Verso il Cdm, aggiornata la Delega fiscale: le norme sui giochi
Domani 16 marzo l'atteso consiglio dei ministri per l'approvazione della Delega fiscale: ecco l'ultimo testo e le norme sui giochi.
Nuove modifiche al disegno di legge Delega in materia fiscale, che sarà approvato dal consiglio dei ministri programmato per domani, giovedì 16 marzo.
Il ministero dell'Economia e delle Finanze, al lavoro sino all'ultimo, ha ulteriormente limato il testo, con una nuova versione che mantiene inalterati i tempi di esercizio della Delega da parte del Governo (due anni dall'entrata in vigore della stessa).
Anche in questa nuova versione della Delega, la parte sul gioco è disciplinata all'articolo 15.
LE FINALITA'
La norma conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
La necessità di tutelare la buona fede e l’ordine pubblico, di proteggere i soggetti più deboli e, in particolare i minori, di evitare una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole del gioco, nonché di convogliare parte delle risorse verso la fiscalità generale, è alla base della “riserva statale sull’organizzazione dei giochi”, su cui si fonda il modello italiano. La ratio della riserva in favore dello Stato delle attività di gioco trova dunque fondamento, prima ancora che nelle esigenze dell’Erario, nei rilevanti interessi coinvolti nel gioco, quali le esigenze di contrasto del crimine e, più in generale, le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della fede pubblica dei giocatori e di controllo di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro, a volte di provenienza illecita; non a caso le norme sul gioco sono inserite nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Tali garanzie si esplicano attraverso la regolamentazione pubblica e la gestione connessa.
Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa da un lato sulla riserva in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse e, dall’altro, sulla concessione di servizio, mediante la quale l’Amministrazione affida a un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l’esercizio del gioco ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull’attività un potere di controllo.
L’istituto della concessione è volto al soddisfacimento degli interessi della collettività e al contenimento e riduzione dei costi, consentendo altresì, sul piano organizzativo, di attuare una forma di collaborazione con i privati nella gestione dei servizi e dei lavori pubblici, a fronte della quale è possibile, stante le contenute disponibilità di risorse del settore pubblico, reperire quelle di natura privata per la realizzazione degli obiettivi di rilevanza pubblica (ad esempio, avvalendosi delle dotazioni tecnico-organizzative dell’impresa privata ovvero scaricando su quest’ultima una parte dei costi, come quelli di carattere informativo).
Disposizioni specifiche poi disciplinano aspetti di ordine pubblico e sociale, che fanno riferimento ai temi del gioco compulsivo (azzardopatia) e della correlata questione della tutela dei minori e contrasto del gioco illegale.
I CONTENUTI
Passando all’esame dei singoli punti del comma 2, la lettera a) prevede l’introduzione di regole tecniche atte a prevenire fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo patologico (Dga. Le misure indicate dalla norma sono a titolo esemplificativo (come risulta dall’utilizzo dell’espressione “quali”) le seguenti: diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco; previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni 18.
In merito alla lettera b) si prevede, tra i criteri direttivi, l’introduzione di norme tese a garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale, assicurando forme vincolanti di partecipazione delle Regioni e degli enti locali competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito. Punto di equilibrio fra permissione e limitazione del gioco risulta essere quello della edificazione di un chiaro regime di responsabilizzazione del concessionario e/o titolare di punto di offerta di gioco.
La lettera c) prevede la razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale.
La lettera d) prevede il rafforzamento dell’apparato normativo sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali. È prevista la possibilità di formulare e aggiornare le norme in relazione alla presenza di società fiduciarie o di trusts e prevedere che le medesime preclusioni riferite alle società concessionarie e alle sue controllanti, siano applicate anche alle società di gestione dei fondi di investimento, nel caso in cui questi controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie.
La lettera e) prevede l’estensione della disciplina in materia di trasparenza e requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) anche a tutti i soggetti della filiera dei giochi pubblici.
Con la previsione di cui alla lettera f) si intende ordinare la disciplina relativa ai casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio.
La lettera g) ribadisce la riserva in favore dello Stato nella organizzazione ed esercizio dei giochi pubblici. In particolare, alla normazione di rango primario sono attribuite la misura massima del prelievo erariale sulle singole tipologie di giochi, nonché la relativa natura e la fattispecie imponibile, il soggetto passivo e la misura massima dell’imposta. Alle fonti di rango secondario – regolamenti e provvedimenti amministrativi – verrà attribuita la disciplina delle forme di gioco, la posta massima di partecipazione, la misura massima della restituzione in vincita, la corresponsione degli aggi, diritti e proventi dovuti nonché i livelli essenziali di informazione al pubblico e la definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura.
Sempre alla lettera g) si prevede, altresì, l’individuazione del contenuto minimo dei contratti proposti dai concessionari ai punti di offerta di gioco, rimettendo ai delegati l’elenco dei requisiti e delle cause ostative per la stipula, soggetti comunque alla verifica di conformità da parte dell’Agenzia.
La lettera h) prevede il riordino delle attuali disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciuto ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali di vincita (c.d. pay out).
La lettera i) prevede uno dei principali punti della delega ossia l’introduzione di norme tese a garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale, assicurando forme di partecipazione degli enti locali competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione nell’ottica del principio di leale collaborazione tra Stato ed enti locali e immaginando come sede di confronto istituzionale la Conferenza Unificata.
La lettera l) prevede un innalzamento del livello qualitativo dei punti gioco e dell’offerta attraverso nuove regole di rilascio delle licenze di vendita del gioco.
La lettera m) prevede un rafforzamento della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché delle altre violazioni in materia, il riordino del sistema sanzionatorio sia penale sia amministrativo al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, un inasprimento delle sanzioni, amministrative o penali e nuovi poteri di controllo contro il gioco a distanza.
La lettera n) prevede la revisione della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento, nonché le responsabilità di tali organismi e dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere.
La lettera o) rimette ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un programma annuale dei controlli volti al rafforzamento e al contrasto ad ogni forma di gioco illegale, soprattutto per quello offerto attraverso reti telematiche e/o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo.
La lettera p), infine, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti ogni anno, entro il 31 dicembre, alle Camere una relazione sul settore del gioco pubblico contenente dati sullo stato delle concessioni, sui volumi di raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.
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