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Abruzzo: in Gazzetta il 'no' a sostegni per informazione locale che pubblicizza gioco

30 dicembre 2024 - 15:17

Pubblicate in Gu le 'Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario' che comprendono gli aiuti per l'informazione locale, purché non fornisca pronostici giochi.

Scritto da Dd
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Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge regionale dell’Abruzzo del 14 febbraio 2024, n. 6 “Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario”.

L' articolo 34, relativo alle "Norme per il sostegno ai servizi locali di informazione e comunicazione", riporta al comma 6,  c), che "sono escluse dai benefici previsti dal presente articolo" le imprese che "svolgono attività di televendita relativa a beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie ed altri giochi similari".

La finalità della legge è quella di "valorizzare ogni forma di attività di informazione e comunicazione in ambito locale allo scopo di assicurarne la completezza e in maniera da favorire la piu' ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita delle comunita' abruzzesi."

Tra le altre imprese escluse dai sostegni troviamo: 

a) editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa);

b) che svolgono attività con carattere prevalente di televendita; ai fini del presente articolo si intende prevalente l'attivita' di televendita ove effettuata in misura superiore al 40 percento della propria programmazione;

d) le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per violazione delle disposizioni del capo secondo del titolo quarto del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente alla entrata in vigore del presente articolo ed a valere per il primo programma annuale degli interventi finanziato;

e) le testate giornalistiche on-line che: 1) svolgono la propria attivita' mediante mera trasposizione telematica di testata cartacea; 2) si configurino esclusivamente come aggregatore di notizie; 3) non abbiano una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana.

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