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Iva slot: le commissioni condannano e l'Agenzia si ritira

15 giugno 2024 - 12:00

Dopo le ultime sentenze delle commissioni tributarie a favore dell’esenzione da Iva dei compensi percepiti dagli esercenti, pur in presenza di accordi commerciali con i gestori, molti Uffici dell’Agenzia ancora coinvolti comunicano la 'cessata materia'.

Scritto da Francesco Scardovi e Giancarlo Marzo
Foto di Anne Nygård su Unsplash

Foto di Anne Nygård su Unsplash

Pare oramai giunto all’epilogo il nuovo (ennesimo) capitolo sulle contestazioni ri-avviate nell’ultimo biennio da numerose Direzione provinciali su tutto il territorio nazionale per la pretesa di assogettare a Iva i compensi percepiti dagli esercenti che gestiscono apparecchi da gioco nei propri locali. Come noto agli operatori e più volte approfondito in questa rubrica, la nuova ondata seriale di accertamenti è stata avviata a seguito delle ordinanze di Cassazione del giugno 2021 che avevano, nonostante la proposta contraria del Sostituto procuratore nella relazione introduttiva, sorprendentemente condannato al pagamento delle sanzioni i gestori che non avevano emesso le autofatture sui compensi percepiti dai propri esercenti convenzionati. Le sentenze, una delle quali revocata per palese errore formale, sono apparse immediatamente “illogiche” in quanto volte a sanzionare un inadempimento che invece la stessa Agenzia aveva ritenuto non dovuto dopo le centinaia di sentenze di commissioni provinciali e regionali che avevano riconosciuto il diritto all’esenzione, con sentenze passate in giudicato in favore degli esercenti. Dunque il “reato” non c’è, ma la pena resta. La sentenza della Suprema corte, in realtà, non faceva che sottolineare i principi cardine del diritto all’esenzione, di cui possono beneficiare esclusivamente gestori di apparecchi, esercenti e altri incaricati solo in presenza di un rapporto diretto con il concessionario, mentre al tempo (2005 e 2006) i modelli contrattuali tra gli operatori potevano lasciare dubbi sulla effettiva loro partecipazione alla filiera della raccolta.

L’accordo commerciale gestore - esercente

La ripresa degli accertamenti si fonda, nei numerosi casi da noi visionati, sull’errata (e infondata) convinzione degli Uffici sugli effetti privatistici dell’accordo commerciale sempre intercorrente tra gestori ed esercenti con il quale le parti definiscono le rispettive quote di remunerazione della raccolta (sempre all’interno della parte che residua dopo il pagamento delle vincite, di pertinenza del concessionario) nonché ulteriori adempimenti e compiti nell’ambito della collaborazione assunta nei confronti del concessionario. Ma in tutti i casi l’accordo commerciale consegue ai mandati contenuti nei separati contratti che i concessionari sottoscrivono con gestori ed esercenti, contratti incredibilmente non considerati dai verificatori. Fortunatamente, durante le verifiche e i contraddittori intercorsi tra uffici e consulenti, è emerso in maniera sempre più chiara l’erroneità del rilievo; fra questi abbiamo più volte richiamato la approfondita relazione sulla vexata questio ad opera della Guardia di Finanza di Roma che concludeva l’analisi stabilendo in presenza dei contratti con il Concessionario, l’accordo commerciale non costituiva prova di alcun rapporto privatistico fra gestore ed esercente ma l’espressione dei reciproci impegni assunti dai terzi incaricati. Numerosi altri uffici giungevano alle stesse conlusioni evitando così di emettere gli avvisi di accertamento; altri invece, forse anche per l’imminente scadenza dei termini, emettevano gli avvisi obbligando così gli operatori coinvolti a predisporre i ricorsi e affrontare, ancora una volta, il lungo e dispendioso contenzioso.

Le sentenze più recenti

Nel corso dell’ultimo anno si è così formata una nuova ulteriore corporsa giurisprudenza sul diritto all’esenzione nei casi trattati; tra le più recenti la n. 190/2024 depositata il 29.03.2024, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone che, sulla presunzione di una rapporto privatistico tra gestore ed esercente, recita testualmente; (...)”  anzi è il contrario: quello stipulato con la concessionaria … prevede espressamente l’affidamento diretto all’esercente di attività relative alla raccolta del gioco lecito  … che corrispondono esattamente a quelle che la stessa Adm ha chiarito essere ricomprese nella raccolta del gioco. Anche in punto di compensi il concessionario riconoscerà il compenso all’esercente, per le prestazioni contrattuali a mezzo del gestore.” 
Alla stessa conclusione perviene la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano, con condanna dell’Ufficio anche alla refusione delle spese.

Tale evidenza ha così condotto la maggior parte delle direzioni che avevano comunque proseguito nel contenzioso, negando l’annullamento in autotutela richiesto dai contribuenti, a fare “marcia indietro” comunicando l’abbandono della materia del contendere e richiedendo ai contribuenti l’assenso alla compensazione delle spese. Comportamento che, per quanto apprezzabile per la presa d’atto di un errore interpretativo, giunge purtroppo in ritardo avendo obbligato gli operatori (e l’Erario) al sostenimento di inutili ed ingiustificati costi di difesa. 

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