Decreto Dignità, ecco gli emendamenti sul gioco segnalati
Ecco gli emendamenti sul gioco che saranno oggetto di voto da parte delle commissioni riunite Lavoro e Finanze.
Visto l'elevato numero di proposte presentate, gli uffici di presidenza delle commissioni riunite Lavoro e Finanze, impegnate nell'esame del decreto Dignità, hanno concordato sulla necessità di procedere esclusivamente all'esame delle proposte segnalate. Ogni gruppo è stato dunque invitato a individuare un numero di proposte ritenute di interesse preminente, così che se ne prosegua l'esame, mentre tutti gli altri emendamenti si considerano decaduti. Tra le proposte emendative segnalate, ce ne sono molte riferite all'articolo 9, che sancisce il divieto assoluto di pubblicità di gioco e di sponsorizzazioni, oltre a innnalzare il Preu per slot e Vlt.
Segnalato per esempio l'emendamento Del Barba (Pd) che esenta le scommesse ippiche e sportive dal divieto, o quello di Butti (FdI) che pone poiù stringenti limiti alla pubblicità del gioco.
Segnalato, come prevedibile, quello dei relatori: "Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dall'articolo 1, commi da 937 a 940 con le seguenti: ed in conformità con i divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940".
Da votare anche l'emendamento Martino (Fi) secondo il quale "Il divieto di cui al presente comma non si applica alle comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai loghi e marchi che distinguono i giochi all'interno del punto vendita".
Ancora, segnalato l'emendamento Tabacci (Gruppo Misto) che prevede che "l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 percento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 percento della raccolta; b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 percento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti".