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Cassazione: 'Scommesse illecite in internet point, gestore non responsabile'

24 settembre 2024 - 13:03

Secondo la Cassazione, un gestore di un internet point non è responsabile della condotta di chi effettua scommesse su siti esteri.

Scritto da Fm

Corte di Cassazione © Sergio D'Affitto / Wikimedia

Il gestore di un internet point non risponde del reato in esame per l'utilizzo, da parte di un avventore che si colleghi al computer messo a disposizione, di un conto gioco personale per effettuare giocate on-line su siti di allibratori stranieri.”

 

È il principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza con cui annulla senza rinvio – in quanto il reato è estinto per prescrizione – la sentenza della Corte di appello di Brescia che nel 2023 ha confermato “la sentenza con cui l'imputato era stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, I. п. 401/1989, contestato per aver abusivamente esercitato attività pubblica di gioco e scommesse senza aver ottenuto il rilascio dell'apposita licenza da parte del questore, utilizzando nell'esercizio commerciale da lui gestito un apparecchio videoterminale sul quale era attiva la piattaforma di gioco messa a disposizione da un bookmaker estero”.

 

Il gestore dell'internet point in questione ha proposto ricorso per cassazione, lamentando “la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per mancanza di prova del reato ascritto”, visto che “ il funzionario dell'Agenzia delle entrate escusso come testimone ha dichiarato di non aver mai visto effettuare raccolta di scommesse all'interno dell'esercizio commerciale gestito dall'imputato e che la responsabilità era stata illogicamente affermata soltanto in base al fatto che nel locale erano stati rinvenuti palinsesti relativi ad eventi calcistici”.

 

In quest'ottica, si legge nella sentenza della Cassazione, “il fatto indicato in sentenza quale unico ulteriore elemento di prova a carico che l'imputato, a mezzo palinsesti, pubblicizzasse la possibilità di effettuare giocate su eventi calcistici internazionali, salva la possibile responsabilità per il diverso reato di cui all'art. 4, comma 2, 1. 401/1989 (nella specie non contestato), non può per ciò solo logicamente far concludere per una (non altrimenti dimostrata) illecita intermediazione nella raccolta di scommesse, non essendo logica l'affermazione secondo cui non si vede perché, qualora estraneo alle scommesse, egli dovesse farne pubblicità: è evidente, infatti, che il guadagno di chi gestisce l'internet point discende dall'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della clientela. Se, poi, la condotta contestata dovesse essere intesa come diretta a 'favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero', non essendo la stessa neppure stata esattamente contestata in questi termini nel capo d'imputazione, sarebbe stato necessario spendere una diversa e più adeguata motivazione per argomentare, in quei termini, la sussistenza della penale responsabilità e l'identità del fatto in omaggio al principio di correlazione tra accusa e sentenza”.

Per la cronaca, il gestore di internet point, difeso dall'avvocato Michele Savarese, ha visto l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia in quanto il reato – commesso nel 2015 – si è estinto per prescrizione nell'aprile del 2023.

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