Il disegno di legge relativo alla legge di Bilancio per il 2024 sarà discusso nell'Aula del Senatonella settimana dal 12 al 15 dicembre, con uno slittamento di qualche giorno rispetto alle date previste originariamente, ma intanto è pronto il fascicolo degli oltre 2600 emendamenti presentati, in maggioranza dalle opposizioni.
Fra di loro ce ne sono alcuni riguardanti il gioco, focalizzati su aumento l'aliquota dell'imposta unica sui giochi, prevenzione e cura del gioco patologico, l'introduzione di un distanziometro nazionale differenziato solo a seconda della popolazione dei comuni.
Eccoli di seguito.
11.42 Magni, De Cristofaro,Cucchi, Aurora Floridia (Gruppo misto)
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti: 6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali. 6-ter. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma 7 opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP di cui all'articolo 1, comma 946 della legge n. 208 del 2015.
39.7 Sironi, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.»
39.0.16 Croatti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 39-bis (Rifinanziamento fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP)) 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.». Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni» con le seguenti: «di 90 milioni».
50.0.65
Sbrollini, Paita
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente: «Art. 50-bis (Misure in materia di contrasto alla ludopatia e agli altri disturbi correlati al gioco d'azzardo) 1. Al fine di contrastare il gioco d'azzardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, a decorrere dall'anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2024, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d'azzardo. Al tal fine l'erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare le finalità di cui al periodo precedente rientrano nei livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d'età, potenziando l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale; b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d'azzardo; c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d'azzardo. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per le finalità di cui al comma 1, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito 227 nell'importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il decreto di cui al presente comma. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
Fra quelli che citano il gioco in maniera più marginale, c'è l'emendamento all'articolo 2 numerato come 02.1 Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante, che chiede di premettere "Art. 02 (Ripristino del Reddito di cittadinanza). Al comma 52. dove si ricorda che “il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc”, si sottolinea: “Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (Dga), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità”.
Nessun accenno all'ippica e agli ippodromi. È da vedere se il tema verrà ripreso nel maxi emendamento annunciato dal Governo.