Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte per il bando per il gioco online, ormai è cosa nota, è fissato per il 31 maggio del 2025.
Nel frattempo, gli operatori del settore continuano a inviare i propri quesiti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che torna a rispondere dopo le Faq – frequently asked question pubblicate sul proprio sito istituzionale il 13 marzo.
Nell'ultimo aggiornamento, sono ben 37 le domande alle quali Adm dà risposta.
Eccole tutte di seguito.
1. DOMANDA: Si chiede di sapere se la piattaforma, nella fase di registrazione utente, accetta senza problemi alcuni caratteri speciali non previsti dall’alfabeto italiano.
RISPOSTA: Si rappresenta che durante la fase di registrazione potrebbero verificarsi difficoltà con l'inserimento di alcuni caratteri speciali, come quelli con segni diacritici e dieresi. Tuttavia, qualora si presentassero problemi di questo tipo, i servizi tecnici dedicati di Consip S.p.a. potranno intervenire direttamente a sistema per effettuare le necessarie correzioni. Si invita, pertanto, l'utente straniero, qualora riscontrasse difficoltà al momento della registrazione, a contattare il supporto tecnico dedicato scrivendo all'indirizzo e-mail verificautentiesteri@consip.it.
2. DOMANDA: In caso di un operatore di gioco titolare di una concessione online italiana, che partecipi al bando, qualora diventi assegnatario della nuova concessione rilasciata ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 41/24, l’Agenzia prevede l’assegnazione di un numero identificativo della concessione diverso da quello precedente?
RISPOSTA: La risposta è affermativa.
3. DOMANDA: Con riferimento alla risposta numero 1 delle Faq pubblicate da codesta Autorità in data 12 marzo 2025, si richiede un chiarimento in merito al requisito del possesso di un domicilio digitale di cui al paragrafo 2.2, lettera b), delle regole amministrative. Considerato che l’elenco Ini-Pec è costituito dagli indirizzi Pec derivanti dal Registro delle Imprese presenti sul territorio italiano, un operatore economico privo di sede legale e stabile organizzazione in Italia, non essendo iscritto al Registro delle Imprese, sembrerebbe non poter soddisfare tale requisito. Inoltre, nella rettifica apportata alle Regole Amministrative della procedura è stato rimosso il requisito della presenza da parte degli operatori di una stabile organizzazione in Italia. Si prega pertanto di chiarire: a. quali siano le modalità attraverso cui un operatore economico privo di sede legale e stabile organizzazione in Italia non iscritto presso il Registro delle Imprese possa ottenere la registrazione del proprio indirizzo Pec all’interno dell’elenco Ini-Pec 2 b. o in alternativa, laddove non sia possibile ottenere la registrazione dell'indirizzo Pec all'interno dell'elenco Ini-Pec, le modalità attraverso cui operatore economico privo di sede legale e stabile organizzazione in Italia non iscritto presso il Registro delle Imprese possa soddisfare il requisito del domicilio digitale di cui al paragrafo 2.2, lettera b), delle Regole Amministrative.
RISPOSTA: Per il candidato transfrontaliero che ha sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a lui intestato, non presente negli indici di cui agli articoli 6- bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 non è sufficiente; come specificato all’art 2.2, lettera b) delle regole amministrative, il candidato transfrontaliero deve, infatti, dotarsi di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
4. DOMANDA: La relazione tecnica di cui a pag. 26, terzo paragrafo delle Regole amministrative deve essere redatta, oltre che dal candidato Concessionario, anche dall’ausiliario, o da un terzo incaricato dallo stesso?
RISPOSTA: Le Regole Amministrative, all’art. 7.3.1, dispongono che il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a., b. e c. può essere dimostrato anche mediante avvalimento; il requisito deve essere comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente. Se il requisito è posseduto in virtù del contratto di avvalimento, la relazione tecnica asseverata dimostrerà il possesso del requisito presso l’ausiliario.
5. DOMANDA: Ai sensi del paragrafo 7.3.1. lett. a., numero vi. delle Regole Amministrative, al concessionario è richiesta “la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain".it". A tal proposito, si prega di confermare che il suddetto requisito è da considerarsi soddisfatto nel caso in cui il nome a dominio sia registrato a nome di una società appartenente allo stesso gruppo societario di cui è altresì parte il concessionario, ma sia utilizzato unicamente ed in via esclusiva dal concessionario in base a un contratto di licenza infragruppo o un contratto di avvalimento.
DOMANDA: Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.3.1. lettera a., puntovi delle regole amministrative, si chiede di voler confermare che in caso di operatori appartenenti ad un gruppo internazionale, la proprietà del sito e del relativo dominio, qualora già registrati, possano restare in capo alla società del medesimo gruppo che le detiene, con specifico atto che indichi la società concessionaria quale unica utilizzatrice dei medesimi.
RISPOSTA: La risposta è negativa. È espressamente richiesto, sia nelle regole amministrative, al paragrafo 7.3.1 lettera a) punto vi. sia nella convenzione di concessione al punto f), che il requisito sia in capo al concessionario. Inoltre, nelle regole tecniche al capitolo 1.1. è previsto che “Il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione, assicurare e garantire: […] la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain «.it».” in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 6, lett. o) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. 6.
6. DOMANDA: All’articolo 7.3.1. a) vi) delle Regole amministrative, si specifica che il sito internet deve essere di proprietà del Concessionario. Anche all’art 7 lettera h della convenzione si parla di “sito internet di proprietà del Concessionario e da esso gestito”, così come nelle Regole Tecniche all’art 1.1 lettera 6). Tuttavia, l’articolo 6, comma 5, lettera o) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 sembra riferire la proprietà al solo dominio internet. Si chiede, quindi, se la proprietà si riferisce solo al dominio internet, o anche alla proprietà del sito internet, inteso come il sito web per la Presentazione dell’Offerta di gioco.
RISPOSTA: La documentazione di gara discende dalla norma di riordino e ne dispone l’applicazione. L’inciso del punto 6., regole Tecniche “1.1 Attività necessarie all’erogazione dell’offerta di gioco” sembra non lasciare dubbi: “[...] la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.
7. DOMANDA: Si chiede di voler chiarire se, nel caso il in cui il candidato sia titolare delle certificazioni Uni En Iso 14001:2015 “Sistemi di Gestione Ambientale” e Uni Cei En Iso 50001:2011 “Sistemi di Gestione dell'energia” il possesso del requisito di cui al punto 7.3.1 , lettera b. sia provabile mediante la produzione di copia dei certificati Iso 14001 o Iso 50001 rilasciati dall'Organismo di Certificazione delle riferite certificazioni o se, invece, sia necessario anche in questo caso la relazione tecnica asseverata da terzo indipendente.
RISPOSTA: Si chiarisce che le certificazioni, quali Uni En Iso 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale e Uni Cei Eni Iso 50001:2011 sui “Sistemi di gestione dell’energia” possono essere intese come elemento di prova del possesso del requisito della conformità ai requisiti ambientali minimi di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 2023, da presentare al terzo soggetto asseverante ai fini del rilascio della relazione tecnica. Si conferma l’obbligo di trasmettere la relazione tecnica con la quale il soggetto terzo assevera il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., lett. a., b. e c.
8. DOMANDA: Quali sono i riferimenti normativi da seguire per essere conformi con le disposizioni di cui all’art 7.3.1 c), posto che è stato chiarito che il possesso della certificazione Uni/PdR 125:2022 non è sufficiente?
RISPOSTA: Il requisito ha una portata ampia: “l’utilizzo dello smart working, dell’orario di lavoro plurisettimanale, di specifici programmi di assistenza e benefici per le categorie svantaggiate, lo sviluppo di strumenti di welfare aziendale, la presenza di politiche di mobility management e di diversity management.”, in applicazione, fra l’altro, di quanto stabilito dall’articolo 57 del decreto legislativo 25 marzo 2023, n. 36. Per soddisfare i requisiti individuati dall’Agenzia in ambito sociale e ambientale, si è operata la scelta di richiedere nel bando di gara la presentazione di una relazione tecnica asseverata. La certificazione PdR 125:2022, elaborata al fine di definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese, può soddisfare solo parzialmente il requisito previsto dal paragrafo 7.3.1 lett. c) e non può sostituire la relazione tecnica asseverata.
9. DOMANDA: Se una società di capitali italiana, già titolare di concessione di gioco online italiana, priva di dipendenti può: a. partecipare al bando per l’assegnazione di una concessione e far rendere al terzo nella relazione tecnica asseverata una dichiarazione negativa di cui all’art. 7.3.1 lett. c. b. per quanto attiene a quanto richiesto all’art. 7.3.2 delle regole amministrative e riportato nella domanda di gara alla lettera G, delle regole amministrative se si possa allegare una dichiarazione di assenza di dipendenti, sia nella busta amministrativa che nel Fvoe. Nel caso specifico la società comproverà, anche mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, che l’operatore è privo di personale dipendente, unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare quanto previsto dal citato paragrafo qualora il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente.
RISPOSTA: Per quanto concerne la domanda sub a) [si veda risposta alla domanda n. 15 del 12 marzo] la risposta è affermativa: i requisiti richiesti al paragrafo 7.3.1 lett. c. delle regole amministrative devono essere comprovati, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente che, nel caso specifico, dovrà attestare che l’operatore economico è privo di personale dipendente, unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare quanto previsto dal predetto articolo qualora il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente. Per quanto riguarda la domanda sub b), sarà sufficiente produrre sia nella busta amministrativa che nel Fvoe una dichiarazione di assenza di dipendenti, in cui venga fatto esplicito richiamo alla relazione tecnica asseverata sopra detta.
10. DOMANDA: Con riferimento all’art. 7.3.2, lett. b) delle “Regole Amministrative per l’Assegnazione della Concessione e la Stipula della Convenzione” (di seguito “Regole Amministrative”), si chiede di specificare: a. la documentazione che dovrà fornire, ai fini della situazione del personale maschile e femminile, il candidato–operatore economico con più di 50 dipendenti, con sede legale e operativa a Malta, che svolge attività di raccolta a distanza dei giochi pubblici, considerando che il candidato ha anche una sede secondaria in Italia con meno di 15 dipendenti, che svolge un’attività diversa rispetto alla sede principale di Malta; b. .il periodo di riferimento (l’annualità/le annualità) oggetto della documentazione di cui al punto a).
RISPOSTA: Per quanto riguarda la domanda sub a), il possesso del requisito di cui all’articolo 7.3.2 delle Regole Amministrative si intende documentato con la presentazione di una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Per quanto riguarda il quesito sub b), trattandosi di una Relazione di genere (e non del Rapporto sulla situazione del personale) si ritiene che il periodo di riferimento della documentazione sopra citata debba essere l’anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di partecipazione alla procedura in argomento, in modo da consentire la presentazione di una situazione il più possibile prossima all’inizio effettivo della concessione.
11. DOMANDA: Relazione tecnica relativa alle policy in materia di gioco responsabile nel rispetto dei criteri definiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Si richiede se sia sufficiente la produzione di una relazione che descriva la policy interna adottata dalla società in materia di gioco responsabile. Nel caso di risposta negativa, si chiede di meglio definire i punti che dovrà trattare tale relazione e cosa si intende per “tecnica”.
RISPOSTA: La relazione descriverà la policy della società in materia di gioco responsabile dettagliando come attua o intende attuare le misure minime elencate al punto 7.3.1. lettera d), tenendo, altresì, conto di quanto previsto all’articolo 20, comma 1 dello Schema di Convenzione, ove sono individuati i criteri che devono informare gli strumenti tecnici, tecnologici e informatici predisposti a tutela e protezione del giocatore, al fine di prevenire e contrastare il gioco patologico. Le misure minime da applicare e i criteri cui informare gli strumenti tecnici e tecnologici, possono essere desunte dall’articolo 15 del Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
12. DOMANDA: Cosa si intende per strumenti di analisi predittiva comportamentale dei giocatori per l'individuazione dei possibili rischi di gioco patologico?
RISPOSTA: L’analisi predittiva è una branca dell’analitica avanzata utilizzata per prevedere tendenze o comportamenti futuri basandosi su dati storici e attuali. Si avvale di tecniche statistiche, quali gli algoritmi di machine learning e la modellazione predittiva sofisticata, per analizzare i dati storici e correnti e valutare la probabilità che si verifichi un evento. L’applicazione congiunta delle misure di tutela e protezione indicate nel decreto legislativo 41/2024, nella Convenzione e nelle Regole tecniche possono costituire un necessario ausilio per acquisire adeguate informazioni sul comportamento di ciascun giocatore e prevenire con utile approssimazione comportamenti patologici.
13. DOMANDA: All’articolo 8 delle regole amministrative si specifica che l’ausiliario deve “possedere i requisiti di cui al cap. 7 oggetto di avvalimento”. Cosa si intende per “oggetto di avvalimento”? a. qualora l’ausiliario fornisca in avvalimento i soli requisiti ex 7.3.1 lettera a), lo stesso è tenuto anche a: i. rispettare i requisiti ex 7.3.1 b) – ovvero il possesso della Iso 14001 / Iso 50001 e quelli ex 7.3.1 c) – ovvero welfare aziendale? ii. compilare il Fvoe? b. Quali altri requisiti deve avere l’ausiliario, riferiti al cap. 7?
RISPOSTA: Per “oggetto di avvalimento” si intende il requisito di partecipazione per il quale si è fatto ricorso all’avvalimento, che deve essere posseduto dall’ausiliario. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 7.3.1, lettere a., b. e c. può essere dimostrato da parte del candidato, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento; l’ausiliario deve dimostrare di possedere i requisiti per i quali il candidato ha fatto ricorso all’avvalimento. “L’ausiliario deve: a. possedere i requisiti previsti dal capitolo 6 e dichiararli presentando un proprio Dgue, da compilare nelle parti pertinenti; b. possedere i requisiti i di cui al capitolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio Dgue, da compilare nelle parti pertinenti; c. impegnarsi, verso il candidato che si avvale e verso Adm, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento).” Il candidato allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, reso in formato digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
14. DOMANDA: Un Concessionario può realizzare il Sistema del Concessionario, dotandosi di un Sistema di Conti di Gioco grazie alla fornitura in licenza d’uso dello stesso e gestirlo mediante un contratto di servizi, entrambi sottoscritti con una software house specializzata, senza ricorrere all’avvalimento?
DOMANDA: Nel caso in cui un Concessionario acquisti un’istanza del Sistema dei Conti di Gioco e la installi nel proprio data center (che costituisce il Sistema del Concessionario), può fruire dei servizi di manutenzione, evoluzione, gestione e supporto erogati da una software house terza attraverso un contratto di servizi? Se sì, solo attraverso l’avvalimento?
DOMANDA: considerando che il sistema del concessionario sia di proprietà e gestito dello stesso, l’eventuale affidamento di una parte delle attività sull’infrastruttura di rete e/o di monitoraggio sistemistico (e relativa manutenzione) ad un terzo soggetto qualificato (es. partner accreditato microsoft e/o google e/o aws) può essere regolato da un contratto di servizi? se sì, solo attraverso l’avvalimento?
DOMANDA: Un Concessionario può realizzare il Sito Internet, dotandosene grazie alla fornitura in licenza d’uso, e gestirlo mediante un contratto di servizi, entrambi sottoscritti con una software house specializzata, senza ricorrere all’avvalimento?
DOMANDA: La App può essere di proprietà di terze parti e fornita in licenza d’uso, con la manutenzione affidata a contratti di servizio con una terza software house?
DOMANDA: Con riferimento alla risposta numero 34 delle Faq pubblicate sul sito istituzionale di Adm in data 20 febbraio 2025, si chiede di confermare se la società candidata possa dimostrare il possesso della capacità tecnico infrastrutturale di cui all'articolo 7.3.1. lettera a. delle regole amministrative anche attraverso un contratto di servizi stipulato con un soggetto terzo, sia esso un concessionario fornitore di servizi ovvero un fornitore tecnologico non concessionario, senza dover ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
DOMANDA: All’art. 7.3.1.a. ii) delle regole amministrative, per il disaster recovery non si menziona la “gestione” ma solo la “realizzazione”. Può lo stesso essere gestito da terze parti attraverso una fornitura di servizi? Se sì, solo in avvalimento?
RISPOSTA: Si premette che il contratto di servizi e il contratto di avvalimento hanno natura diversa. Con il contratto di servizi si fa riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività di impresa, nella fattispecie i beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione affidata in concessione. A detti contratti, l’Amministrazione resta completamente estranea essendo res inter alios acta. L'avvalimento, invece, è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara. 8 Per quanto concerne specificamente la procedura di gara, si rileva che il d.lgs. 41/2024, all’articolo 2 “Definizioni”, lettera b) definisce il «concessionario» come la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea. All’articolo 11, comma 1, lo stesso decreto richiama l’articolo 177 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per precisare che l’affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione. La convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio della raccolta dei giochi pubblici a distanza attribuite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contiene clausole conformi alle disposizioni di cui all’articolo 177 del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023 e attuative del principio della responsabilità unica del concessionario nei confronti dell’Agenzia. L’attuazione del principio di responsabilità unica del concessionario, conformemente all’articolo 177 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è reperibile nello Schema di Convenzione, all’articolo 12 - Responsabilità esclusiva del concessionario, che pone in capo al concessionario ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura inerente all’esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, anche se svolte da soggetti terzi. Il riferimento alla “realizzazione e gestione” ricorre anche nelle Regole amministrative, relativamente ai requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale e di policy in materia di gioco responsabile e sociale. Il paragrafo 7.3.1 richiede ai candidati, a pena di esclusione, di essere in possesso, per l’intera durata della concessione della capacità tecnicoinfrastrutturale in grado di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dettagliatamente dalle regole tecniche. A seguire, viene poi presentato l’elenco di ciò che il candidato deve essere in grado di assicurare e garantire, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche. Quindi deve realizzare e gestire l’intero sistema del concessionario e tutte le sue componenti, la propria rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni e le modalità di colloquio con il sistema centralizzato, un sito internet, eventuali App, un sistema dei conti di gioco; deve realizzare un disaster recovery. Ritroviamo le stesse prescrizioni nell’apertura delle Regole tecniche, a conferma inequivocabile di quale sia la priorità prevista dalla norma di riordino dell’esercizio del gioco pubblico nella modalità a distanza: le attività affidate in concessione devono essere realizzate, cioè attuate, eseguite e amministrate con l’esercizio diretto del titolare della concessione oppure, secondo un contratto, da un soggetto diverso dall'interessato, in modo tale che la responsabilità di tutte le attività affidate in concessione sia riconducibile univocamente al concessionario.
15. DOMANDA: Si chiede di voler chiarire se i requisiti di solidità patrimoniale indicati nel paragrafo 9.1.1. delle regole amministrative debbano essere posseduti al momento della partecipazione alla procedura di gara oppure debbano essere considerati delle condizioni di esecuzione da possedere alla data di effettiva assunzione dei servizi.
RISPOSTA: I requisiti di solidità patrimoniale indicati nel paragrafo 9.1.1. delle regole amministrative debbono essere posseduti al momento della partecipazione alla procedura di gara e devono essere mantenuti per l’intera durata della concessione.
16. DOMANDA: In relazione al possesso del requisito di solidità patrimoniale, di cui all’art. 9.1, par. 1, lett. c), delle regole amministrative della procedura di gara, relativo all’indice di copertura delle immobilizzazioni, ai fini del calcolo dell’indice, si chiede di confermare che si intendono per “attività fisse” tutte le attività immobilizzate (siano esse finanziarie, materiali o immateriali), al netto dell'ammortamento, con l’esclusione pertanto dell’avviamento in quanto non soggetto ad ammortamento ai sensi dell’Ifrs 3 (International Financial Standards). Si chiede di fornire una definizione alternativa qualora la precedente non sia ritenuta pienamente soddisfacente.
RISPOSTA: Per “attività fisse” nel contesto dell’indice di copertura delle immobilizzazioni, si intendono tutte le attività immobilizzate che comprendono sia le attività materiali (come immobili, macchinari e impianti) sia le attività immateriali (come brevetti, licenze e software) nonché le attività finanziarie (come le partecipazioni in altre società) e calcolati al netto degli ammortamenti, eccetto per l’avviamento (goodwill), che di solito non rientra nel calcolo delle immobilizzazioni perché non rappresenta una risorsa fisica o finanziaria tangibile. Pertanto, viene escluso, secondo l’Ifrs 3, dal calcolo dell’indice di copertura.
17. DOMANDA – In relazione all’art. 9.1.1 lett. c) d) ed e) delle Regole Amministrative, Vorrà Codesta Agenzia confermare che: a. per “passività fisse” si intendono le passività a medio e lungo termine; b. per “posizione finanziaria netta” si intende la differenza tra attivo corrente e passivo corrente del candidato. In caso di risposta negativa ad uno o entrambi i punti di cui sopra, si chiede gentilmente a Codesta Agenzia di fornire una definizione dei termini oggetto dei punti stessi.
RISPOSTA: Per passività fisse si intendono le passività a medio e lungo termine. La posizione finanziaria netta è un indicatore che descrive la differenza tra il totale dei debiti finanziari di un’azienda e le sue attività liquide.
18. DOMANDA: In relazione al possesso del requisito di solidità patrimoniale, di cui all’art. 9.1, par. 1, lett. f), delle regole amministrative della procedura di gara, si chiede di chiarire se è sufficiente che il requisito sia soddisfatto da uno qualsiasi dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, detiene una posizione di controllo della società candidata partecipante alla procedura (il “Candidato”). In particolare, si chiede se questo soggetto può essere una società controllante indiretta del Candidato, in relazione al quale verrà prodotto, unitamente alla domanda di partecipazione del Candidato, l’ultimo bilancio d’esercizio, approvato e certificato, oppure apposita dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile.
RISPOSTA: La risposta è affermativa. La comprova del requisito deve essere “resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità dichiarati in sede di partecipazione “. Nel caso di società di capitali tale dichiarazione dovrà essere comprovata “mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa”.
19. DOMANDA: Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 9.1.4 delle regole amministrative di presentazione del piano degli investimenti, come previsto dall’articolo 8 dello schema di convenzione, si chiede conferma che: a. i seguenti contenuti, riferiti alle tre sezioni del piano di cui all’art. 8, co. 1, dello schema di convenzione sono considerati appropriati quali investimenti che partecipano alla copertura dell’importo annuo minimo stabilito per ciascun anno di durata della concessione: Adeguamenti tecnologici − adeguamenti tecnologici finalizzati a migliorare l’esperienza utente (a titolo di esempio: introduzione di nuove mobile app o sostituzione con app con migliori prestazioni; miglioramento del website design; miglioramento della velocità del processo di pagamento; etc.); Sicurezza del gioco − introduzione di strumenti di prevenzione e controllo antiriciclaggio e di identificazione rafforzata del cliente, volti a aumentare la compliance e a rafforzare la sicurezza del cliente; Contrasto al gioco patologico − donazioni a organizzazioni impegnate nell’aiuto nei confronti dei giocatori problematici e patologici. b. gli importi corrisposti ai fornitori e provider terzi, a fronte degli incarichi ad essi assegnati di realizzazione di investimenti per l’adeguamento e lo sviluppo tecnologico del sistema del concessionario, sulla base di contratti in licenza d’uso o anche sulla base di un contratto di avvalimento, partecipano legittimamente alla copertura dell’importo annuo minimo stabilito per ciascun anno di durata della concessione. c. gli investimenti relativi agli ambiti del piano di cui all’art. 8, co. 1, dello schema di convenzione possono essere realizzati con il coinvolgimento di provider e fornitori di tecnologia sia appartenenti sia non appartenenti allo Spazio economico Europeo. RISPOSTA – Preliminarmente è opportuno precisare che l’Agenzia, con il bando di gara, richiede la presentazione di un piano degli investimenti che dovrà prevedere gli investimenti che saranno effettuato per il primo biennio della concessione e non “a ciascun anno di durata della concessione”. Relativamente ai quesiti: a. Si ritiene che l’articolo 8 dello schema di convenzione specifichi adeguatamente quali investimenti dovranno essere effettuati dal concessionario. Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda la prima categoria non si possono ritenere investimenti validi come adeguamenti tecnologici, quegli investimenti che si limitino ad apportare miglioramenti estetici o non legati, in alcun modo, quantomeno al miglioramento delle performance del sito, dal punto di vista della raccolta, della facilità di gioco e delle operazioni connesse, né tantomeno investimenti che rientrino nell’ordinaria gestione delle attività del concessionario; mentre per gli obiettivi relativi al contrasto del gioco patologico si richiama quanto espresso all’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. b. non possono rientrare nel piano degli investimenti gli importi corrisposti per fornitori e provider, qualora l’attività da essi svolta sia limitata alla gestione ordinaria e necessitata della concessione. c. i fornitori di servizi possono anche non appartenere allo spazio economico europeo, purché come specificato all’articolo 7, comma 1, lettera g) dello schema di convenzione, il concessionario mantenga “la residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, e in specie dei server, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anche se realizzate con soluzioni di cloud computing, garantendo la piena disponibilità di tutte le informazioni richieste da Adm per le azioni di vigilanza e controllo”.
20. DOMANDA: Nel bando si richiede la Certificazione UNI EN ISO 26000:2020. In realtà non è uno standard certificabile, piuttosto un modello, linee guida cui attenersi, per il quale non esiste, ad oggi, una certificazione. È corretto interpretare che basti il documento-attestato finale rilasciato da un ente accreditato?
RISPOSTA: La risposta è affermativa.
21. DOMANDA – Con riferimento al requisito previsto dall’art. 9.2 par iii) delle regole amministrative della procedura di gara: a. si chiede conferma che la certificazione Uni En Iso 27001:2024 dell’Ente Nazionale Italiano di normazione (Uni) coincide con la certificazione Iso 27001:2022 Amendment 1.2024, vale a dire con il primo emendamento dell’anno 2024 della certificazione Iso 27001:2022; b. tenuto conto che il Candidato possiede già la certificazione Iso 27001:2022 e che l’Amendment 1:2024 non prevede l’obbligo della ricertificazione per la conservazione della validità della certificazione Iso 27001:2022, si chiede se, sotto tali condizioni, il requisito di cui all’articolo 9.2. par iii) è da considerarsi soddisfatto.
RISPOSTA: Preliminarmente, l’argomento della domanda quando riferisce al paragrafo 9.2 lettera iii) sembra, invece, riferire al paragrafo 9.1 punto 2, lettera iii). La certificazione Uni En Iso 27001:2024 dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione (Uni) non coincide con Iso 27001:2022 Amendment 1:2024. Infatti, la certificazione Iso 27001:2022 Amendment 1:2024 riguarda un aggiornamento specifico della norma Iso 27001:2022, mentre la certificazione Uni En Iso 27001:2024 si riferisce alla versione italiana e/o europea di Iso 27001 che è stata aggiornata per includere le modifiche introdotte a livello internazionale. In generale, se si è in possesso della certificazione Iso 27001:2022 Amendment 1:2024, la certificazione rimarrà valida, ma è opportuno verificare con l’organismo di certificazione che la certificazione sia conforme agli aggiornamenti delle versioni nazionali ed europee.
22. DOMANDA: La società A (di seguito, il Candidato) attualmente concessionario dell’Agenzia per l’esercizio del gioco a distanza in proroga tecnica, non ha dipendenti ed esercita le funzioni ed attività per l’esercizio della concessione attraverso l’esternalizzazione/outsourcing, su società terze, come è prassi in molte aziende internazionale del settore del gioco con partecipazione a distanza. Ciò premesso, con riferimento al requisito di cui all’art. 9.2. lett. i) delle regole amministrative della procedura di gara, che prevede il possesso della certificazione Uni En Iso 9001:2015 dei sistemi di controllo e di gestione della qualità dei processi produttivi, rilasciata da organismi accreditati entro la data della effettiva assunzione del servizio di gioco, si chiede che: a. venga specificato quale siano i processi produttivi ai quali, nelle predette circostanze di attività del concessionario, l’oggetto di tale certificazione debba essere riferito; b. quale sia quindi l’ambito dei soggetti/società coinvolti, affinché il requisito sia considerato soddisfatto; c. più specificatamente, si chiede se, qualora il Candidato si sia avvalso, per la soddisfazione del requisito relativo alla capacità tecnico-infrastrutturale di cui all’art. 7.3.1. lett. a), delle regole amministrative, di un soggetto terzo con cui ha sottoscritto un apposito contratto di avvalimento, sia sufficiente produrre unicamente la certificazione Uni En Iso 9001:2015 riferita ai sistemi di controllo e di gestione della qualità dei processi produttivi dell’impresa ausiliaria.
RISPOSTA: Preliminarmente, l’argomento della domanda quando riferisce al paragrafo 9.2 lettera i) sembra, invece, riferire al paragrafo 9.1 punto 2, lettera i). La certificazione Uni En Iso 9001 è un riconoscimento del sistema di gestione di qualità di un’azienda da parte di un organismo incaricato. Per ottenere la certificazione Iso 9001, non ci sono processi produttivi specifici, ma la norma Iso 9001 stabilisce dei requisiti generali che devono essere adattati alle specifiche esigenze del proprio settore. Per eventuali norme Iso specifiche, si rimanda al testo completo della Iso 9001:2015. In merito a quanto richiesto al punto c., si rappresenta che non è sufficiente produrre unicamente la certificazione Uni En Iso 9001:2015 riferita ai sistemi di controllo e di gestione della qualità dei processi produttivi dell’impresa ausiliaria nel caso in cui il candidato ha sottoscritto un apposito contratto di avvalimento per la sola soddisfazione del requisito relativo alla capacità tecnico-infrastrutturale di cui all’art. 7.3.1. lett. a), delle regole amministrative. Il capitolo 8 delle regole amministrative stabilisce che: “Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del candidato indicando il requisito di partecipazione che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire.”
23. DOMANDA: Si chiede di voler chiarire se, in caso di avvalimento delle certificazioni della serie Uni Cei Iso 9000 e delle certificazioni di cui all’Allegato II.13 al D. Lgs. n. 36/2023, il candidato possa comunque beneficiare delle riduzioni della garanzia secondo quanto previsto nel paragrafo 10.2 lett. a) e c) delle regole amministrative.
RISPOSTA: La risposta è affermativa.
24. DOMANDA:Con riferimento alla documentazione da presentare nella busta relativa all'offerta tecnica, si richiede di confermare che si tratti di soli due documenti obbligatori: il primo contenente la descrizione di cui ai requisiti oggetto di punteggio A, B e C del paragrafo 17.1 delle regole amministrative e il secondo descrittivo dei requisiti e delle policy in materia di gioco responsabile.
RISPOSTA: Si conferma che nella busta dell’offerta tecnica è obbligatorio l’inserimento di soli due documenti: a. una relazione tecnica con la quale un soggetto terzo indipendente assevera che il candidato è in grado di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti di cui al punto 7.3.1, lettere a., b. e c. delle regole amministrative; b. una relazione tecnica con la quale il candidato rappresenta le proprie policy in materia di gioco responsabile nel rispetto dei criteri definiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 e dettaglia come attua o intende attuare le misure minime previste dal punto 7.3.1, lettera d. delle regole amministrative.
25. DOMANDA: Si chiede conferma che relativamente alla previsione di cui all'articolo 7.1 della convenzione di concessione ovvero “ sul sito Internet è obbligatoriamente presente il logo o il marchio del concessionario” e alla relazione tecnica parte seconda articolo 7 dove è indicato “All'interno del sito Internet e delle app devono essere chiaramente visibili [...] il logo o il marchio del concessionario” si debba intendere che ogni sito di riferimento debba riportare logo del brand scelto dal concessionario per quella specifica concessione, numero di concessione e ragione sociale del concessionario oltre i luoghi previsti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
RISPOSTA: Si conferma che all’interno del sito internet e delle App devono essere presenti il logo o il marchio scelto dal concessionario per quella specifica concessione, il codice identificativo della concessione e devono essere chiaramente visibili i contenuti informativi previsti dall’articolo 7 - parte II delle regole tecniche.
26. DOMANDA: Si chiede di confermare che gli investimenti di cui all’articolo 8 dello schema di convenzione che il concessionario dovrà sostenere per gli adeguamenti ai nuovi requisiti di cui alle regole tecniche (comprensivi della capitalizzazione dei costi di lavoro) potranno essere ricompresi all'interno del primo piano biennale degli investimenti?
RISPOSTA: La risposta è affermativa. È consentito comprendere all'interno del primo piano biennale degli investimenti anche la capitalizzazione dei costi di lavoro purché esista un’oggettiva correlazione fra le spese inserite nel piano degli investimenti per il personale dipendente e gli adeguamenti ai nuovi requisiti dettati dalle regole tecniche.
27. DOMANDA – Con riferimento alla risposta numero 22 delle Faq pubblicate sul sito istituzionale di Adm in data 20 febbraio 2025, si chiede di confermare se nel piano degli investimenti si debbano considerare non solo ricavi, costi e investimenti inerenti alla sola concessione di gioco online, ma anche alle ulteriori attività di impresa come, ad esempio, le concessioni sul fisico eventualmente gestite dalla società candidata (scommesse sportive e apparecchi da intrattenimento). Si richiede, inoltre, se le ulteriori attività d’impresa siano limitate alla società candidata o debbano estendersi alle società partecipanti.
RISPOSTA: Il piano degli investimenti è riferibile alla sola concessione per la raccolta a distanza dei giochi pubblici. Le risposte numero 22 delle Faq del 20 febbraio e n. 24 delle Faq del 12 marzo 2025 sono relative alla sostenibilità del piano degli investimenti che può essere dimostrata dalla totalità delle attività d’impresa della società che si candida al rilascio della concessione senza necessariamente rapportarsi ai soli flussi generati dalla concessione per la raccolta del gioco a distanza.
28. DOMANDA: Si richiede di confermare se gli investimenti tecnologici realizzati prima della data di stipula della concessione, qualora producano effetti durante il periodo concessorio, possano essere inclusi del piano di investimenti per i primi due anni.
RISPOSTA: La risposta è affermativa. Si ritiene possibile inserire nel piano degli investimenti quelli tecnologici realizzati prima della data di stipula della convenzione di concessione purché producano effetti nel primo biennio di concessione e siano strettamente correlati con gli adeguamenti tecnologici richiesti con le regole tecniche.
29. DOMANDA: Si chiede di confermare attraverso quali indicatori dimostrare la sostenibilità del Piano degli investimenti.
RISPOSTA: Rientra nei compiti e nella responsabilità del soggetto terzo specializzato nel settore individuare gli indicatori che attestino la sostenibilità di un piano finanziario per un determinato arco temporale.
30. DOMANDA: L’articolo 8, comma 1, della convenzione di concessione stabilisce che: “Il concessionario adotta un piano degli investimenti relativi: […] b. alla sicurezza del gioco, volto ad assicurare la costante conformità alle regole tecniche e agli standard tecnologici definiti per il superamento delle verifiche di conformità da parte degli organismi di verifica e del partner tecnologico Sogei S.p.a. e degli audit da parte di Adm e del partner tecnologico Sogei S.p.a.;” Al riguardo, si richiede di chiarire in maniera dettagliata ed esaustiva a quali ambiti si fa riferimento relativamente alla “sicurezza del gioco”.
RISPOSTA: Gli ambiti a cui riferisce la “sicurezza di gioco” sono già ampiamente descritti nel corpo della stessa lettera b, allorché si specifica che deve “assicurare la costante conformità alle regole tecniche e agli standard tecnologici definiti per il superamento delle verifiche di conformità […] e degli audit”.
31. DOMANDA: Si chiede di voler confermare che la relazione tecnica prevista all'articolo 13 della convenzione di concessione (da rendere in sede di verifica tecnico amministrativa) sia un documento differente dalla relazione prevista al punto 7.3.1 delle regole amministrative da presentare in sede di partecipazione alla gara all'interno della busta tecnica.
RISPOSTA: Si conferma che la relazione tecnica prevista nell’articolo 19, comma 3 dello schema di convenzione di concessione è un documento differente dalle relazioni previste al punto 7.3.1 delle regole amministrative.
32. DOMANDA: Nell’articolo 18, comma 1 dello schema di convenzione con riferimento ai soggetti che possono iscriversi all’Albo dei punti vendita ricariche, vengono individuati esclusivamente i titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 o 88 Tulps, senza alcuna menzione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta dei giochi pubblici, come, invece, statuito dal comma 1, del citato articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Nel merito, si chiede di chiarire le ragioni di tale mancanza.
RISPOSTA: In merito a quanto richiesto, si comunica che si tratta evidentemente di un mero refuso e che, come è noto, secondo il principio della gerarchia delle fonti, la legge prevale sul bando di gara. Pertanto, lo schema di convenzione è da ritenersi modificato ed integrato secondo quanto previsto dalla normativa primaria e sarà sottoposto alla firma dei concessionari aggiudicatari con il testo integrato.
33. DOMANDA: Il Sistema del concessionario ed i suoi componenti, deve essere attivo alla data di presentazione della domanda, alla data di sottoscrizione della convenzione o alla data di effettiva assunzione del servizio di gioco?
RISPOSTA: Il concessionario è tenuto ad attivare il servizio di gioco entro e non oltre sei mesi dal rilascio della concessione (Schema di Convenzione, articolo 19 - Verifica tecnicofunzionale). L’attivazione del servizio di gioco implica che il Sistema del Concessionario ed i suoi componenti (Regole tecniche Parte Seconda - Requisiti Tecnici 1. Sistema Del Concessionario), debba essere attivo alla data di effettiva assunzione del servizio di gioco, entro sei mesi dal rilascio della concessione. Si sottolinea, comunque, che il punto 4.6 delle Regole amministrative precisa che “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale Aams dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/Cgv, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà.”
34. DOMANDA: Con riferimento all’attuale processo di verifica e certificazione dei giochi, dei metodi di pagamento, del Sistema dei Conti Gioco e, più in generale, di tutte le certificazioni in essere effettuate con gli Odv preposti da Adm, quali di queste potranno essere mantenute nella nuova concessione?
RISPOSTA: Come previsto nelle regole tecniche – “3. Regole per la verifica tecnica di conformità”, il concessionario, per effettuare la raccolta delle tipologie di gioco di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, deve richiedere, attraverso le procedure informatiche messe a disposizione da Adm, la verifica tecnica di conformità ad uno degli Organismi di Verifica convenzionati con Adm o, nei casi previsti, a Sogei S.p.a. rendendo disponibile quanto necessario per la verifica stessa. La raccolta per i giochi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, avviene esclusivamente a seguito della certificazione da parte di Adm, di tutte le componenti del sistema del concessionario.
35. DOMANDA: Le Regole tecniche al capitolo “Sistema dei conti di gioco del Concessionario” dispongono che “Il concessionario è responsabile della corretta contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore nei modi convenuti, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta del prelievo e con valuta pari al giorno della richiesta, degli importi di cui il giocatore ha disposto il prelievo dal conto di gioco, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti specifici relativi ai singoli giochi….”. Vorrà Codesta Agenzia dare delle indicazioni circa la modalità con cui il concessionario possa mettere a disposizione del giocatore degli importi a titolo di prelievo con valuta pari al giorno della richiesta del prelievo stesso, in quanto la valuta di accredito al beneficiario viene gestita esclusivamente dall’istituto finanziario che dà esecuzione al pagamento e, a partire dalla entrata in vigore della Direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/Ce (Payment Services Directive), nota come “Psa”, non è più ammessa l’esecuzione di pagamenti con valuta antergata.
RISPOSTA: La data di valuta per il beneficiario è la data a decorrere dalla quale maturano interessi sulla somma versata. Le Regole tecniche non prevedono in alcun modo l’esecuzione di pagamenti con valuta antergata. Il Concessionario dovrà predisporre le misure tecniche e amministrative per far sì o che il beneficiario ottenga la stessa data valuta del giorno della disposizione (ad esempio, attraverso la predisposizione di un bonifico istantaneo da eseguire nella stessa giornata operativa in cui viene preso in carico l’ordine) oppure riconoscendo la disponibilità della somma a partire dal momento in cui è stata richiesta, qualora contabilizzata successivamente.
36. DOMANDA: Con riferimento alla definizione del nomenclatore di Applicazione di Gioco “le funzionalità che il Concessionario mette a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per l’erogazione dei vari giochi” si intuisce che un’applicazione di gioco possa contenere più giochi. Qual è la differenza tra Applicazione di gioco e gioco?
RISPOSTA: Secondo le regole tecniche - Parte Seconda - Requisiti Tecnici “1 Sistema Del Concessionario”, “il sistema del concessionario si compone di: sistema/i di gioco, deputato/i all’erogazione dei servizi di gioco, che si compone di: - piattaforma/e di gioco contenente le singole applicazioni di gioco; - sistema di accettazione del gioco.” Inoltre, nelle indicazioni fornite per la redazione della Relazione Tecnica, che richiedono, per ogni sistema di gioco che il concessionario descriva dettagliatamente tutte le piattaforme di gioco che lo compongono e per ognuna di esse le applicazioni di gioco messe a disposizione del giocatore per l’erogazione dei vari giochi si deduce che con “applicazione di gioco” ci si riferisce al “gioco”, mentre l’espressione “vari giochi” utilizzata nel nomenclatore si riferisce ai giochi che sono l’oggetto della concessione
37. DOMANDA: Al punto 26 del nomenclatore unico viene definita la piattaforma di gioco, come l’insieme dei componenti che comprendono uno o più applicazioni di gioco attraverso cui il concessionario eroga i servizi di gioco. Si richiede se tale piattaforma, insieme con il sistema di gioco ed il sistema dei conti di gioco del concessionario - meglio definiti a punti 42 e 43 del nomenclatore unico- devono essere di proprietà del concessionario, oppure possono essere dati da un terzo soggetto in outsourcing e possono essere comprovati tramite l’istituto dell’avvalimento.
RISPOSTA: Preliminarmente si chiarisce che la piattaforma di gioco è un componente del sistema di gioco. L’insieme di tutti i componenti forma il sistema del concessionario. Al capitolo 1.1 delle regole Tecniche è specificato: “Il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione, assicurare e garantire: 1. la realizzazione e gestione del sistema del concessionario, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel presente documento”. Al punto 8 è, poi, ribadito che il concessionario deve assicurare e garantire: “la realizzazione e la gestione di un sistema dei conti di gioco del concessionario per la registrazione del giocatore e l’accesso al proprio conto di gioco”. Non è richiesto, pertanto, che tali componenti debbano essere di proprietà del concessionario. L’esercizio della concessione attraverso l’utilizzo della piattaforma di gioco o del sistema dei conti di gioco messi a disposizione da soggetti terzi attraverso un contratto di licenza d’uso è possibile alla luce delle disposizioni emanate sia con il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che con lo schema di convenzione.