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Albo Pvr, Adm aggiorna le Faq

07 novembre 2024 - 16:40

L'Agenzia delle dogane e monopoli 'risponde' nella sezione Faq ad altre domande sulle disposizioni relative all'istituzione dell’albo dei punti vendita ricariche.

Scritto da Redazione
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Dopo i chiarimenti che, qualche giorno fa, hanno fatto seguito alle rimostranze manifestate dalla Federazione italiana tabaccai e dal Sindacato totoricevitori sportivi l'Agenzia dogane e monopoli aggiorna la sezione Faq aggiungendo le risposte ad altri quesiti.

Le iscrizioni all'Albo, come noto, sono aperte ufficialmente dal 3 novembre, e lo saranno fino al 18 novembre 2024.

Le nuove Faq rispondono a chi solleva dubbi su "come ci si iscrive all’albo dei Punti vendita ricariche", spiegando che "l'iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale unico dogane e monopoli (Pudm), nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia", ma anche "quando è possibile iscriversi all’albo dei Punti vendita ricariche".

Dettagli ulteriori anche su "cosa si intende per 'identificazione del giocatore e della sua maggior età' ", con Adm che spiega che "nei Punti vendita ricariche non è consentita la presenza di terminali totalmente automatizzati" e che dunque "qualora tali dispositivi non consentano la certa identificazione del titolare del conto di gioco, devono ritenersi di per sé vietati, a meno che non siano posti sotto l’immediata vigilanza e responsabilità del titolare del Pvr che, deve, quindi, espressamente autorizzare l’uso del dispositivo, dopo aver verificato personalmente l’identità del soggetto titolare del conto di gioco".

E infine a chi chiede "cosa si intende per contenuto minimo dei contratti che i Punti vendita ricariche devono sottoscrivere con i concessionari ed entro quando vanno adeguati e sottoposti alla validazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli?", Adm risponde che "i contenuti minimi contrattuali posti dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche replicano obblighi e divieti già previsti dalla legge o che ne costituiscono diretta ed immediata attuazione (vedasi lettere da d) a j), nonché lettera n) DIREZIONE GIOCHI 5 dell’articolo 6, comma 4) e sono, pertanto, applicabili nei confronti dei Punti Vendita Ricariche, indipendentemente dall’essere espressamente richiamati nei contratti. Le altre previsioni contenute nel citato articolo 6, comma 4, devono ritenersi applicabili a seguito della stipula dei contratti, il cui schema deve essere, pertanto, adeguato e sottoposto alla validazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30 giugno 2025. Una volta validati, pertanto, i contratti non rispondenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche, sono nulli."

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