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Manovra 2025, nove emendamenti su giochi e ippica segnalati per l'esame

21 novembre 2024 - 09:20

Solo pochi emendamenti sul gioco e sull'ippica al disegno di legge di Bilancio per il 2025 segnalati per l'esame, opposizioni insistono sul rifinanziamento del Fondo per il contrasto al Gap.

Scritto da Amr
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Alcuni non hanno superato il vaglio di ammissibilità e gli eventuali ricorsi non sono stati accolti.

Per altri, la "scure" è arrivata dalla procedura di segnalazione, con la quale i vari gruppi indicano gli emendamenti che saranno effettivamente esaminati e vagliati dalla commissione Bilancio della Camera, incaricata in sede referente dell'esame del disegno di legge di Bilancio per il 2025.

Sono dunque soltanto nove gli emendamenti sul gioco e sull'ippica segnalati e che andranno in esame, fatta salva, visto che la mole complessiva resta elevata, che si proceda a una sorta di super-segnalazione, che ne sfrondi ulteriormente il numero rendendo ovviamente più agevole il lavoro della commissione.

Vediamo dunque quali sono:

ARTICOLO 12

Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
* 12.3. Mantovani, Trancassini (FdI)
* 12.4. Pella, Cannizzaro (FI)

Il testo originario della Manovra, che in questo comma dell'articolo 3 si riferisce al montepremi delle cartelle del bingo, così recita: 3. All’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2025 il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.».

 

ARTICOLO 66

Sopprimerlo.

* 66.1. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli. * 66.2. Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo.

Sostituirlo con il seguente: Art. 66. (Rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico). 1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. 66.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.

All’articolo 66 apportare le seguenti modificazioni: a) Al comma 2, sopprimere il quinto periodo; b) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. * 66.14. Roggiani. * 66.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi. Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ** 66.17. Panizzut, Cattoi, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti. ** 66.18. Steger, Gebhard, Schullian. ** 66.19. De Bertoldi, Steger.

L'articolo 66 del disegno di legge è dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze e prevede la "sostituzione" del Fondo e dell'Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco patologico con un Fondo e un Osservatorio dedicati alle patologie da dipendenze tout court.

ARTICOLO 82

Dopo l’articolo 82, aggiungere il seguente: Art. 82-bis. (Trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche) 1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: « l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo. ».

2. All’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all’iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. »; b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: « 29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento. ». Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: –500.000; 2026: –500.000; 2027:–500.000. 82.0213. Malaguti.
 

 

 

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