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Senato, Ddl Omnibus: riformulato emendamento su sanzioni

24 settembre 2024 - 09:59

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato proseguono l'esame degli emendamenti al Ddl Omnibus, tra i quali alcuni relativi all'Iva sull'ippica. A quelli presentati si aggiunge l’emendamento del Governo 2.0.1000.

Scritto da Dd
Senato - Foto tratta dalla pagina dedicata al Senato da Wikipedia.png

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato proseguono, senza grandi novità per il momento, l'esame degli emendamenti al Ddl Omnibus.

Nella seduta di ieri, 23 settembre, gli emendamenti relativi a giochi e ippica, 4.4, 5.0.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.16, 5.17, 6.0.27 non sono stati citati, a eccezione dell'emendamento 2.0.3, già sostitutivo del 2.0.2, che viene riformulato dai proponenti.

Il presidente della commissione Bilancio, Nicola Calandrini (FdI), alla presenza del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Sandra Savino, comunica alle due commissioni riunite la convocazione di un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite per la programmazione dei lavori, al termine del quale il presidente stesso comunica che è stato presentato l’emendamento del Governo 2.0.1000, relativo a benefici per i lavoratori dipendenti.

Vengono quindi presentate le riformulazioni di alcuni emendamenti, tra i quali il 2.0.3 (testo 2) di Orsomarso, Garavaglia, Damiani, mentre ne vengono ritirati altri (1.0.1 e 7.0.51) non relativi al settore del gioco.

La seduta si conclude con la comunicazione che il termine per la presentazione dei subemendamenti all’emendamento del Governo 2.0.1000 è posticipato alle ore 12 di oggi, martedì 24 settembre.

 

Di seguito il testo dell'emendamento 2.0.3 (testo2) Orsomarso, Garavaglia, Damiani - Dopo l’articolo, inserire i seguenti: "Art. 2-bis. (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c). Art. 2-ter. (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 23 settembre 2024 – 6 – Commissioni 5a e 6a riunite febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio Isa pari a 10; b) 10 per cento per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia da Covid-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a mille euro.

8. Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decretolegge.

10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13; b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022; c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effet23 settembre 2024 – 8 – Commissioni 5a e 6a riunite tuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti di cui al comma 1 i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

15. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo."

 

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