Dl Cripto-attività: direttiva UE comprende prestatori gioco
Il dossier sul Dl Cripto-attività del Servizio studi cita la quarta direttiva antiriciclaggio dell'Ue su cui si basa il regolamento che entrerà in vigore a dicembre.
Scritto da Dd
"La direttiva (il riferimento è alla direttiva UE 2015/849, quarta direttiva antiriciclaggio, Ndr) si applica a enti creditizi, istituti finanziari, imprese e professioni non finanziarie designate (quali revisori dei conti, contabili esterni, consulenti tributari, e in determinate circostanze, notai e avvocati, agenti immobiliari, commercianti di beni, commercianti d’arte, prestatori di servizi di gioco d’azzardo."
A ricordarlo è l'ultimo dossier del Servizio studi del Senato, dedicato all'Adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 sui dati informativi nei trasferimenti di fondi e cripto-attività e alla direttiva UE 2015/849 sulla prevenzione in materia riciclaggio e finanziamento del terrorismo, (Atto del Governo n. 227).
Spiega il dossir che "la direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) è volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo impedendo l’utilizzo improprio dei mercati finanziari a tali scopi. Obiettivo della direttiva è quello di eliminare qualsiasi ambiguità nella precedente disciplina e nella legislazione associata e migliorare la coerenza delle norme antiriciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo in tutti gli Stati membri dell’Unione. La direttiva rafforza le norme riguardanti la trasparenza in relazione all’identificazione dei clienti, in particolare dei titolari effettivi di società e soggetti giuridici (trust); richiede che le informazioni sulla titolarità effettiva siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, rafforza e migliora la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria nazionali.
Alla direttiva UE 2015/849 fa riferimento il nuovo Regolamento che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 (Regolamento UE 2023/1113, Ndr) che "introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".
Il dossier ricorda che "il citato Regolamento, oltre a rinviare in più punti alla direttiva (UE) 2015/849 vi ha apportato diverse modifiche con particolare riguardo alle definizioni, alla Premessa 6 disciplina relativa alla valutazione di rischio di riciclaggio ed altri profili attinenti la vigilanza degli Stati membri sulla materia."