"Sarebbe opportuno definire meglio l’ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni e valutare se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e conseguentemente sostituire al termine 'multa' l’espressione 'sanzione amministrativa'."
A dirlo è Ernesto Rapani (FdI), relatore in commissione Giustizia al Senato del disegno di legge per la regolamentazione delle competizioni videoludiche.
Avviando l'esame del provvedimento da parte della commissione Rapani illustra i dodici articoli che compongono il Ddl, soffermandosi in particolare sull'ultimo, riguardante l'ambito di competenza della commissione Giustizia.
L'articolo 12 riporta che "chiunque organizza una competizione videoludica senza la registrazione è soggetto ad una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti; chiunque violi l’articolo 4 (partecipazione di minori di anni 12 a competizioni videoludiche ovvero partecipazione di minori che abbiano compiuto 14 anni senza l’autorizzazione dei genitori) è soggetto, rispettivamente, a una multa da 1.000 a 5.000 euro e ad una multa pari al 30 per cento del valore massimo dei premi previsti."
Al riguardo il relatore ritiene che sarebbe opportuno definire meglio l’ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni, dato che "chiunque" potrebbe riferirsi anche agli stessi soggetti minori, e propone quindi una più puntuale precisione terminologica valutando la tipologia di illeciti che possono essere compiuti organizzando competizioni videoludiche.
Risultano nell'ambito della commissione anche i temi trattati dagli articoli 4 e 10 del provvedimento.
L’articolo 4 introduce infatti specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori, e Rapani sottolinea come, in ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche sia consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.
L’articolo 10 che ammette la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e vieta ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche di scommettere, riporta che l’organo competente all’adozione del provvedimento di inibizione è l’Ufficio presso il Ministero della cultura individuato per l’attuazione della legge dall’articolo 5. In proposito Rapani sottolinea che "sarebbe opportuno valutare l’opportunità di uniformare la denominazione dell’Ufficio di cui all’articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di 'Commissione'."
Al termine della relazione il presidente della stessa, Giulia Bongiorno (Lega), dà mandato al relatore di elaborare una proposta di parere per la seduta già convocata nella giornata di oggi, 4 aprile.