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Riordino gioco alla Camera, decreto all'esame delle commissioni Finanze e Bilancio

23 gennaio 2024 - 15:36

Lo Schema di decreto legislativo sul riordino del gioco online è stato assegnato alle commissioni Finanze e Bilancio e Tesoro della Camera per l'esame. Il termine è stato fissato al 22 febbraio 2024.

Scritto da Redazione
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È stato assegnato alle commissioni Finanze e Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, recentemente bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il termine per l'esame è stato fissato per il 22 febbraio 2024.

Intanto, il decreto legislativo sarà all'esame della Conferenza unificata del 25 gennaio.

Il testo integrale dell'atto, contrassegnato dal numero 116, è disponibile in allegato.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Nella Relazione illustrativa allegata all'atto si legge: “Lo schema di decreto delegato, in attesa che si realizzino i presupposti (intesa fra Stato, Regioni e Enti locali in sede di apposita Conferenza) anche per il riordino del sistema di raccolta del gioco pubblico attraverso reti fisiche, da un lato, fornisce criteri generali valevoli per tutte le tipologie di gioco pubblico e, dall’altro, definisce con maggiore dettaglio le regole di riordino del settore dei giochi a distanza.

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire con la nuova disciplina possono riassumersi in: 1. certezza del diritto e aumento del gettito erariale: a beneficio delle esigenze di finanza pubblica, consentendo l’elaborazione da parte dei concessionari di programmi di investimento e piani di sviluppo tecnologico e commerciali più efficaci che produrranno un’offerta di gioco più evoluta e con risultati in termini di raccolta e correlati effetti economico-finanziari in crescita; 2. garanzia della salute pubblica: producendo un gioco più sicuro, nonché più sostenibile e a minor rischio ludopatico; 3. rafforzamento del gioco legale: generando lo spostamento verso il gioco legale di una fetta importante della raccolta di gioco che attualmente ricorre a piattaforme illegali, con conseguente incremento del gettito erariale; 4. contrasto del riciclaggio: attraverso l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, facendo emergere nuova base imponibile e flussi finanziari illegali e completamente sconosciuti al fisco. Si tratta di obiettivi generali e strategici a cui si aggiungono i seguenti obiettivi specifici: a) garantire una piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo (DGA) e di gioco minorile grazie alla adozione di nuove misure tecniche e regolamentari; b) regolamentare le attività della rete dei punti vendita ricarica attraverso l’istituzione di un apposito Albo; c) rafforzare la disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei concessionari; d) rafforzare i controlli sul gioco illegale al fine di aumentare l’efficacia dissuasiva e l’effettività, delle previsioni di legge; e) definire casi e regole certe per la revoca e la decadenza dei concessionari; f) garantire il principio di stabilità delle regole della concessione, nonché la conservazione dell’equilibrio contrattuale e dei valori patrimoniali pubblici.

In estrema sintesi, lo schema di decreto delegato è dunque finalizzato a garantire l’evoluzione delle reti di raccolta a distanza dei giochi pubblici attraverso la transizione dall’attuale contesto, che affonda le proprie radici nel 2009 e che già all’epoca rappresentava una sfida innovativa ed ha sicuramente costituito una leva di contrasto alla illegalità, ad un nuovo modello che preserva le citate radici introducendo elementi di novità finalizzati a rendere l’offerta del gioco a distanza ancora più sicura ed etica”.

 

LA RELAZIONE TECNICA - Lo schema di decreto delegato, pur essendo prioritariamente finalizzato a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di gioco pubblico, con particolare riguardo a quello a distanza, contiene anche norme che generano effetti finanziari importanti ed immediati e altre norme dal potenziale impatto finanziario a medio e lungo termine.

Si fa riferimento in particolare a due articoli. In primis all’articolo 6, che detta la disciplina dei giochi pubblici a distanza e del sistema concessorio che li caratterizza. “Il comma 3 ribadisce che la durata delle future concessioni per il gioco a distanza è novennale, per assicurare un sufficiente arco temporale di ammortamento degli investimenti effettuati dai privati che conseguono la concessione. Lo stesso comma e quello successivo indicano, in continuità peraltro con la tradizione di settore, i giochi pubblici raccolti a distanza gestiti mediante pluriconcessionari e quelli gestiti, invece, mediante monoconcessionari. In particolare, il comma 4 richiama, senza innovare, le norme già previste in tema di esercizio e raccolta di giochi numerici a totalizzatore nazionale, giochi numerici a quota fissa e lotterie ad estrazione istantanea e differita (giochi c.d. monoconcessionari), prevedendo la possibilità di gestione e raccolta anche in capo ad altri concessionari, previa licenza e contrattualizzazione del relativo aggio in misura non inferiore all’8% ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi. I commi da 5 a 8 compendiano il complesso delle regole volte a strutturare i futuri rapporti concessori e, in particolare, i requisiti di partecipazione alle gare, gli obblighi che assumono i concessionari - tra i quali il pagamento degli oneri di concessione sia per una tantum di importo prestabilito sia per canone annuale - l’istruttoria di Adm sulle domande di partecipazione alle gare e gli schemi dei contratti di conto di gioco tra concessionario e giocatore. In particolare, il comma 5 reca i requisiti e le condizioni che i partecipanti alla gara per il rilascio delle concessioni del gioco a distanza devono possedere e che saranno presenti nel bando di gara predisposto dall’Agenzia sulla base dei suddetti requisiti generali da dettagliare nel bando stesso. Generano un effetto finanziario positivo il disposto di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p) e quello di cui al successivo comma 6, lettera n). In particolare, il comma 5, lettera p) prevede il versamento da parte delle società aggiudicatarie delle concessioni di un corrispettivo una tantum di importo pari a 7 milioni di euro alla luce della durata novennale della concessione e del significativo incremento della raccolta e del conseguente margine per i concessionari. Rispetto alla previsione di cui all’articolo 1, comma 727 della legge n. 160/2019, l’importo dell’una tantum è stato quasi triplicato in linea con l’andamento della raccolta del gioco a distanza che, fra il 2019 e il 2022, è cresciuto del 100 percento e che, nel 2023, fa registrare un’ulteriore crescita stimata, per fine 2023 di un ulteriore 30 percento rispetto al 2019, passando da una raccolta di 36,4 milioni di euro del 2019 ad una raccolta stimata per il 2023 di circa 83,5 milioni di euro, con stime di ulteriore crescita anche per gli anni a seguire. Nella valutazione sull’importo si è tenuto conto, altresì, della eliminazione del numero massimo di concessioni rilasciabili. Si stima che, nonostante l’incremento della misura dell’una tantum a carico dei concessionari, la remuneratività della concessione consentirà il rilascio di circa 50 concessioni con conseguenti versamenti all’Erario pari a circa 350 milioni di euro (50 per 7 milioni), di cui circa 200 milioni nell’anno 2024 all’atto dell’aggiudicazione e 150 milioni nel 2025, all’atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione. Tali maggiori entrate, in termini di indebitamento netto, sono imputate, in base al principio della competenza economica, per quota annua per l’intera durata delle concessioni. All’importo una tantum previsto dall’articolo 6, comma 5, lettera p) deve aggiungersi la rideterminazione del canone di concessione annuale previsto dal successivo comma 6, lettera n). Considerata l’incidenza dell’importo complessivo dell’una tantum e del canone sul compenso annuale corrisposto ai concessionari e parametrandolo all’incidenza che assume attualmente sulle altre concessioni del gioco pubblico, è stato previsto un canone pari al 3 percento annuo del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all’importo della raccolta di gioco l’ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte. Per quanto riguarda il gettito derivante dal canone di concessione, utilizzando come base di calcolo i compensi percepiti dai concessionari per l’anno 2022, pari in totale a circa 2.860 milioni di euro e applicando un aumento prudenziale del 20 percento (in linea con l’aumento della raccolta), si può ipotizzare un introito annuo derivante da canone di concessione pari a circa 100 milioni di euro. Per il 2025, poiché una parte degli aggiudicatari della concessione potrebbe sfruttare integralmente i 6 mesi previsti dalla normativa per l’assunzione del servizio e, quindi, potrebbe iniziare la raccolta nel secondo semestre dell’anno, si può stimare prudenzialmente un introito valutabile in 50 milioni. Ne deriva, quindi, un introito derivante dal canone concessorio, valutabile in 50 milioni di euro per il 2025 e in 100 milioni di euro dal 2026 al 2033, nonché in 50 milioni di euro nel 2034, considerato lo stimato aumento della raccolta e del margine netto dei concessionari ad esso correlato”.

L'altro articolo rilevante è il 13. “L’articolo 13 disciplina l’istituzione e la tenuta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del Tulps, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche. L’iscrizione all’albo - subordinata al pagamento di un importo annuale pari a 200 euro per il primo anno e a 150 euro per gli anni successivi - sarà presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche. Con riferimento alle attività consentite al punto vendita ricariche, a fini di trasparenza e riconoscibilità, è stabilito l’obbligo di affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività. Le caratteristiche e le dimensioni dell’insegna sono stabilite con decreto del direttore dell’Adm. Il comma 5 disciplina le limitate ed esclusive attività consentite ai giocatori presso i punti vendita ricariche e i relativi controlli. In particolare, è espressamente esclusa la possibilità di effettuare prelievi delle somme giacenti sul conto di gioco e il pagamento delle vincite. La ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo del medesimo comma 5. La disposizione genera gettito. In particolare, l’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento di un importo annuale pari a 200 euro per il primo anno e a 150 euro per gli anni successivi. Le entrate derivanti da tale disposizione sono attualmente stimabili sulla base del numero dei soggetti che sottoscrivono appositi accordi commerciali con i concessionari per lo svolgimento dell’attività di Punto vendita ricariche. Si stima, infatti, sulla base della situazione attuale che tali punti di vendita potrebbero attestarsi intorno alle 30.000 unità, per un introito valutabile per il 2024 in 6 milioni di euro e in 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033”.

L'ANALISI TECNICO-NORMATIVA - Nell'analisi tecnico normativa si evidenzia che "la normativa proposta mantiene fermo il regime concessorio della raccolta del gioco e dà rango primario ad alcune disposizioni attualmente regolamentate dalle convenzioni di concessione" e che essa "non genera nuovi oneri per il bilancio dello Stato e non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali".
Non solo: "Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione".


L'ANALISI DI IMPATTO SULLA REGOLAMENTAZIONE - L'analisi di impatto sulla regolamentazione si sofferma invece sulle "criticità connesse al gioco fisico" e sulla "specificità del settore, non avente una propria rete sul territorio (con l'eccezione dei Pvr che, però, possono essere presenti solo in punti di raccolta gioco già esistenti)", ciò considerato "si è scelto di operare con uno specifico decreto legislativo in luogo di un decreto delegato unico che accorpasse anche il gioco fisico ovvero di interventi settoriali e non uniformi su singoli aspetti del gioco online".
Nell'analisi si sottolinea inoltre che "Il provvedimento non genera impatti negativi sulla concorrenza. Al contrario, definendo regole certe, requisiti soggettivi e oggettivi generali e ordinariamente richiesti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, consente a tutti gli operatori presenti o interessati ad entrare nel settore di poter pianificare efficacemente strategie aziendali e finanziarie. Non essendo previsto un numero massimo di concessioni rilasciabili e, al contrario, un numero massimo (pari a 5 per ogni gruppo societario) non si potranno generare distorsioni concorrenziali o posizioni dominanti".

IL 31 GENNAIO LA CONFERENZA STAMPA DI FIT-STS e AGIC – In previsione dell’imminente riordino del settore del gioco, per presentare l’intesa tra i tabaccai-ricevitori concessionari dello Stato e i quattro maggiori concessionari statali dei giochi pubblici, per mercoledì 31 gennaio a Roma è in programma una conferenza stampa organizzata da Federazione italiana tabaccai – Sindacato totoricevitori sportivi e Associazione gioco e intrattenimento in concessione.

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