Gioco, Tar Bolzano: 'Luoghi sensibili, manca istruttoria adeguata'
Il Tar Bolzano annulla delibera della Provincia che individua i luoghi sensibili per gli apparecchi da gioco, per mancanza di un'istruttoria adeguata.
"Posto che l’individuazione di altri siti sensibili deve essere fatta tenendo conto dell'impatto che le eventuali autorizzazioni possono avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché sui problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, appare chiaro che una simile attività istruttoria non può prescindere dalla collaborazione dei Comuni, i quali sono i primi a dover verificare l’effettiva incidenza delle ludopatie sul territorio e valutare se, in relazione al numero dei luoghi sensibili individuati per legge e tenendo conto della distanza fissata in 300 metri stabilita anch’essa per legge, l’individuazione di ulteriori siti sensibili sia proporzionata e sostenibile, tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti di esercizi in attività. Ciò vale soprattutto per i grandi comuni come p.es. il Comune di Bolzano, posto che il numero dei luoghi sensibili aumenta proporzionalmente con il numero degli abitanti. Orbene, nella fattispecie, è mancata ogni attività istruttoria che possa essere qualificata adeguata, approfondita e ragionevole".
Questo il principio ribadito dal Tar Bolzano nell’accoglimento del ricorso presentato dal titolare di un bar, rappresentato dall'avvocato Geronimo Cardia, contro il Comune di Bolzano per la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco e contro la Provincia di Bolzano per le deliberazioni della Giunta n. 341 del 12.03.2012 e n. 1570 del 29.10.2012 che hanno impedito sull'intero territorio la distribuzione dei giochi leciti. L'accoglimento del ricorso dispone il conseguente annullamento delle deliberazioni impugnate nn. 431 e 1570 del 2012 della Giunta provinciale e del provvedimento di decadenza emesso in applicazione delle stesse.
"Come risulta dalla stessa deliberazione n. 1570/2012, le stazioni ferroviarie e di autobus, le fermate ferroviarie e di autobus nonché i luoghi di culto sono stati stralciati dall’elenco dei luoghi sensibili, in quanto in sede di prima applicazione della deliberazione n. 341/2012 era stato rilevato che
l’individuazione dei suddetti luoghi come sensibili ha portato a difficoltà di interpretazione", si legge nella sentenza.
LA DELIBERA n. 341 /2012 - Con l’impugnata delibera n. 341/2012 la Giunta provinciale ha disposto, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, della L.P. n. 13/1992, quanto segue: “1) di individuare altri luoghi sensibili ove nel raggio di 300 metri degli stessi non può essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e di attrazione come: campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche, stazioni ferroviarie e di autobus, fermate ferroviarie e di autobus nonché luoghi di culto; 2) di individuare altri luoghi sensibili ove - indipendentemente da un raggio di 300 metri - non può essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e di attrazione come nei centri storici e lungo le strade molto frequentate da pedoni nei comuni con popolazione superiore a 15.000. Tale delibera è stata modificata con la delibera n. 1570/2012, anch’essa impugnata, con la quale la Giunta provinciale ha deliberato di sostituire il punto 1 della parte deliberante della deliberazione 12 marzo 2012, n. 341 con quanto segue: "di individuare altri luoghi sensibili ove nel raggio di 300 metri degli stessi non può essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e di attrazione come: campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche”.
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