Incassato il parere favorevole del Consiglio di Stato, arriva la firma del ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sullo “Schema di decreto ministeriale relativo alle disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza. Art. 8, co. 3, Dlgs. n. 41 del 2024", vale a dire secondo le disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.
Il decreto, del quale ora si attende la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, reca il regolamento che si applica alle convenzioni relative alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
In esso vengono definiti: la Tipologia degli inadempimenti che danno luogo a penali convenzionali e metodologia di definizione delle penali; i Criteri per l’individuazione della penale concretamente applicabile all’inadempimento; il Procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali condotto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il testo integrale del decreto, che entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta, è disponibile in allegato a questo articolo.
L'ITER PRIMA DELL FIRMA DI GIORGETTI - Alla fine di gennaio il Consiglio di Stato ha sospeso il parere sullo schema di decreto in questione ritenendo necessario che il Mef, ai fini dell’espressione del parere definitivo, acquisisse il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personalisul testo in esame.
Ai primi di febbraio il capo Ufficio legislativo del Mef ha inviato copia del parere reso dal Garante della protezione dei dati personali, unitamente al contributo fornito in proposito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In esso il direttore centrale di Adm afferma, “richiamando il parere interlocutorio laddove paventa che l’art. 4 dello schema possa implicare (o comunque non escluda) che l’Agenzia possa accedere anche ai dati personali relativi ai singoli utenti del gioco on line, che 'in realtà la norma in discussione non implica alcun accesso ai dati personali relativi ai singoli utenti del gioco on line, detenuti dai concessionari'.
In particolare, l’art. 4, comma 2, lettera b) riguarderebbe 'casi assolutamente circoscritti e determinati che si riferiscono, solamente, a tutte le attività tecniche, informatiche, procedurali, a cui i concessionari sono tenuti per obbligo convenzionale', sì che non vi sarebbe 'alcun accesso ad alcun dato personale dei giocatori, né ai dati finanziari dei conti di gioco'. Il comma 3 dell’art. 4, poi, facendo esclusivo riferimento ai livelli di servizio, non avrebbe alcuna attinenza con i dati personali dei giocatori, né tantomeno dei concessionari. L’Agenzia precisa, invero, di avere accesso ai dati personali dei giocatori, considerato che è titolare dell’Anagrafe dei conti di gioco, nel quale sono contenuti tutti i dati personali dei titolari dei conti di gioco ma che, 'in alcun modo, tale Anagrafe è toccata dal presente regolamento'. La nota dell’Agenzia prosegue richiamando la disciplina di cui all’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ove si disciplinano gli obblighi a carico del richiedente la concessione e alle convenzioni di concessione e ribadisce conclusivamente che nello schema in esame non è previsto alcun accesso a dati personali”.
Alla luce di questo, il Garante della privacy ha espresso parere favorevole, a condizione che l’articolo 4 fosse integrato nei seguenti termini: “Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, il contenuto della precisazione dell’Agenzia, inerente l’insussistenza di trattamenti di dati personali funzionali agli adempimenti previsti, dovrebbe essere inserito nello schema di regolamento. In particolare, all’articolo 4 potrebbe essere inserito un comma aggiuntivo che chiarisca come gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportino trattamenti di dati personali”.
Il Mef ha provveduto ed ecco quindi la firma di Giorgetti sullo schema di decreto.
L'ALTRO DECRETO IN ARRIVO - Oltre a questo decreto, ce n'è un altro atteso e che dovrebbe essere ormai prossimo. Si tratta di quello che regolamenta le modalità di revoca e decadenza delle concessioni per il gioco online e che il Mef ha dovuto riformulare tenendo conto di quanto espresso dal Consiglio di Stato, che ha infine, dopo le modifiche apportate, dato il suo parere favorevole.
Tutto questo mentre sul tavolo del viceministro Maurizio Leo c'è lo schema di decreto sul riordino del gioco fisico, una partita iniziata ma non certo conclusa.