Presentati gli emendamenti alla Manovra 2025 alla commissione Bilancio della Camera, ora è la volta di capire quali sono quelli che sono stati ritenuti inammissibili, in primis in materia di gioco e ippica.
Tenendo presente che i deputati potranno presentare i ricorsi dalle 18 di oggi, 15 novembre, e che domani alle 12 ci sarà la lettura dei ricorsi.
Oggi pomeriggio alle 18 ricorsi. Domani alle 12 lettura dei ricorsi.
In premessa è bene ricordare che la legge di contabilità e di finanza pubblica n° 196 del 31 dicembre 2009 pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che esso, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
Alla luce dei predetti limiti di contenuto, risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative, riguardanti il gioco pubblico:
Pella 9.023, che esclude dall'obbligo di accettazione della moneta elettronica determinati acquisti effettuati all'interno delle rivendite di generi di monopoli;
Pella 14.5, che è diretto a consentire la permanenza in servizio di alcuni apparecchi meccanici ed elettromeccanici di gioco in assenza della verifica tecnica e della relativa certificazione sulla base di una autocertificazione alla quale viene collegato il pagamento di una somma una tantum;
Pella 14.6, che reca una disciplina organica volta ad introdurre, tra le apparecchiature per il gioco lecito, quelle installate in sale dedicate utilizzate esclusivamente per giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme online, disciplinando altresì la modalità di organizzazione di tali giochi, le relative autorizzazioni e i corrispettivi dovuti ai fini dell'autorizzazione all'installazione delle citate apparecchiature e dei citati giochi;
Pella 14.7, che modifica le caratteristiche dei giochi leciti eseguiti mediante apparecchiature attivabili con monete e che attribuiscono come premi prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro;
Pella 14.11, che è volto a consentire la possibilità di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico ad operatori economici che abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
Pella 14.13, che è volto ad evitare che consegua la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito su rete fisica per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica;
De Bertoldi 14.01, che detta una disciplina volte alla riassegnazione, tramite procedura pubblica di selezione da espletarsi entro il 2025, degli esercizi autorizzati al gioco legale per i quali si sia verificata la decadenza dal titolo.
Invece, devono essere considerate inammissibili per carenza o inidoneità di compensazione le seguenti proposte emendative:
Al comma 1, lettere a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025. Conseguentemente: al medesimo comma 1: alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025; alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025; dopo il comma 1 aggiungere il seguente: La proroga di un anno è finalizzata all’indizione di nuove gare, da indire ed espletare entro il termine della stessa, per procedere entro il 1° gennaio 2026 con l’attribuzione delle nuove concessioni.
14.3. Grimaldi, Mari, Borrelli (AVS)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l’aliquota del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 delle somme giocate. Al conseguente onere, pari a 280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2025 e 2026 e 2027. 14.10. Pella, Cannizzaro.
Sopprimere i commi 1 e 3. 66.6. Faraone, Del Barba, Gadda.
La Presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull’ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti.