Ritenendo meritevole di approfondimento il parere circostanziato di Malta, la Commissione europea ha deciso di rinviare di un mese, dunque al 18 novembre, la scadenza dello stand still trimestrale delle “Regole tecniche relative al rapporto di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, depositate il 17 luglio alla Commissione europea.
Come noto, infatti, a inizio ottobre erano iniziate ad arrivare le prime osservazioni da parte di soggetti terzi, aprendo lo scenario del prolungamento di un mese ulteriore dello stand still che proprio oggi 18 ottobre, il giorno della sua scadenza originaria, diventa reale.
Secondo le norme comunitarie, infatti, chiunque può presentare le proprie osservazioni a una norma tecnica sottoposta al vaglio della Commissione. Semplicemente attraverso il sito web del servizio Tris (Il sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche), dove soggetti pubblici o privati possono condividere le proprie opinioni su qualsivoglia notifica. I contributi vengono accettati solamente entro le 23:59 della data di termine del periodo sospensivo. Anche se la Commissione suggerisce di presentare le proprie osservazioni “almeno un mese prima della fine del periodo sospensivo per assicurarsi che sia debitamente considerata tenendo conto del tempo necessario per l'esame e l'elaborazione interna”. Con i contributi che verranno pubblicati integralmente ma solo al termine della procedura.
Quello che accade, una volta ricevute osservazioni dalle parti interessati, è l'avvio di una procedura di valutazione interna che potrebbe portare, com'è accaduto in questo caso, la Commissione stessa a chiedere ulteriori chiarimenti all'autorità mittente del provvedimento, disponendo un rinvio di almeno trenta giorni della scadenza, per concedere il tempo necessario alla risposta e agli eventuali adeguamenti.
Secondo quanto appreso da GiocoNews.it da fonti istituzionali, oltre ad alcune segnalazioni provenienti da soggetti privati, nel caso delle regole tecniche italiane sul gioco online c'erano infatti anche delle richieste di chiarimenti provenienti da alcuni Stati Membri. In particolare, a necessitare approfondimenti è la parte relativa ai fornitori di servizi “b2b” prevista nella procedura di gara, che non risulterebbe sufficientemente chiara, in quanto diversa dalla precedente disciplina di Adm e al tempo stesso diversa dalle regole adottate da altri paesi dell'Unione e da altri regolatori.
Evidentemente, l'allungamento dello stand still rende quasi impossibile, ma già ora sarebbe stata improbabile, l'emanazione della gara entro il 31 dicembre 2024, rendendo quindi necessaria una nuova proroga delle concessioni vigenti.
LA NOTIFICA A BRUXELLES - Nella notifica pubblicata sul sito della Commissione europea si legge: "Il progetto di regole tecniche contiene le specifiche tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni nonché i requisiti tecnici che il concessionario deve garantire per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici.
La prima parte è descrittiva degli adempimenti del concessionario necessari per poter offrire il gioco; in particolare il capitolo 1 e il paragrafo 1.1 si soffermano su tali aspetti, mentre il paragrafo 1.2 espone i contenuti della relazione tecnica dell’infrastruttura telematica.
Il capitolo 2 tratteggia lo scambio di informazioni tra il sistema del concessionario ed il sistema centralizzato, il capitolo 3 contiene le regole per la verifica tecnica di conformità.
La parte seconda illustra i requisiti tecnici minimi: in particolare, il capitolo 4 delinea la struttura informatica del concessionario e le caratteristiche che deve avere il relativo sistema telematico che si articola in una pluralità di sottoinsiemi quali: il/i sistema/i di gioco, deputato/i all’erogazione dei servizi di gioco, il sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e/o app), il sistema dei conti di gioco, il sistema contabile per la determinazione degli importi dovuti secondo la normativa vigente, il sistema di monitoraggio e controllo, anche in modalità automatica, dell’infrastruttura hardware e software che consente il corretto funzionamento di tutti i componenti, la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni.
È stato stabilito che le risorse necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura del sistema del concessionario devono risiedere all’interno del territorio dello spazio economico europeo anche se realizzata con soluzioni di cloud computing.
Sono poi dettate specifiche disposizioni per assicurare e le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità, anche in tema di riservatezza dei dati dei giocatori.
Sono inoltre previste specifiche disposizioni e misure per garantire l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte dell’Agenzia.
Particolare rilievo è stato dato ad appositi mezzi (autolimitazioni, autoesclusioni, blocco) per prevenire il gioco patologico.
Sono poi individuate tutte le infrastrutture operative nelle loro diverse declinazioni: il capitolo 5 rappresenta il sistema di gioco, il successivo capitolo 6 la piattaforma di gioco, il capitolo 7 le applicazioni di gioco, il capitolo 8 il sistema di accettazione del gioco.
Il capitolo 9 è dedicato al concessionario che sia fornitore di servizi per altri concessionari.
In questi casi, qualora un concessionario fornitore di servizi metta a disposizione di altri concessionari i propri sistemi di gioco, questi devono risultare fisicamente o logicamente separati, laddove possibile in base alla tipologia di gioco. Deve sempre essere possibile isolare i dati riferibili a ciascun concessionario.
Il capitolo 10 riguarda il sistema di presentazione dell’offerta di gioco, a seconda che si sviluppi in un sito internet o in applicazioni e le relative caratteristiche tecniche.
Il capitolo 11 concerne la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni e il capitolo 12 il sistema dei conti di gioco.
A tale ultimo proposito, si evidenzia la peculiare disciplina volta ad impedire il gioco compulsivo, in species per i giocatori di età compresa tra i 18 e i 24, in termini di limiti di spesa e di tempo, nonché di puntuale registrazione di tutte le operazioni compiute.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi ordinamentali stabiliti dall’articolo 3 del medesimo decreto e dei principi emergenti dall’ordinamento europeo, deve rilasciare, all’esito di gara pubblica, la concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici previsti dall’articolo 6, comma 3 del medesimo decreto legislativo, in forza del quale l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
Attualmente, l’esercizio e la raccolta dei giochi da remoto è affidato a n. 89 società, 63 di queste sono titolari di concessioni rilasciate in esito alla precedente procedura di gara, svolta ai sensi dell’articolo 1, comma 935, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli altri 26 concessionari sono titolari di concessioni, rilasciate in esito alla procedura di gara svolta ai sensi dell’articolo 24,commi 13 e ss., della Legge 7 luglio 2009, n. 88.
Le concessioni sono in regime di proroga sino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 123 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il decreto legislativo impone determinati requisiti e condizioni per i soggetti che devono gestire il gioco a distanza e dispone una serie di indicazioni tecniche in merito ai sistemi informatici che hanno reso necessario l’adozione del progetto di regole tecniche sottoposto alla procedura d’informazione”.