risulta dalla stessa deliberazione n. 1570/2012, le stazioni ferroviarie e di autobus, le fermate ferroviarie e di autobus nonché i luoghi di culto sono stati stralciati dall’elenco dei luoghi sensibili, in quanto in sede di prima applicazione della deliberazione n. 341/2012 era stato rilevato che
l’individuazione dei suddetti luoghi come sensibili ha portato a difficoltà di interpretazione", si legge nella sentenza.
 
"Ad avviso del Collegio non solo l’individuazione delle stazioni ferroviarie e di autobus, delle fermate ferroviarie e di autobus nonché dei luoghi di culto come luoghi sensibili appare irragionevole e non proporzionata, ma l’individuazione degli altri luoghi di cui al punto 1) e al punto 2) non risulta fondata su un’istruttoria adeguata ed approfondita nel senso suesposto, oltre a non corrispondere alla delega contenuta nel citato dell’art. 5 bis, comma 2, della L.P. n. 13/1992. Tale articolo, infatti, è chiaro nel disporre che solo altri luoghi sensibili, nel raggio di 300 metri (e non indipendentemente da esso), possono essere individuati, tenendo conto dell'impatto delle autorizzazioni per l’esercizio delle sale giochi e di attrazione sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Il fatto che la deliberazione n. 341/2012 al punto 2) da un lato prescinda dalla distanza minima fissa di 300 metri stabilita dall’art. 5 bis della L.P. n. 13/1992 e dall’altro lato consideri - in modo del tutto apodittico - i centri storici e le strade molto frequentate da pedoni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 come luoghi sensibili, costituisce un evidente eccesso di delega. Ad avviso del Collegio il senso del comma 2 dell’art. 5 bis della L.P. n. 13/1992 è invece quello di imporre all’Amministrazione provinciale una previa accurata istruttoria che coinvolga necessariamente i comuni, volta a verificare l’impatto che le autorizzazioni per l’esercizio delle sale giochi e di attrazione possono avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana e sui problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Non solo, ma tale previa attività istruttoria deve avere anche ad oggetto la verifica dell’effettiva incidenza delle ludopatie sul territorio e la valutazione se, in relazione al numero dei luoghi sensibili individuati per legge e tenendo conto della distanza fissata in 300 m stabilita anch’essa per legge, l’individuazione di ulteriori siti sensibili sia proporzionata e sostenibile in quanto tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e anche la disponibilità di sedi alternative in vista dei innumerevoli trasferimenti di esercizi in attività soprattutto a causa di provvedimenti di decadenza. Tuttavia, nel caso in esame, non risulta né dalle deliberazioni stesse né da altra documentazione in atti che verifiche e valutazioni di tal genere siano state compiute dalle Amministrazioni resistenti. Da ciò consegue che gli atti impugnati sono affetti dal denunciato vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, irragionevolezza, incongruità e mancanza di propozionalità".
 
I giudici però sottolineano che "si palesa legittima e del tutto giustificata una limitazione territoriale degli apparecchi da gioco, al fine di tutelare le categorie più sensibili della popolazione dal pericolo della dipendenza da gioco. Infine, appare irrilevante, ai fini del presente giudizio, la circostanza che gli operatori di gioco siano già abilitati allo svolgimento dell’attività da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, ben potendo i titolari delle abilitazioni svolgere la loro attività nelle parti del territorio comunale distanti dai luoghi c.d. sensibili. Quanto al contratto per il servizio di connessione degli apparecchi da gioco tuttora in essere, osserva il Collegio che esso, di fronte al sopravvenire di una norma imperativa, non può che risolversi di diritto, perdendo la sua efficacia”.

LA DELIBERA n. 341 /2012 - Con l’impugnata delibera n. 341/2012 la Giunta provinciale ha disposto, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, della L.P. n. 13/1992, quanto segue: “1) di individuare altri luoghi sensibili ove nel raggio di 300 metri degli stessi non può essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e di attrazione come: campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche, stazioni ferroviarie e di autobus, fermate ferroviarie e di autobus nonché luoghi di culto; 2) di individuare altri luoghi sensibili ove - indipendentemente da un raggio di 300 metri - non può essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e di attrazione come nei centri storici e lungo le strade molto frequentate da pedoni nei comuni con popolazione superiore a 15.000. Tale delibera è stata modificata con la delibera n. 1570/2012, anch’essa impugnata, con la quale la Giunta provinciale ha deliberato di sostituire il punto 1 della parte deliberante della deliberazione 12 marzo 2012, n. 341 con quanto segue: "di individuare altri luoghi sensibili ove nel raggio di 300 metri degli stessi non può essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e di attrazione come: campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche”.
 

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