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Manovra, Camera: emendamenti Marattin (Misto) su Preu tra segnalati

04 dicembre 2024 - 16:27

La commissione Bilancio della Camera rivede l'elenco degli emendamenti segnalati, includendo due proposte di Luigi Marattin sul Preu e una di Aldo Mattia e Marco Cerreto (FdI) che richiama l'ippica.

Scritto da Dd
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La commissione Bilancio della Camera aggiunge due emendamenti relativi al Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento alla Legge di Bilancio e un altro, più articolato, che richiama il settore ippico.

Le proposte emendative si aggiungono così a quelle segnalate, che i partiti di minoranza vorrebbero comunque portare all'esame della commissione Bilancio della Camera, da lunedì della prossima settimana, oltre alle proposte supersegnalate su richiesta del Governo (tre delle quali riguardano gioco e ippica).

Gli emendamenti inseriti oggi, 4 dicembre, nella lista dei segnalati, sono quelli proposti da Luigi Marattin (Gruppo Misto), e, per il settore ippico, da Mattia e Cerreto (FdI).

Questi i testi delle due proposte emendative:

ARTICOLO 4

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Modifiche all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) 1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « nella misura del 26 per cento » sono inserite le seguenti: « , per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, del 20 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 5 anni, e del 15 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 10 anni »; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Le aliquote ridotte di cui al comma 1 si applicano a decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investi mento, ovvero dall’undicesimo. 1-ter. Nei casi di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i soggetti abilitati appli cano ai risultati della gestione maturati antecedentemente al sesto anno di detenzione dell’investimento l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investimento, ovvero dall’undicesimo, limitatamente ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta applicata ai risultati della gestione maturati antecedentemente e quella ridotta che sarebbe stata dovuta in applicazione del comma 1 ». 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e a 5,5 miliardi annui a decorrere dal 2035, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata del 6,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2035 la medesima misura è ulteriormente incrementata del 5,25 per cento.

4.02. Marattin

 

ARTICOLO 73

Art. 73-bis. (Fondo per l’incentivazione dell’aggregazione tra imprese) 1. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l’incentivazione dell’aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuove costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impie ghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell’esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d’imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d’imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro. 3. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l’ulteriore fusione, dell’impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi. 4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione del presente articolo. 5. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine — 274 — di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiun gimento dell’importo di 1.000 milioni di euro.

73.05. Marattin.

 

ARTICOLO 82

Dopo l’articolo 82, aggiungere il seguente: Art. 82-bis. (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura interventi assicurativi) 1. Al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2025. Conseguentemente: alla Tabella B, voce: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: -5.000.000; allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovra nità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni: 2025: CP: -10.000.000; CS: -10.000.000.

82.0214. Mattia, Cerreto.

 

Di seguito i testi degli emendamenti supersegnalati:

ARTICOLO 12

Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
* 12.3. Mantovani, Trancassini (FdI)

Il testo originario della Manovra, che in questo comma dell'articolo 3 si riferisce al montepremi delle cartelle del bingo, così recita: 3. All’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2025 il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.».

ARTICOLO 66

Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.  

** 66.18. Steger, Gebhard, Schullian. 

Sostituirlo con il seguente: Art. 66. (Rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico). 1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

66.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.

Ricordiamo che l'articolo 66 del disegno di legge è dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze e prevede la "sostituzione" del Fondo e dell'Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco patologico con un Fondo e un Osservatorio dedicati alle patologie da dipendenze tout court.


ARTICOLO 82

Dopo l’articolo 82, aggiungere il seguente: Art. 82-bis. (Trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche) 1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: « l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo. ».

2. All’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all’iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. »; b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: « 29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento. ». Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: –500.000; 2026: –500.000; 2027:–500.000. 

82.0213. Malaguti.

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