Albo Pvr, Adm aggiorna le Faq
L'Agenzia delle dogane e monopoli 'risponde' nella sezione Faq ad altre domande sulle disposizioni relative all'istituzione dell’albo dei punti vendita ricariche.
Dopo ichiarimenti che, qualche giorno fa, hanno fatto seguito alle rimostranze manifestate dalla Federazione italiana tabaccai e dal Sindacato totoricevitori sportivi l'Agenzia dogane e monopoli aggiorna la sezione Faq aggiungendo le risposte ad altri quesiti.
Le iscrizioni all'Albo, come noto, sono aperte ufficialmente dal 3 novembre, e lo saranno fino al 18 novembre 2024.
Le nuove Faq rispondono a chi solleva dubbi su "come ci si iscrive all’albo dei Punti vendita ricariche", spiegando che "l'iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale unico dogane e monopoli (Pudm), nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia", ma anche "quando è possibile iscriversi all’albo dei Punti vendita ricariche".
Dettagli ulteriori anche su "cosa si intende per 'identificazione del giocatore e della sua maggior età' ", con Adm che spiega che "nei Punti vendita ricariche non è consentita la presenza di terminali totalmente automatizzati" e che dunque "qualora tali dispositivi non consentano la certa identificazione del titolare del conto di gioco, devono ritenersi di per sé vietati, a meno che non siano posti sotto l’immediata vigilanza e responsabilità del titolare del Pvr che, deve, quindi, espressamente autorizzare l’uso del dispositivo, dopo aver verificato personalmente l’identità del soggetto titolare del conto di gioco".
E infine a chi chiede "cosa si intende per contenuto minimo dei contratti che i Punti vendita ricariche devono sottoscrivere con i concessionari ed entro quando vanno adeguati e sottoposti alla validazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli?", Adm risponde che "i contenuti minimi contrattuali posti dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche replicano obblighi e divieti già previsti dalla legge o che ne costituiscono diretta ed immediata attuazione (vedasi lettere da d) a j), nonché lettera n) DIREZIONE GIOCHI 5 dell’articolo 6, comma 4) e sono, pertanto, applicabili nei confronti dei Punti Vendita Ricariche, indipendentemente dall’essere espressamente richiamati nei contratti. Le altre previsioni contenute nel citato articolo 6, comma 4, devono ritenersi applicabili a seguito della stipula dei contratti, il cui schema deve essere, pertanto, adeguato e sottoposto alla validazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30 giugno 2025. Una volta validati, pertanto, i contratti non rispondenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche, sono nulli."