Albo Pvr, iscrizioni aperte dal 3 novembre: ecco i requisiti e le modalità
L'Agenzia dogane e monopoli pubblica determinazione direttoriale per l'istituzione dell’Albo Punti vendita ricarica. Ecco come iscriversi e quali sono i requisiti da rispettare.
È stata pubblicata oggi, 25 ottobre, l'attesa determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'istituzione dell’Albo Punti vendita ricariche, in attuazione del decreto legislativo “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”, ai sensi della Delega al Governo per la riforma fiscale.
La determinazione, come anticipato anche da GiocoNews, individua i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità per l’iscrizione, le cause di cancellazione o di sospensione, le dimensioni e le caratteristiche della targa identificativa degli esercizi in cui è svolta attività di ricarica dei conti di gioco, le attività consentite in detti esercizi, nonché le penali in caso di inadempimenti convenzionali da parte dei concessionari che stipulino contratti di servizio con detti esercizi e, più in generale, tutte le norme di attuazione del citato decreto legislativo.
L’iscrizione all’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza è presupposto essenziale, e condizione necessaria, per lo svolgimento dell’attività dei Punti vendita.
Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche: i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici; i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del Tulps; i soggetti titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del Tulps.
I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività in forza di accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.
I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono, quindi, tenuti a iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024, accedendo, attraverso il portale Dogane e Monopoli (Pudm), nell’area riservata del Sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it).
L’Iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo di un importo pari a 100 euro per ogni Punto vendita ricariche.
Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.
Ecco, di seguito, il testo integrale della determinazione, firmata dal direttore dell'Agenzia, Roberto Alesse.
ARTICOLO 1 ALBO DEI PUNTI VENDITA RICARICHE 1. In attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, è istituito, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche. 2. L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche. 3. L’Albo è unico a livello nazionale. 4. L’Albo è pubblicato, con finalità di pubblicità legale, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione “Giochi” - “Gioco a distanza”. 5. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita. 6. Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati resi pubblici sono i seguenti: a) dati identificativi del Punto Vendita Ricariche: ragione sociale e partita IVA; b) indirizzo, come previsto al successivo articolo 3, comma 6; c) codice univoco identificativo di iscrizione all’Albo; d) concessionario/concessionari con cui il Punto Vendita Ricariche è contrattualizzato.
ARTICOLO 2 PUNTI VENDITA RICARICHE 1. I Punti Vendita Ricariche effettuano operazioni di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita, con esclusione espressa di qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco, nonché di pagamento delle vincite. 2. Le attività di ricarica dei conti di gioco sono effettuate con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. 3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche: a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici; b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.; c. i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S. 4. I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle predette attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso. 5. I Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.
ARTICOLO 3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, devono rendere dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative: a) alla titolarità di rivendita, ordinaria o speciale, di generi di monopolio già autorizzata alla raccolta di giochi pubblici; ovvero, per le altre tipologie di esercizi pubblici: b) al possesso delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. c) all’insussistenza negli ultimi cinque anni: i. di condanne con sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco illecito; ii. iii. di dichiarazione di fallimento, ovvero, ai sensi dell’articolo 349, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, di provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e di pronuncia di omologazione del concordato preventivo; di sentenze definitive di condanna, emesse dal giudice tributario, in materia di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; iv. di provvedimenti di cancellazione dall’Albo per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione. 2. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto Albo di cui al comma 1, è, altresì, necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. 3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dall’istituzione dell’Albo. 4. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. 5. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui alla lettera c) devono essere posseduti dai componenti dell’organo di amministrazione, nonché, per le società di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna. 6. Il richiedente l’iscrizione è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’indirizzo esatto dell’esercizio ove viene effettuata l’attività di Punto Vendita Ricariche. 7. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), deve essere posseduto per ciascun esercizio nel quale viene autorizzata l’attività di Punto Vendita Ricariche. La decadenza di una delle licenze di pubblica sicurezza relativa ad un Punto Vendita Ricariche non comporta la cancellazione del soggetto dall’elenco, ma solo del singolo esercizio, a eccezione dei casi in cui la decadenza sia legata all’assenza o perdita di requisiti soggettivi del richiedente la licenza, nel qual caso si dà luogo alla cancellazione dall’Albo del titolare e di tutti i Punti Vendita Ricariche ad esso collegati. 8. Il titolare del Punto Vendita Ricariche che perda i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività ha l’obbligo di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività.
ARTICOLO 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 1. L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli www.adm.gov.it. 2. Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), con le modalità di cui al sito www.spid.gov.it, ovvero di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (carta di identità elettronica). 3. L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno solare e ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno. 4. Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato fra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. I soggetti che intendono mantenere l’iscrizione per gli anni successivi devono effettuare il rinnovo dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 e devono provvedere al versamento annuale dovuto. 5. L’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), oltre all’imposta di bollo. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’Albo. 6. Il versamento delle somme di cui al comma 5 deve intendersi per anno solare, non frazionabile e per ogni singolo Punto Vendita Ricariche di cui si chiede l’iscrizione all’Albo. 7. L’iscrizione all’Albo è effettiva a seguito del pagamento dell’importo di cui al comma 5. La contrattualizzazione con uno dei concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici costituisce titolo abilitativo a svolgere attività di commercializzazione per lo specifico concessionario. 8. In sede di prima attuazione, si applicano le regole transitorie di cui al successivo articolo 10.
ARTICOLO 5 TARGA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO VENDITA RICARICA 1. L’attività del Punto Vendita Ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una targa di specifico riconoscimento e individuazione della già menzionata attività. 2. La targa, le cui caratteristiche e dimensioni sono definite nell’Allegato A della presente determinazione, è rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in esito al completamento dell’iscrizione e al pagamento dell’importo previsto dall’articolo 4, comma 5, ed è resa disponibile nell’area riservata del singolo titolare del Punto Vendita Ricarica.
ARTICOLO 6 RAPPORTI CONTRATTUALI FRA CONCESSIONARIO E PUNTI VENDITA RICARICHE 1. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi dei Punti Vendita Ricariche per la commercializzazione delle attività in concessione devono instaurare rapporti esclusivamente con i soggetti che risultino iscritti all’Albo di cui all’articolo 1 della presente determinazione. 2. È fatto obbligo ai concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di richiedere ai titolari dei Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione. 3. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che abbiano instaurato un rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare l’avvenuta contrattualizzazione o la risoluzione del contratto tramite l’area riservata di cui all’articolo 4. 4. Lo schema di contratto adottato dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche deve prevedere i seguenti contenuti minimi: a. divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; b. obbligo di iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, nei termini previsti dal provvedimento di ADM che ne disciplina la regolamentazione; c. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa; d. divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; e. divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; f. divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco; g. divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; h. divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco; i. j. divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro; divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco, con esclusione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione; k. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche che non abbia più i requisiti, previsti all’articolo 3 della presente determinazione, di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività; l. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di realizzare attività di informazione agli utenti relativamente alle attività eseguibili nel punto e alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco legale e responsabile, nonché per il divieto ai minori della possibilità di apertura o ricarica di un conto di gioco; m. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di accettare le penali previste dal concessionario per inadempimenti contrattuali; n. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; o. impegno, da parte del Punto Vendita Ricariche, di modificare il contenuto del contratto in conformità alle indicazioni fornite da ADM al concessionario, qualora ADM, nel corso della concessione, ravvisi la necessità di integrare i contenuti minimi del contratto con ulteriori clausole in funzione dell’evoluzione del comparto del gioco a distanza. 5. Il concessionario è tenuto ad inserire nel contratto la clausola di recesso unilaterale a proprio favore, nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del Punto Vendita Ricariche. 6. Il contratto stipulato con soggetti non iscritti all’Albo di cui all’articolo 1, ovvero in forma diversa da quanto previsto da questo articolo, è nullo. 7. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all’articolo 3 della presente determinazione è risolto di diritto. 8. È fatto divieto ai concessionari di contrattualizzare i Punti Vendita Ricariche che siano decaduti dall’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche per mancato pagamento della quota di iscrizione di 100 euro, per i 5 anni successivi alla decadenza. 9. Ai concessionari che violino le norme del presente articolo sono applicate le penali previste nelle convenzioni di concessione. 10. Il contratto di cui al comma 4 è trasmesso ad ADM, per la verifica della conformità alle previsioni di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025.
ARTICOLO 7 POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI 1. L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio provvede ad accertare, nel corso dell’anno, la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti all’Albo e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di iscrizione o di rinnovo, procedendo con controlli ed ispezioni a campione. 2. A seguito dei controlli, l’Ufficio invia all’interessato una comunicazione in cui sono esposte le contestazioni di eventuali carenze o irregolarità rilevate nell’iscrizione, avviando, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il procedimento amministrativo volto alla cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 1.
ARTICOLO 8 SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO 1. L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dispone la sospensione dall’Albo del soggetto iscritto destinatario di una misura cautelare per uno dei reati indicati nell’articolo 3 o di un’informativa antimafia sino a quando l’autorità giudiziaria adotti le misure straordinarie previste dagli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, o dall’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. In caso di sospensione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la medesima sospensione è applicata anche all’iscrizione all’Albo. 3. La sospensione non attribuisce diritto ad indennizzo al titolare del Punto Vendita Ricariche. 4. In caso di sospensione dall’Albo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di sospensione successivamente alla pubblicazione. Il concessionario, entro cinque giorni decorrenti dall’informazione pervenuta, provvede alla sospensione degli effetti del rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche sospesi. 5. In caso di mancata sospensione dell’esecuzione delle prestazioni con i Punti Vendita Ricariche sospesi, entro i termini previsti dal comma 4, la comunicazione dell’Agenzia di cui al medesimo comma 4 vale come contestazione della violazione riscontrata.
ARTICOLO 9 CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO 1. L'Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dispone la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti per i quali abbia accertato: a) l’assenza o il venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione; b) la non veridicità delle dichiarazioni rese all’atto di iscrizione o di rinnovo; c) la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, è disposta la cancellazione dall’Albo anche in caso di violazione di: a) divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; b) obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa; c) obbligo di svolgimento dell’attività di commercializzazione esclusivamente con uno o più dei concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici con cui è stato concluso specifico contratto; d) divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; e) divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; f) divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; g) divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco; h) divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro; i) j) divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco; obbligo di affissione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione; k) obbligo di rispetto delle norme in materia tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 3. La cancellazione dall’Albo è disposta, altresì, a seguito della accertata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. Ai fini della reiterazione, le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. 4. La cancellazione comporta l’impossibilità di iscrizione all’Albo nei cinque anni successivi. 5. In caso di cancellazione dall’Albo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione successivamente alla pubblicazione. Il concessionario, entro cinque giorni decorrenti dall’informazione pervenuta, provvede all’estinzione degli effetti del rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche cancellati. 6. In caso di mancata estinzione dei rapporti contrattuali con i Punti Vendita Ricariche cancellati entro i termini previsti dal comma 4, verificabile tramite l’applicativo in uso agli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la comunicazione dell’Agenzia, di cui al medesimo comma 4, vale come contestazione della violazione riscontrata.
ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente determinazione, intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, con le modalità di cui all’articolo 4, a far data dal 3 novembre 2024 ed entro, e non oltre, il 18 novembre 2024. 2. Per il solo anno 2025, in via transitoria, il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato, con le modalità di cui all’articolo 4, entro, e non oltre, il 28 febbraio 2025. 3. A decorrere dal rinnovo per l’anno 2026, l’iscrizione è effettuata con le modalità e nei termini previsti all’articolo 4 ed ha efficacia per l’intero anno solare. 4. I termini per il rinnovo dell’iscrizione possono essere modificati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente determinazione direttoriale entra in vigore, a norma e ad ogni effetto di legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
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