Gioco online, Tar Lazio: 'Niente concessione senza garanzie, convenzione va rispettata'
Il Tar Lazio dà ragione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli: giusto disporre la decadenza della concessione per mancati versamenti all’Erario e mancato pagamento dei crediti di gioco.
È perfettamente lecito che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponga la decadenza della concessione per gli operatori che violano l’atto integrativo alla convenzione.
A ribadire questo principio è il Tar Lazio con una sentenza che boccia il ricorso di una società, titolare di una concessione in proroga per l'esercizio del gioco online, che non ha adeguato entro i termini stabiliti l’importo della garanzia né la sua durata, fino all’eventuale sottoscrizione della nuova convenzione e comunque almeno fino al 30 dicembre 2019, pena la decadenza.
Non avendo ottemperato alle prescrizioni, il concessionario è risultato sprovvisto di garanzia, oltre ad aver “violato l’art. 11 dell’atto integrativo alla Convenzione a seguito del mancato versamento delle dovute somme all’Erario e del mancato pagamento dei crediti di gioco (il debito contratto nei confronti dell’erario, già contestato, era pari a oltre 1.6 milioni di euro, per imposta unica per gli anni 2017, 2018 e canoni di concessione non pagati per gli anni 2018, 2019)”, si legge nella sentenza pubblicata dal Tar Lazio.
“Le violazioni degli artt. 11 e 15 dell’atto integrativo della convezione comportano la decadenza dal rapporto concessorio ai sensi dell’art. 21 del medesimo atto”.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'aprile 2020 ha quindi disposto la decadenza dalla concessione e il distacco dal totalizzatore nazionale.
“Nello stesso provvedimento – ricordano i giudici amministrativi capitolini - ha altresì evidenziato da un lato che il concessionario è stato interessato nel 2019 da indagini ispettive condotte dalla Guarda di finanza che hanno rilevato irregolarità nella gestione del gioco nell’ambito dell’operazione 'Fantascommesse' e dall’altro lato che non risulta ancora corrisposto neppure il canone concessorio per il 2020”.
A nulla sono valse le motivazioni espresse dal concessionario che ha impugnato il provvedimento di decadenza lamentando la violazione del principio di proporzionalità della misura disposta dall’amministrazione “la quale avrebbe dovuto consentire 'una sanabilità postuma della posizione debitoria', invitando il titolare della concessione 'a ripristinare il corretto funzionamento della piattaforma di gioco e dei servizi di assistenza e reclamo dei giocatori' o 'a rientrare del debito accumulato con l’erario ad es. proponendo un piano di rientro dei versamenti non corrisposti che tenesse conto del problema di liquidità evidenziato dalla Società … come avvenuto in altri casi assimilabili'”.
La convenzione obbliga le parti a rispettare gli impegni presi e ad accettare le conseguenze negoziali convenuti in caso di inadempimento di quegli impegni, sottolinea il Collegio. E dato che “il concessionario non ha mantenuto fede agli impegni assunti con la controparte non può che subire le conseguenze della propria condotta che ha assunto con la stipula della convenzione”.
Va infine evidenziato, conclude la sentenza, “come la fideiussione costituisce un presupposto per l’affidamento in concessione della gestione del gioco pubblico in quanto assolve alla fondamentale funzione di garantire l’amministrazione in caso di mancato adempimento alle obbligazioni assunte dal concessionario, per tutta la durata del rapporto, rendendo così possibile la ripetizione degli importi spettanti in tutti i casi di inadempimento del concessionario.
L’Adm ha quindi ben operato poiché le violazioni della ricorrente son tali da giustificare il troncamento del rapporto fiduciario con l’amministrazione concedente e, dunque, la decadenza dalla concessione in relazione agli interessi pubblici concretamente lesi”.
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