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Manovra 2025, dipendenze e Gap: valutare congruità stanziamenti

17 dicembre 2024 - 10:32

Nel dossier del Servizio Bilancio dello Stato sulla Verifica delle quantificazioni in merito all’articolo 66 della Pdl di bilancio 2025 sottolineata la necessità di approfondimenti sulle coperture per il fondo dipendenze.

Scritto da Daniele Duso
Servizio Bilancio dello Stato.png

"Con riferimento alla quota destinata al Dipartimento politiche antidroga, si fa presente che detta finalizzazione risulta motivata dall’estensione dei compiti dell’Osservatorio, cui le disposizioni assegnano anche quelli precedentemente ricoperti dall’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, contestualmente soppresso. Al riguardo, andrebbero pertanto acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che il finanziamento, pari a circa 1,4 milioni di euro annui (1,5 per cento di 94 milioni di euro), sia da ritenersi congruo rispetto all’incremento degli adempimenti previsti in capo al citato Dipartimento."

Lo si legge nel dossier sulla Verifica delle quantificazioni all’emendamento del Governo 38.097 alla Legge di bilancio 2025 in esame in commissione Bilancio alla Camera, stilato dal Servizio Blancio dello Stato, in merito alle disposizioni per il finanziamento del Fondo dedicato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza, demandando a decreti ministeriali la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni. 

In relazione all'articolo 66, relativo a Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze, il dossier riporta che:

"L’articolo 66 del disegno di bilancio 2025 (A.C. 2112-bis) ha finalizzato una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2025, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza, demandando a decreti ministeriali la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni. Inoltre, è stata prevista l’istituzione di un Osservatorio composto da esperti per il monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura. Per i relativi componenti dell'Osservatorio non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. È stata altresì prevista l’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche (FDP), ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute. Per la dotazione del FDP è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 66 prevedono: - l’abrogazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014, che, tra l’altro, ha destinato 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo; - l’abrogazione dell’articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche con una autorizzazione di spesa iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attualmente pari a 44 milioni di euro annui; - l’efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati alla data di entrata in vigore dell’articolo 66 del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 oggetto di abrogazione. Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 66 dell’AC 2112-bis. Le modifiche, rispetto al testo originario dell’articolo 66, prevedono quanto segue: - non viene riproposta la finalizzazione di una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del Ssn, a decorrere dall'anno 2025, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza. Viene invece riconfermata l’abrogazione del decreto interministeriale 12 agosto 2019 che ricostituiva l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, i cui compiti di coordinamento vengono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non viene neppure riproposta l’istituzione di un Osservatorio composto da esperti per il monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura; - viene confermata l’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche, incrementando la sua dotazione a decorrere dall'anno 2025 da 44 a 94 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute è trasferito annualmente 1'1,5 per cento del Fondo da ultimo citato al Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente. Nell'ambito del Fondo, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico e un altro restante 34,25 per cento annuo alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con i decreti di ripartizione è disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute. Inoltre, in deroga all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024 (tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario), e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo, è autorizzato l'impiego del 30 per cento delle relative risorse su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le dipendenze; - viene modificato l’articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), estendendo la denominazione e le competenze del Dipartimento per le politiche antidroga, e del relativo Osservatorio, alle altre dipendenze oltre che a quelle antidroga; - conseguentemente all’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche (e all’incremento della dotazione), il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Infine, vengono confermate le seguenti disposizioni: - abrogazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014, che, tra l’altro, destinava 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo; - abrogazione dell’articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, che istituiva il Fondo per le dipendenze patologiche con una autorizzazione di spesa iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attualmente pari a 44 milioni di euro annui27; - l’efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati alla data di entrata in vigore dell’articolo 66 del presente provvedimento, ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 oggetto di abrogazione."

"In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente l’articolo 66. Le modifiche prevedono la conferma dell’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche, incrementandone tuttavia la dotazione, rispetto a quanto originariamente previsto, da 44 a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Si rileva che tale importo corrisponde sostanzialmente a quanto già stanziato dall’AC 2112-bis, in quanto non viene nel nuovo testo riproposta la finalizzazione di una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2025, destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza, di cui al comma 2 della precedente formulazione dell’articolo 66, essendo tale quota sostanzialmente utilizzata per incrementare il predetto Fondo. Conseguentemente viene disposta la riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni prevedono inoltre una ripartizione interna agli utilizzi del Fondo per le dipendenze patologiche: 1,5 per cento del predetto Fondo al Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per attività di analisi e monitoraggio da parte dell'Osservatorio nazionale permanente; 34,25 per cento annuo per la realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; 34,25 per cento annuo per la realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche; 30 per cento per 27 Il Fondo è allocato sul capitolo 4386/Salute e ha una dotazione a legislazione vigente di 44 milioni di euro annui l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le dipendenze. Con riferimento alla quota destinata al Dipartimento politiche antidroga, si fa presente che detta finalizzazione risulta motivata dall’estensione dei compiti dell’Osservatorio, cui le disposizioni assegnano anche quelli precedentemente ricoperti dall’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, contestualmente soppresso. Al riguardo, andrebbero pertanto acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che il finanziamento, pari a circa 1,4 milioni di euro annui (1,5 per cento di 94 milioni di euro), sia da ritenersi congruo rispetto all’incremento degli adempimenti previsti in capo al citato Dipartimento. Con riguardo alla quota del 30 per cento del Fondo per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le dipendenze, appare utile, anche in questo caso, acquisire dati ed elementi informativi in merito al numero delle assunzioni previste e al relativo livello di inquadramento del futuro personale, al fine di verificare la congruità delle risorse all’uopo stanziate (circa 30 milioni di euro annui). Infine, non si hanno invece osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni."

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